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TAURIANOVA (RC), DOMENICA 12 MAGGIO 2024

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Il parcheggio davanti alla porta altrui è sequestro di persona Condannato chi blocca l’accesso perché l’inquilino non paga la corrente. La legge è assai rigorosa con chi si fa giustizia da sé

Il parcheggio davanti alla porta altrui è sequestro di persona Condannato chi blocca l’accesso perché l’inquilino non paga la corrente. La legge è assai rigorosa con chi si fa giustizia da sé
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Parcheggiare irregolarmente la propria auto davanti casa, bloccando l’accesso ai
locali, in modo da impedire all’inquilino moroso di transitare con il proprio veicolo
per accedere alla via pubblica, integra gli estremi del delitto di cui all’art. 605
del Codice penale, punibile anche con la reclusione.

Attenzione quindi a lasciare l’auto ferma davanti alla porta di casa altrui se non
lascia una via di fuga sicura, perché così facendo, come conseguenza, dentro l’immobile
restano bloccati i figli minori del conduttore. Non occorrono particolari comportamenti
per integrare gli estremi di quella violenza che fa poi scattare la sanzione penale,
ma è sufficiente rifiutarsi, una volta che si è invitati a farlo, di spostare il
proprio veicolo. E ora il locatore rischia grosso. Lo ha sancito la sentenza 50133/15,
pubblicata il 21 dicembre dalla quinta sezione penale della Cassazione affermando
che, troppo frettolosa l’assoluzione dall’accusa di sequestro di persona perché
il delitto ex articolo 605 Cp si configura quando la vittima della costrizione non
ha vie di fuga che possono essere percorse senza pericolo di danni. Il ricorso del
procuratore della Repubblica presso il tribunale è accolto contro le conclusioni
del sostituto procuratore generale della Suprema corte. Si riapre il processo contro
il padrone di casa, che parcheggia un muletto e due macchine agricole sul vialetto
d’accesso alla casa del suo inquilino, un immigrato di origine maghrebina che gli
deve dei soldi per la bolletta dell’elettricità. Non conta che lo straniero, sostiene
la difesa, avrebbe comunque potuto comunque rincasare utilizzando un ingresso secondario.
Il punto è che la condotta addebitata all’agricoltore romagnolo non è contestata
come commessa in danno dell’inquilino, ma dei figli minori del conduttore che,
a quanto pare, sono rimasti bloccati all’interno della casa per via dei macchinari
parcheggiati davanti alla porta. E affinché si configuri il reato ex articolo 605
Cp non è necessario che la vittima non abbia proprio scampo: il delitto risulta
integrato anche quando alla parte offesa viene lasciata una via di fuga che però
può non essere percorsa per il timore di danni o di pericoli per la persona. Sbaglia
allora il Gup che pronuncia il non luogo a procedere per insussistenza del fatto
senza considerare che le persone offese sono minorenni e, secondo ciò che risulta,
sono rimasti “prigionieri” nell’abitazione. Per Giovanni D’Agata, presidente
dello “Sportello dei Diritti [1]”anche se l’inquilino non sta provvedendo alle
spese delle utenze, il proprietario di casa non può ne’ disdettare il contratto
di fornitura dell’energia elettrica, anche se a sé intestato, o peggio sostituire
la serratura, estromettendo l’inquilino dall’immobile, ma deve invece agire con
l’azione di sfratto per morosità. Sebbene i tempi di un’azione di sfratto siano
estremamente lunghi e, a volte, l’esigenza di rientrare nell’immediato possesso
dell’immobile e delle chiavi di casa sia superiore allo stesso valore dei canoni
non scaduti, la legge è assai rigorosa con chi si fa giustizia da sé. Dunque commette
un reato il proprietario dell’immobile che, di fronte all’inottemperanza del
conduttore al pagamento delle spese dell’utenza, anziché ricorrere al giudice con
l’azione di sfratto, si fa ragione da sé, blocca l’accesso ai locali, in modo
da impedire all’inquilino moroso di transitare con il proprio veicolo per accedere
alla via pubblica.