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TAURIANOVA (RC), DOMENICA 05 MAGGIO 2024

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Il Prossenetico Un istituto metagiuridico e storico narrato dal giurista blogger Giovanni Cardona

Il Prossenetico Un istituto metagiuridico e storico narrato dal giurista blogger Giovanni Cardona
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Molti giuristi hanno scritto sull’argomento.

Il «prossenetico matrimoniale», così si chiama la forma di mediazione che ha dato lo spunto a varie «note a sentenza». Riporto qui dei concetti che ho tratti da dette «note».

Il prossenetico matrimoniale ha dato gran da fare in tutte le epoche. Credo da quando esiste il mondo. E non sempre i dibattiti sull’argomento hanno avuto la stessa conclusione. Infatti, in qualche scorcio di secolo, ha prevalso la tesi di coloro che consideravano il prossenetico immorale e riprovevole; mentre, al contrario, vi sono stati periodi in cui è stato benevolmente considerato.

Esistono persone di sensibilità più raffinata che considerano con sufficienza, per non dire con disprezzo, la figura e l’attività del mediatore, guardandosi bene dal rivolgersi a lui per scegliere coloro che debbono completare e dividere la loro esistenza. Ed esistono, a loro avviso, sensibilità meno raffinate, le quali considerano il matrimonio sopra un piano esclusivamente pratico, anche se per sé stesse non invocano l’aiuto del prosseneta; e considerano con indulgenza chi, incapace di districarsi da solo, ricorre a tale aiuto.

Ed ora, consideriamo le varie epoche.

Il diritto giustinianeo incominciò a stringere i freni. Infatti ridusse il compenso del prosseneta alla somma pari ad un ventesimo della dote.

Il diritto canonico avversò decisamente il prossenetico. Ed influenzò anche l’antico diritto francese nel quale prevalse il concetto della illiceità di tale istituto.

Il codice napoleonico, invece, lo considerò lecito.

Nel nostro Paese è stato quasi ovunque, in epoche ormai lontane, ritenuto non illecito. Anzi è stato collocato nell’ambito della mediazione.

Il prossenetico non ha, però, come istituto, mai trovato una collocazione tra le norme scritte. Ed il prosseneta è considerato e denominato, nelle regioni in cui più frequentemente si esercita il prossenetico, in modo pittoresco. Ad esempio: «paraninfo», «appaiatore», «mezzano» o «mezzana», «bracco», «pollastriere», «marossè». E di tali personaggi è pieno il nostro teatro. Famosa è la novella Il Paraninfo di Luigi Capuana.

Ma l’istituto del prossenetico non è rimasto sempre nell’ambito del colore locale. Molte controversie, da esso derivate, hanno determinato procedure giudiziarie. Gli interrogativi sono stati quasi sempre i seguenti:
a) il contratto del prosseneta è lecito o illecito?
b) egli può pretendere un compenso per l’opera prestata a vantaggio di uno degli sposi o di entrambi?
E così comincia l’altalena della giurisprudenza.

La Corte di cassazione di Torino, nel 1883, dichiarò contraria alla morale la mediazione del matrimonio. Affermò, quindi, che l’obbligazione di corrispondere un compenso al sensale non aveva alcun valore.

Le Corti d’Appello di Catanzaro, Genova, Bologna e di Napoli riconobbero anch’esse, nella loro giurisprudenza, il diritto del prosseneta al compenso. Purché, beninteso, non fossero stati adoperati mezzi atti a rendere invalido il consenso degli sposi.

Ma la Corte di Cassazione, nel 1936, rovesciò completamente la situazione. Infatti, essa affermò: «La mediazione prestata allo scopo di avvicinare gli sposi ed ottenere il reciproco consenso al matrimonio è un negozio avente causa illecita e quindi improduttivo per il prosseneta di azione verso gli sposi per ottenere il promesso compenso».

Il pronunciamento della nostra Cassazione ha rispecchiato la preoccupazione che il prosseneta possa influenzare il consenso degli sposi, ciò è bastato a rafforzare il concetto della illiceità, ponendo fine ad un pittoresco istituto fondato sul “Fantadiritto”.