Processo “Propaggine”, cade l’accusa di estorsione: non luogo a procedere per Giovanni Scarcella e la perdita immediata dell’efficacia della misura cautelare

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Da una richiesta di condanna a nove anni per estorsione aggravata dal metodo mafioso a una pronuncia di non luogo a procedere. È questo il ribaltamento deciso dal Tribunale di Roma, Sezione Penale VIII – Collegio 3, nell’ambito del processo “Propaggine”, per Giovanni Scarcella, imputato al capo 26.

Una decisione che segna un passaggio rilevante nel procedimento e che accoglie integralmente la linea difensiva.

Secondo l’impostazione della Procura di Roma, Scarcella avrebbe agito in concorso con Antonio Carzo in una vicenda legata alla restituzione di 25 mila euro, somma versata nell’aprile 2017 come caparra per l’acquisto di un bar a Roma e che, secondo l’accusa, sarebbe stata trattenuta indebitamente da Lorenzo Silvi.

I fatti contestati risalgono al 4 ottobre 2017, quando – secondo la ricostruzione accusatoria – Scarcella avrebbe accompagnato una coppia, i coniugi Grisanti-Lainà, presso un’abitazione romana dove si trovava Carzo. In quel contesto sarebbero stati veicolati messaggi minacciosi destinati a Silvi.

Minacce ritenute particolarmente gravi: si parlava, secondo il capo d’imputazione, di possibili violenze fisiche, ritorsioni contro la moglie e persino contro eventuali figli minori, con modalità tali da evocare un clima intimidatorio tipico delle contestazioni aggravate dal metodo mafioso.

L’azione, tuttavia, non si sarebbe concretizzata per la reazione della persona offesa, che riferiva di aver già presentato denuncia per estorsione.

Il quadro accusatorio era ulteriormente appesantito da una serie di aggravanti: l’asserita appartenenza di Carzo a un’associazione mafiosa, l’utilizzo del metodo mafioso e la finalità di agevolare l’attività della ‘ndrangheta operante sul territorio romano.

A ciò si aggiungevano le contestazioni di recidiva, reiterata per Carzo e reiterata e specifica per Scarcella.

Su queste basi, la Procura aveva chiesto una condanna a nove anni di reclusione per Giovanni Scarcella un calabrese residente a Roma ormai da parecchi anni.

Il Collegio ha però ritenuto non sostenibile l’impostazione più grave, riqualificando il fatto in esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Una scelta che ha inciso radicalmente sull’esito del procedimento: esclusa l’estorsione aggravata, è venuto meno un reato procedibile d’ufficio. La nuova qualificazione, infatti, richiedeva la querela della persona offesa che non risulta essere stata presentata.

Da qui la pronuncia di non luogo a procedere nei confronti di Scarcella.

La decisione rappresenta un pieno accoglimento della strategia difensiva degli avvocati Antonino Napoli, del Foro di Palmi, e Cesare Placanica, del Foro di Roma.

I difensori avevano sostenuto che la condotta contestata non integrasse gli estremi dell’estorsione aggravata dal metodo mafioso, mancando gli elementi tipici della coartazione e dell’intimidazione penalmente rilevante, e che dovesse invece essere ricondotta a una pretesa, seppur illegittimamente esercitata, di recupero di una somma ritenuta dovuta.

Una tesi che il Tribunale ha fatto propria, con effetti decisivi sull’intero impianto accusatorio.

Il caso evidenzia ancora una volta quanto, nei processi complessi, la qualificazione giuridica dei fatti sia decisiva.

Nel capo 26 del processo “Propaggine”, quello che inizialmente appariva come un episodio di estorsione aggravata dal metodo mafioso è stato ridimensionato a una fattispecie meno grave, fino a determinare l’impossibilità stessa di proseguire il giudizio.