Lo scioglimento dei comuni per infiltrazioni mafiose. Le aporie dell’articolo 143 TUEL tra ossessione inquisitoria e agonia del diritto

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Di Antonino Napoli, avvocato penalista, responsabile dell’Ufficio Legale di Approdocalabria

Diritto e democrazia, nel loro secolare cammino di civilizzazione, hanno sempre condiviso la ricerca della verità attraverso il rito della parola e del confronto.
«Audiatur et altera pars», ammonivano i classici, scolpendo nel marmo del tempo il principio secondo cui nessuna decisione, ancorché mossa dalle più nobili intenzioni di ordine pubblico, può dirsi legittima se recide la lingua a colui che ne deve subire gli effetti. Eppure, nel cuore pulsante del nostro ordinamento amministrativo, l’articolo 143 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) si staglia come un’inquietante eccezione, un frammento di diritto punitivo speciale che sembra aver dimenticato la lezione di Atene e di Roma per rifugiarsi nelle nebbie di un moderno sinedrio burocratico.
Un peccato originale che affonda le sue radici nella storia profonda del nostro Paese. Questa normativa, infatti, non nasce da una serena meditazione dottrinale, ma germoglia nell’humus tragico e dell’emergenza del 1991, sotto la spinta emotiva e il clamore mediatico suscitati dai fatti occorsi a Taurianova il 2 e 3 maggio del 1991. Battezzata dal sangue di quegli anni bui, la legge fu concepita come uno scudo eccezionale per tempi eccezionali. Il dramma odierno risiede nel fatto che quell’eccezione si è fatta regola, quel farmaco d’emergenza è diventato veleno quotidiano, trasformandosi in una sorta di ghigliottina preventiva che ha progressivamente smarrito il suo crinale di eccezionalità.
Il primo, doloroso vulnus si consuma sull’altare della voluntas populi in quanto il voto, quel sacro suffragium che per i padri costituenti rappresentava la linfa vitale della sovranità, viene cancellato con un tratto di penna governativo, declassando la scelta dei cittadini a un mero accidente della storia locale. Annullare l’esito di un’elezione significa sospendere la democrazia e farlo sulla base di indizi fluidi e senza che gli eletti abbiano potuto articolare una sola parola a propria difesa significa scivolare pericolosamente verso l’arbitrio.
A coronamento di questo corto circuito normativo si colloca la gestione temporale dell’incandidabilità. La cronaca amministrativa recente, come nel caso emblematico di Tropea, ha disvelato una distorsione procedurale che sfida le leggi della logica formale visto che la pronuncia di incandidabilità del sindaco giunge addirittura dopo la tornata elettorale che ha visto prevalere proprio il candidato dichiarato pochi giorni dopo dal Tribunale incandidabile, quindi vi è un divieto di presentare la candidatura, non ineleggibile. Allora, mi chiedo, perché non farlo prima ed attendere l’esito delle elezioni?
Siamo in presenza di un vero e proprio ossimoro giuridico. Dichiarare incandidabile un sindaco che i cittadini hanno già democraticamente (e nuovamente) eletto è una contraddizione in termini, un anacronismo logico. Significa privare retroattivamente di senso un’azione già compiuta e legittimata dal corpo elettorale, creando un limbo istituzionale in cui lo Stato smentisce se stesso, inseguendo la realtà con i tempi elefantiaci della sua burocrazia giudiziaria.
Relativamente al procedimento che dovrebbe precedere l’eventuale scioglimento del Consiglio Comunale si osserva che Commissione d’indagine prefettizia, che deve valutare i fatti che ne hanno determinato l’invio, opera nel chiuso delle stanze del potere, muovendosi come un’inquisizione d’altri tempi. Si raccolgono faldoni, si incrociano dati, si redigono relazioni destinate a rimanere segrete fino al compimento del destino dell’ente. Gli amministratori locali — sindaci, assessori, consiglieri — assistono impotenti a un processo kafkiano, privati della facoltà di contestare il sospetto, di chiarire l’equivoco, di offrire una diversa e legittima chiave di lettura dell’azione amministrativa prima che il danno divenga irreparabile. Ci si trincera, con un formalismo che rasenta l’ipocrisia giuridica, dietro la natura “non sanzionatoria ma preventiva” del provvedimento. Ma quando gli effetti reali si traducono nella destituzione immediata dall’ufficio pubblico e in una macroscopica interdizione della capacità politica (l’incandidabilità) siamo di fronte a una pena irrogata senza contraddittorio.
