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TAURIANOVA (RC), SABATO 04 MAGGIO 2024

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Giuseppina Pesce torna in carcere

Giuseppina Pesce torna in carcere

Ecco l’ordinanza di sostituzione di misura coercitiva

Giuseppina Pesce torna in carcere

Ecco l’ordinanza di sostituzione di misura coercitiva

 

 

ORDINANZA DI SOSTITUZIONE DI MISURA COERCITIVA

Il Giudice dott. Roberto Carrelli Palombi

letti gli atti del procedimento penale nei confronti di:

PESCE Giuseppina nata a Gioia Tauro 24.9.1979

sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari

difesa dall’Avv. Giuseppe Madia del Foro di Roma di fiducia

 

 

IMPUTATA

 

dei reati di cui al decreto che dispone il giudizio emesso da questo Giudice in data 22.4.2011 e da intendersi qui integralmente trascritto;

 

vista in particolare la richiesta del P.M. in data odierna di sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere;

rilevato che nei confronti di Pesce Giuseppina,  sottoposta a fermo in data 26.4.2010 per il reato di cui all’art. 416 bis c.p. in relazione all’appartenenza della stessa alla cosca Pesce, è stata emessa da questo ufficio in data 20.5.2010 ordinanza applicativa della misura della custodia in carcere, confermata dal Tribunale del riesame, misura poi sostituita in data 4.11.2011 con quella degli arresti domiciliari;

evidenziato che, essendo stato respinto il ricorso in Cassazione proposto dalla Pesce avverso i suddetti provvedimenti, in relazione al quadro indiziario si è formato il cosiddetto giudicato cautelare;

rilevato che in data 9.6.2011 questo Giudice aveva disposto la traduzione con scorta dell’imputata presso l’abitazione sita in località Vibo Marina (VV) viale dell’Industria, 266 ove doveva  essere sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari con assoluto divieto di incontro con persone diverse dai familiari conviventi, accertata l’inidoneità della precedente località ove la stessa si trovava ristretta;

osservato che non  è stato possibile dare esecuzione al suddetto provvedimento, in quanto la Pesce si è resa responsabile del delitto di evasione dagli arresti domiciliari in relazione al quale è stata tratta in arresto dai Carabinieri di Aprilia (LT) il 10.6.2011; nello specifico la stessa risulta essersi resa irreperibile dal luogo in cui era sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari per tutta la giornata del 10.6.2011, essendo stato accertato che ella, unitamente al suo compagno identificato per Costantino Domenico, si è recata a Lucca;

ritenuto che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 276 comma 1 ter c.p.p., che impone al Giudice, una volta accertata, come nel caso di specie, la violazione delle prescrizioni inerenti il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione, la revoca della misura degli arresti domiciliari e la sua sostituzione con quella della custodia cautelare in carcere;  si versa, infatti, come costantemente affermato dalla Suprema Corte, in un’ipotesi di presunzione d inadeguatezza di qualsiasi misura diversa da quella custodiale (da ultimo Cass. 22.9.2009, CED Cass. 245381 “La trasgressione alle prescrizioni concernenti il divieto di allontanarsi dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari determina, ex art. 276, comma primo ter, cod. proc. pen., la revoca obbligatoria degli arresti domiciliari, seguita dal ripristino della custodia cautelare in carcere, senza che al giudice, una volta accertata la trasgressione, sia riconosciuto un potere di rivalutazione delle esigenze cautelari”);

 

visto l’art. 299 comma 4 c.p.p.

 

ORDINA

 

 

– la sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con la misura della custodia in carcere;

– l’immediata traduzione della Pesce Giuseppina presso la più vicina Casa Circondariale;

– manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza ed in particolare per la trasmissione della presente ordinanza in duplice copia alla P.G. delegata all’esecuzione.

 

Reggio Calabria 13.6.2011

 

Il Giudice

dott. Roberto Carrelli Palombi