Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

TAURIANOVA (RC), VENERDì 17 MAGGIO 2024

Torna su

Torna su

 
 

“Le nomine Aterp sono in contrasto con la legislazione regionale”

E’ quanto afferma il consigliere regionale del Pd Naccari Carlizzi

“Le nomine Aterp sono in contrasto con la legislazione regionale”

E’ quanto afferma il consigliere regionale del Pd Naccari Carlizzi

 

 

Riceviamo e pubblichiamo:

Ancora una volta ci troviamo a dovere segnalare nomine dirigenziali effettuate dalla
Giunta regionale in evidente contrasto con la legislazione di riferimento. Nello
specifico ci riferiamo alla nomina dei Commissari e dei Revisori Straordinari delle
cinque ATERP Provinciali messa in atto con Delibera n ° 298 del 5 Agosto 2013.
Mentre la Legge Regionale di riferimento n° 24/2013, all’Art. 3 comma 2 prevede che
“il commissario straordinario debba essere scelto tra i dirigenti della Regione
Calabria senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale, se non in
casi eccezionali e solo qualora, tra i dirigenti interni della Regione, non vi sia
il profilo professionale richiesto”, la Giunta di Palazzo Alemanni ha proceduto alle
nomine senza emanare alcun bando per verificare se all’interno della Regione vi fossero
dirigenti professionalmente idonei a ricoprire tale incarico. Nessuna procedura comparativa
è stata avviata circa i requisiti professionali da possedere da parte dei Commissari
Straordinari nominati. Inoltre non è stato rispettato quanto previsto dall’art. 25
L.R. 13 maggio 1996 n°7 circa i requisiti da possedere per le nomine attuate. In
compenso tale anomala procedura adottata dalla Giunta viene giustificata, nel corpo
della delibera, dalla impossibilità di affidare gli incarichi a dirigenti regionali
poiché “non coerente né con le esigenze dipartimentali, in relazione alle specifiche
mansioni ricoperte nell’ambito delle strutture organizzative ed alle prevedibili
conseguenti inefficienze connesse, né con quella di individuare profili professionali
idonei”;

Sempre la legge regionale stabilisce che il compenso del commissario non può essere
superiore al trattamento tabellare dei dirigenti di settore della Giunta regionale
e il relativo onere è posto a carico del bilancio dell’ente conseguente all’accorpamento”.

Nella delibera in questione vengono poi nominati ben 15 Revisori contabili straordinari
(figura nuova e non contemplata nell’ordinamento giuridico italiano);

Con una interrogazione al Presidente del Consiglio Regionale abbiamo chiesto spiegazioni
circa la valutazione dei requisiti valutati per giustificare queste nomine operate
da parte della Giunta e se c’è qualcuno tra i nominati che abbia il requisito richiesto
della anzianità di 5 anni nella qualifica dirigenziale; Chiediamo anche come sia
stato possibile inquadrare i Commissari nominati come Direttori Generali della Giunta
secondo e non Dirigenti di Settore come previsto dall’art 3 comma 2, della L. R.
24/2013. In tutto ciò non vediamo quale riduzione o contenimento dei costi ci sia
stato così come prescritto dalla L. R. 24/2013 che impone la riduzione degli oneri
finanziari a carico del bilancio regionale, in coerenza con quanto disposto dal D.L.
sulla spending review. Per concludere se, per quanto sopra riportato, si configurano
i reati di abuso d’ufficio e danno erariale, quali determinazioni intendono assumere
l’Assessore al ramo e la Giunta regionale per ripristinare la legittimità nelle
procedure selettive e nelle conseguenti nomine?

Demetrio Naccari Carlizzi

Consigliere Regionale PD