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TAURIANOVA (RC), MARTEDì 07 MAGGIO 2024

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Operazione “Ghimpu”, scarcerato Pasquale Saccà Ipotizzata condotta criminosa assai modesta. I dettagli

Operazione “Ghimpu”, scarcerato Pasquale Saccà Ipotizzata condotta criminosa assai modesta. I dettagli
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Ecco le motivazioni della scarcerazione del commercialista Pasquale Saccà, arrestato due giorni addietro nell’ambito dell’operazione “Ghimpu” condotta dalla Guardia di Finanza di Gioia Tauro e liberato dopo 48 ore, su istanza del proprio difensore, l’avvocato Arcorace, che, alla luce dei chiarimenti resi dall’indagato nel corso dell’interrogatorio, ha dedotto l’insussistenza del requisito indiziario ex art. 273 c.p.p. (nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza) nonché, ulteriormente, l’attenuazione delle esigenze di cautela, tenuto conto in particolare dell’emersa delimitazione temporale, assai modesta, delle condotte allo stesso addebitate. La misura della custodia in carcere applicata nei confronti di Saccà è stata sostituita con quella dell’obbligo di presentazione alla P.G. (nella Stazione Carabinieri di Gioia Tauro) per un solo giorno a settimana.

Il giudice per le indagini preliminari, dott. Alberto Romeo, ha rilevato, quanto al profilo della gravità indiziaria, che le informazioni e i chiarimenti resi dall’indagato nel corso dell’interrogatorio, pur introducendo degli elementi valutativi idonei a confortare una ricostruzione parzialmente diversa dei fatti, e in particolare delle modalità e delle dinamiche del relativo coinvolgimento nelle vicende oggetto delle imputazioni (del cui carattere indubbiamente criminoso non può invero ragionevolmente dubitarsi), non permettono allo stato di ritenere significativamente depotenziato il quadro indiziario profilatosi a relativo carico, proprio in ragione dei dubbi che residuano tanto con riferimento alla relativa “selezione”, quale figura professionale proficuamente impiegabile, da parte dei componenti del gruppo criminale, quanto in relazione all’evoluzione della pur breve collaborazione con i medesimi.

Non può infatti in proposito escludersi che l’interruzione del rapporto collaborativo, lungi dal ricondursi, per come dallo stesso prospettato, alla maturata consapevolezza dell’illiceità/inesistenza delle posizioni lavorative sottostanti alle operazioni richiestegli, sia stata invece determinata proprio dall’emersione delle condotte criminose per effetto dell’avvio degli accertamenti ispettivi. Ben potendo, con altrettanta ragionevolezza, allo stato ipotizzarsi che la revoca delle deleghe -e cioè, di fatto, l’opposizione a essere ancora utilizzato come consulente del lavoro dai sodali – sia dipesa proprio dalla coscienza dell’avvenuto accertamento delle condotte criminose del gruppo. Dal che deve ritenersi clic gli indizi di colpevolezza possano ancora ritenersi connotati dal requisito della gravità, permanendo la forte caratterizzazione anomala degli indici sintomatici enucleati dagli investigatori e di cui un consulente mediamente esperto si sarebbe comunque potuto avvedere.

Il GIP ha ritenuto, invece, sul diverso versante delle esigenze cautelari, che i rilievi difensivi appaiono fondati, essendo comunque emersa una protrazione temporale della condotta criminosa (in ipotesi partecipativa/agevolativa) dell’indagato assai modesta, in quanto limitata ad appena qualche mese del 2015 (cioè i mesi da luglio a ottobre del 2015); tale circostanza impone allora, ancorché si mantenga ferma l’ipotizzata partecipazione dell’indagato al sodalizio criminoso di cui sopra, di ripensare l’apprezzamento espresso in punto di esigenze cautelari, dovendo le stesse ritenersi plausibilmente attenuate, e in modo significativo, proprio in ragione della distanza temporale intercorsa dai fatti e della perimetrazione temporale della condotta dell’indagato, entrambi fattori certamente sintomatici della contenuta possibilità di un rischio di reiterazione del reato nonché della neutralizzazione di qualsivoglia rischio d’inquinamento probatorio (soprattutto per effetto della cessazione delle deleghe).