Gioia Tauro. “Teatro dell’assurdo”. Alessio, “La Capasanta e la vittoria di Pirro”

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L TEATRO DELL’ASSURDO

Cronache di Resistenza Politica e Verità Documentate

a cura di Aldo Alessio (Ulisse) ◆ Comunicato N°30 ◆ 16 aprile 2026

MISS BALLE SPAZIALI

alias La Capasanta

Cronaca di un governo all’insegna dell’arroganza

— Settima Edizione —

«La Capasanta ci aggiorna giornalmente su tutte le magnificenze che compie ogni giorno nel suo reame per il bene di tutti. È serena. Continuerà la sua opera missionaria fino all’ultimo giorno.»

1. La Capasanta e la vittoria di Pirro

Proseguono le Balle Spaziali della Capasanta. Non è chiaro cosa costei ritenga di aver vinto: una riffa? Un uovo di Pasqua rimasto invenduto in qualche grande magazzino? Ciò che appare chiaro è, al contrario, che non vi siano ragioni oggettive di festeggiamento.

Il precedente della minoranza

Vale la pena richiamare un precedente significativo. Anche con la precedente amministrazione Alessio, la minoranza dell’epoca si era rivolta al TAR per chiedere l’annullamento di una delibera di bilancio ritenuta illegittima. Ci si è confrontati e alla fine si sono rivolti al tribunale amministrativo: rientra nelle prerogative della minoranza. Il TAR non concesse la sospensiva e, alla fine, i ricorrenti decisero di abbandonare la causa, mentre noi abbiamo sistemato l’impostazione del bilancio. Non si squillarono trombe, né si fecero balletti di gioia. La democrazia — piaccia o non piaccia — funziona così.

2. L’ordinanza del TAR: analisi

L’autore ha avuto modo di leggere l’ordinanza del TAR, pubblicata in data 16 aprile 2026, relativa al ricorso legittimamente presentato dai consiglieri di minoranza per l’annullamento della seduta del Consiglio Comunale del 30 dicembre 2025.

Il rigetto della misura cautelare

Nel caso specifico, il TAR ha respinto la richiesta di misura cautelare. Il tribunale non si è pronunciato nel merito e non vi è stata alcuna sentenza definitiva, poiché il giudice ha ritenuto necessario un ulteriore approfondimento e da lui ritenuto incompatibile con la fase cautelare odierna.

Il Tribunale riconosce implicitamente che le delibere impugnate, e in particolare il bilancio di previsione 2026–2028 (delibera n. 54), produrrebbero effetti difficilmente reversibili attraverso l’assunzione di impegni di spesa, la stipula di contratti e i bandi di gara — circostanza questa pienamente in linea con quanto sostenuto nel ricorso.

Tuttavia, il TAR capovolge l’argomentazione: la sospensione del bilancio determinerebbe, a suo avviso, «conseguenze paralizzanti per la vita dell’ente», con possibile attivazione del procedimento di scioglimento del Consiglio Comunale ai sensi degli artt.141 e ss. del TUEL. Il richiamo è alla grave conseguenza istituzionale che deriverebbe dall’azzeramento dell’atto fondamentale di programmazione economico-finanziaria.

La conclusione: bilanciamento degli interessi

In sede di bilanciamento, il TAR ritiene prevalente «l’interesse pubblico alla continuità della vita dell’ente» rispetto all’interesse dei ricorrenti alla sospensione.

La condanna alle spese

Un elemento che non può passare inosservato è la condanna dei ricorrenti al pagamento di € 800,00 a titolo di spese processuali. In sede cautelare, tale condanna non è automatica in caso di rigetto, ma discrezionale. Il TAR la applica in base al principio di soccombenza: scelta formalmente legittima, ma che potrebbe produrre un effetto deterrente nei confronti dei consiglieri di minoranza intenzionati a esercitare le proprie prerogative giurisdizionali.

3. Prospettive sul giudizio di merito

Il rigetto cautelare non pregiudica il giudizio di merito, che dovrà affrontare le questioni accuratamente eluse in sede sommaria. In particolare, il TAR sarà chiamato a pronunciarsi su tre nodi fondamentali:

a) Legittimazione attiva dei ricorrenti. Occorrerà stabilire se l’allontanamento dei consiglieri dall’aula configuri esercizio legittimo di prerogativa consiliare oppure no.

b) Validità della partecipazione da remoto della consigliera Sacco. Il ricorso offre elementi probatori di notevole consistenza: videoregistrazione disponibile su YouTube, mancata presentazione dell’istanza via PEC, telecamera spenta, identità non verificata. Si tratta di elementi difficilmente superabili in sede di merito senza un’istruttoria documentale approfondita.

c) Qualificazione giuridica del vizio. Il tribunale dovrà stabilire se le delibere siano affette da annullabilità o da nullità, per difetto di quorum strutturale.

4. Conclusioni

L’ordinanza in commento è una pronuncia di rigetto cautelare fondata essenzialmente sul bilanciamento degli interessi, nella quale il TAR ha privilegiato, in questa fase, la continuità dell’ente rispetto alla legalità formale, rinviando ogni valutazione al giudizio di merito. La decisione è formalmente corretta nel metodo, ma lascia aperte questioni sostanziali di grande rilievo.

Il giudizio di merito si preannuncia come il vero banco di prova: le prove documentali versate in atti dai ricorrenti — e in particolare la videoregistrazione della seduta — appaiono di considerevole spessore istruttorio e potrebbero spostare significativamente l’esito finale della controversia.

Tutto ciò premesso, la Capasanta non dovrebbe mostrarsi così allegra come vorrebbe fare apparire.

«Tutti i nodi vengono al pettine.»

«Ce la faremo, perché non ci siamo mai arresi.»

Con stima selettiva,

Aldo Alessio (Ulisse)

già Sindaco di Gioia Tauro

Comunicato N°30 — 16 aprile 2026 | Precedente: N°29 — 15 aprile 2026

Pubblicazione satirica ai sensi dell’art. 21 della Costituzione Italiana.

I fatti narrati sono di dominio pubblico; i commenti esprimono l’opinione esclusiva dell’autore.