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TAURIANOVA (RC), GIOVEDì 02 MAGGIO 2024

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Corte UE: andate all’estero con i contanti? Le somme superiori ai 10 mila euro che si trasportano all’interno dell’Ue vanno dichiarate, anche se si è solo in transito in un aeroporto dell'UE. Una persona che viaggia da uno Stato non UE verso un altro Stato non UE, transitando in un aeroporto situato nel territorio dell’Unione, è soggetto quindi, durante tale transito, a detto obbligo dichiarativo

Corte UE: andate all’estero con i contanti? Le somme superiori ai 10 mila euro che si trasportano all’interno dell’Ue vanno dichiarate, anche se si è solo in transito in un aeroporto dell'UE. Una persona che viaggia da uno Stato non UE verso un altro Stato non UE, transitando in un aeroporto situato nel territorio dell’Unione, è soggetto quindi, durante tale transito, a detto obbligo dichiarativo
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Nel 2010, la società Intercontinental del Benin incaricava il sig. Oussama El Dakkak
di trasportare dollari statunitensi (USD) da Cotonou (Benin) a Beirut (Libano) in
aereo, con un transito nell’aeroporto Roissy-Charles-de-Gaulle (Francia). Durante
il transito in detto aeroporto, il sig. El Dakkak veniva sottoposto a controllo da
parte degli agenti doganali, i quali constatavano che questi era in possesso della
somma di 1 607 650 USD (circa 1 511 545 EUR) e di 3 900 EUR in denaro contante. Il
sig. El Dakkak veniva incriminato per violazione dell’obbligo in capo a ogni persona
fisica che entra o esce dall’Unione europea di dichiarare ogni somma di denaro
di importo superiore a 10 000 EUR trasportata in denaro contante. Detto obbligo è
previsto da un regolamento dell’Unione 1.Dopo la conclusione del procedimento penale
per vizio di procedura, il sig. El Dakkak e la Intercontinental presentavano dinanzi
ai giudici francesi domanda di risarcimento del danno. A loro parere, il sig. El
Dakkak non aveva violato l’obbligo dichiarativo previsto dal regolamento, dato
che tale obbligo non sarebbe applicabile ad un passeggero che non fa altro che transitare,
durante un viaggio da uno Stato non UE a un altro Stato non UE, nella zona internazionale
di un aeroporto situato nell’Unione europea.Investita della controversia, la Corte
di cassazione francese ha sottoposto alla Corte di giustizia la questione se, in
una situazione simile, sia possibile ritenere che il sig. El Dakkak è entrato nell’Unione
ed è, quindi, soggetto all’obbligo di dichiarazione previsto dal regolamento.Nella
sentenza odierna, la Corte considera, innanzitutto, che la nozione di entrata nell’Unione
si riferisce allo spostamento di una persona fisica da un territorio che non fa parte
dell’Unione europea a un territorio che ne fa parte. La Corte rileva, in seguito,
che gli aeroporti degli Stati membri fanno parte del territorio dell’Unione, che
il regolamento non esclude l’applicabilità dell’obbligo di dichiarazione nelle
zone internazionali di transito di detti aeroporti e che nessuna disposizione dei
trattati esclude tali zone dall’ambito di applicazione territoriale del diritto
dell’Unione, né prevede alcuna eccezione che le riguardi.Ne deriva che si deve
statuire che ogni persona che, come il sig. El Dakkak, sbarca da un aeromobile proveniente
da uno Stato non UE in un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro e
sosta nella zona internazionale di transito di tale aeroporto prima di imbarcarsi
su un altro aeromobile diretto verso un altro Stato non UE, è entrata nell’Unione
ed è soggetta all’obbligo di dichiarazione.La Corte aggiunge che l’applicabilità
dell’obbligo di dichiarazione nelle zone internazionali di transito degli aeroporti
situati nel territorio dell’Unione è altresì conforme all’obiettivo perseguito
dal regolamento. L’obbligo di dichiarazione previsto dal regolamento è inteso,
infatti, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ad evitare l’introduzione di denaro di provenienza illecita nel sistema
finanziario nonché l’investimento di tale denaro previo riciclaggio. In considerazione
di tale obiettivo, la Corte considera che la nozione di «persona fisica che entra
nell’Unione o ne esce» debba essere interpretata in maniera ampia, altrimenti
l’efficacia del sistema di controllo dei movimenti di denaro contante che entra
nell’Unione o ne esce e, di conseguenza, il conseguimento dell’obiettivo perseguito
dal regolamento rischierebbero di essere compromessi. La Corte precisa, peraltro,
che non è rilevante se il sig. El Dakkak abbia o meno oltrepassato una frontiera
esterna dell’Unione.La Corte conclude che l’obbligo di dichiarare ogni somma
di denaro contante di importo superiore a 10 000 EUR si applica nelle zone internazionali
di transito degli aeroporti degli Stati membri.