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TAURIANOVA (RC), MERCOLEDì 01 MAGGIO 2024

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Verbale per l’autovelox nullo se notificato 90 giorni dalla rilevazione Al Comune è sufficiente la visura al Pra per identificare il proprietario. Non costituisce giustificazione la gestione da parte dell’ente dell’elevato numero di verbali rispetto alla normativa a garanzia del diritto di difesa del cittadino. Il caso del Comune di Milano

Verbale per l’autovelox nullo se notificato 90 giorni dalla rilevazione Al Comune è sufficiente la visura al Pra per identificare il proprietario. Non costituisce giustificazione la gestione da parte dell’ente dell’elevato numero di verbali rispetto alla normativa a garanzia del diritto di difesa del cittadino. Il caso del Comune di Milano
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L’elevato numero di verbali ed i conseguenti problemi organizzativi dell’ente
che ha accertato le infrazioni al Codice della Strada non costituiscono giustificazione
tale da consentire la violazione delle garanzie di legge e non possono ledere i diritti
degli automobilisti sanzionati.Per tali ragioni, non può non essere annullata la
multa elevata per l’eccesso di velocità rilevata per il tramite di apparecchiatura
elettronica quando la stessa viene notificata oltre novanta giorni dopo la rilevazione.Sono
questi i principi che da sempre Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei
Diritti [1]” ribadisce in tema di multe seriali e che sono stati correttamente
precisati con l’interessante sentenza 1189/15, pubblicata il 9 febbraio scorso
dalla quinta sezione civile del giudice pace di Milano, secondo cui è da ritenersi
che la data della violazione di cui all’articolo 142 del Cds coincide con quella
della rilevazione anche perché all’ente accertatore è sufficiente una visura
al PRA (pubblico registro automobilistico), cui ha peraltro accesso immediato, per
accertare il responsabile dell’illecito.Nella fattispecie il magistrato onorario
dottor Diego Perucchini ha accolto il ricorso del proprietario dell’autovettura
avverso la multa elevata per eccesso di velocità accertata dallo strumento di rilevazione
elettronica in quanto l’infrazione è del 7 giugno 2014, mentre la notifica del
verbale è pervenuta al ricorrente soltanto il 20 novembre dello stesso anno e quindi
oltre il termine di 90 giorni stabilito dal Codice della Strada.Ricorda correttamente
il giudice meneghino che il Comune ha «accesso immediato» alla banca dati del Pra
per individuare il responsabile dell’infrazione: in questi casi la data della violazione
deve ritenersi coincidente con quella dell’accertamento.E’ diversa solo l’ipotesi
in cui il veicolo sia a noleggio ovvero in leasing, laddove invece è necessaria
una dichiarazione del proprietario circa il nominativo dell’utilizzatore del veicolo:
in tal caso il termine di novanta giorni decorre da giorno in cui l’amministrazione
risulta messa in condizione di provvedere all’individuazione del trasgressore.
Nel caso affrontato, tuttavia, il Comune non ha sollevato simile. Al contrario, ha
lamentato soltanto il gran numero di infrazioni che si vede costretto a gestire.
E qui è il giudice che, in un certo senso, bacchetta l’amministrazione comunale
del capoluogo meneghino – balzata alle cronache per l’esponenziale aumento dei
verbali di questo tipo – nell’affermare testualmente che: “/tali ragioni derivanti
da insufficienza dell’organizzazione interna dell’ente al disbrigo del numero
elevato di contravvenzioni accertate non siano tali da giustificare la violazione
di un termine che è stabilito dalla legge a garanzia dell’effettività del diritto
di difesa del soggetto cui viene notificato il verbale di contestazione/”.