Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

TAURIANOVA (RC), DOMENICA 05 MAGGIO 2024

Torna su

Torna su

 
 

Usura bancaria

Usura bancaria

L’Associazione Ante dal 1999 ricalcola interessi usurari

Usura bancaria

L’Associazione Ante dal 1999 ricalcola interessi usurari

 

Il giudice di Pace di Domodossola dice che al fine della determinazione del
tasso effettivamente applicato si calcola anche quello di mora. Rilevando
l'”usurarietà originaria” e condanna per effetto della legge 644 cp la
banca a restituire gli interessi pagati. Lo dichiara il presidente
dell’ANTE associazione nazionale tecnici econometrici, Michel Emi Maritato
che dal 1999 ricalcola interessi usurari ed anatocistici. È il giudice di
Pace di Domodossola, avv. Carlo Crapanzano, che per primo a chiare lettere,
con la sentenza n. 88/2014, a corroborare l’orientamento della Suprema
Corte, che nei fatti ha chiarito che la gran parte dei contratti di mutuo e
molti di credito al consumo, sono già originariamente “usurari”. Secondo la
citata posizione giurisprudenziale, infatti, era stato rilevato che già
l’indicazione nel contratto del T.A.N. (tasso annuo globale) sommata a
quella del tasso di mora, evidenziasse in gran parte dei casi il
superamento del “tasso soglia”, con la conseguenza che ai sensi
dell’articolo 1815 comma 2 del codice civile il contratto di mutuo in
relazione alle pattuizioni relative agli interessi fosse nullo. Una
restituzione ancor prima di denaro maltolto, della dignità umana fin oggi
genuflessa allo strapotere contrattuale delle banche. Tuona Maritato. Il
giudice di legittimità, ai fini del controllo sull’usurarietà – applicando
correttamente la normativa antiusura di cui alla L. 108/96 ed in
particolare la L. 24/2001 che testualmente recita all’art. 1: “Ai fini
dell’applicazione dell’articolo 644 del codice penale e dell’articolo 1815,
secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che
superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono
promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal
momento del loro pagamento” – aveva evidenziato come si dovesse tener conto
del tasso di mora stabilito contrattualmente, che sia il primo di una lunga
serie dei giudizi di merito che smentiscano ancora una volta le varie
circolari dell’abf e della banca d’Italia, così conclude il presidente
Maritato.