Il cuore di questa deriva risiede nella preoccupante svalutazione del concetto di prova, sostituito da quel “teorema del sospetto” che evoca le pagine più buie del diritto penale d’autore. Le relazioni prefettizie si affollano sempre più spesso di suggestioni sociologiche ed esasperazioni genealogiche. Gli incontri fortuiti, le relazioni di parentela, le cointeressenze ambientali vengono elevate a prove granitiche di condizionamento.
Le parentele purtroppo non si scelgono, e in determinati contesti geografici ad alta densità mafiosa, i legami di sangue o di vicinato sono un dato antropologico inevitabile, non necessariamente un indice di complicità. Un conto sono le parentele o un occasionale caffè al bar, un altro è il condizionamento dell’attività amministrativa. Quest’ultimo deve essere provato con fatti materiali, illegali e specifici, non dedotto attraverso l’albero genealogico o da un rapporto della polizia giudiziaria basato su semplici sospetti.
La colpa, in uno Stato di diritto degno di questo nome, è personale e non frutto di un’informazione del DNA. Non si può ereditare il sospetto per via sanguigna, né si può pretendere che un amministratore, in territori complessi, viva sotto una campana di vetro immune da contatti umani. Il condizionamento dell’attività amministrativa dev’essere qualcosa di più concreto, documentato da atti illegali, da procedure alterate, da appalti scientemente deviati.
Sconfiggere la mafia è un dovere categorico che lo Stato non può eludere, ma il prezzo della vittoria non può essere l’immolazione dei principi costituzionali. Curare il corpo sociale recidendo l’arto della democrazia locale senza nemmeno consentire al malato di spiegare le proprie ragioni non è medicina, è chirurgia sommaria. È tempo che il legislatore restituisca l’articolo 143 TUEL ai canoni dell’equilibrio e del giusto processo, perché una legalità che si difende distruggendo le sue stesse fondamenta ha già perso la sua battaglia più importante.
La norma, così come strutturata e applicata, solleva seri dubbi di compatibilità con i cardini dello Stato di diritto, muovendosi pericolosamente sul crinale che separa la legittima difesa dello Stato dall’arbitrio burocratico.
Una riforma non è più rimandabile e dovrebbe prevedere l’introduzione del contraddittorio preventivo. Prima della relazione finale del Prefetto, agli amministratori deve essere prevista la notifica di un avviso di conclusione indagini amministrative, dando loro 30 giorni per presentare memorie o essere ascoltati e l’eventuale scioglimento successivo dovrà essere ancorato ad atti amministrativi illegittimi precisi e non a valutazioni fumose sul “clima” del territorio.
Bisognerebbe, inoltre, potenziare i poteri sostitutivi (co. 7-bis) poiché se l’illegalità riguarda solo un settore o un dirigente, si deve bonificare quell’ufficio, senza abbattere l’intero organo politico eletto dal popolo.
Solo restituendo equilibrio al rapporto tra prevenzione e garanzie difensive si potrà evitare che la lotta alla mafia diventi, paradossalmente, una ferita per la democrazia stessa.
Se poi un cittadino, che riveste la carica di sindaco, circostanza che potrebbe riguardarci più da vicino viste le recenti elezioni amministrative cittadine, ha già affrontato il calvario di un processo penale, subendo la carcerazione preventiva, la gogna mediatica, l’esposizione al pubblico ludibrio e la dolorosa vivisezione della propria vita pubblica e privata, e da quel processo ne è uscito assolto con formula piena, la sua innocenza è un fatto storico e giuridico incontrovertibile. Non è tollerabile che lo stesso amministratore possa essere oggi lambito, o peggio travolto, ancora da sospetti.
Il fatto che lo Stato, attraverso il braccio amministrativo, continui a nutrire quel sospetto che il suo stesso braccio giurisdizionale ha solennemente polverizzato, rappresenta un insulto al principio di certezza del diritto.
Questo scritto non è la difesa di qualcuno. È una riflessione garantista contro la tentazione di uno Stato-Leviatano che, in nome della legalità o della sicurezza, finisca per sacrificare quei diritti e quelle garanzie che dovrebbero valere per tutti, soprattutto quando sono più scomodi da difendere.