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TAURIANOVA (RC), MERCOLEDì 29 MAGGIO 2024

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Trasfusione da sangue infetto. Il Ministero della Salute é responsabile Il Tribunale di Lecce condanna il Ministero a pagare 160mila euro per ciascuno dei figli. Prescrizione quinquennale per gli eredi della donna morta a causa della malattia determinata dall'emotrasfusione, per il risarcimento del danno iure hereditatis, prescrizione decennale per il risarcimento iure proprio

Trasfusione da sangue infetto. Il Ministero della Salute é responsabile Il Tribunale di Lecce condanna il Ministero a pagare 160mila euro per ciascuno dei figli. Prescrizione quinquennale per gli eredi della donna morta a causa della malattia determinata dall'emotrasfusione, per il risarcimento del danno iure hereditatis, prescrizione decennale per il risarcimento iure proprio
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Con recente sentenza del 2015, la numero 3084/15, il Tribunale di Lecce ribadisce
la responsabilità di natura extracontrattuale del Ministero della Salute per i danni
da trasfusione di sangue infetto in una causa proposta dagli eredi, difesi dall’avvocato
Angelo Fachechi, di una donna deceduta nel 2003.Nell’affermare ciò il giudice
rileva che “… sul Ministero grava un obbligo di controllo, direttiva e vigilanza
in materia di impiego di sangue umano per uso terapeutico emotrasfusioni o preparazione
di emoderivati) anche strumentale .. “ e, conseguentemente “…. L’accertamento
dell’omissione di tali attività e l’esistenza di una patologia da virus Hiv
o Hbv o Hcv in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, deve indurre a ritenere
che, in assenza di altri fattori alternativi, tale omissione sia stata causa dell’insorgenza
della malattia, e che, per converso, la condotta doverosa del Ministero, se fosse
stata tenuta, avrebbe impedito la verificazione dell’evento”.La sentenza ha altresì
chiarito che, ai sensi dell’articolo 2947 primo comma del codice civile, la prescrizione
rimane quinquennale per il danno subito da soggetto trasfuso in vita, trattandosi
pur sempre di un danno da lesione colposa, reato a prescrizione quinquennale (alla
data del fatto), mentre la prescrizione è decennale per il danno subito dai congiunti
della vittima iure proprio potendosi in tale ipotesi configurarsi una condotta integrante
il reato di omicidio colposo con la conseguenza che la relativa pretesa risarcitoria
può essere fatta valere nel termine di 10 anni dalla morte della vittima.Rileva
Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, associazione
che da sempre tutela anche le vittime delle emotrasfusioni ed i loro parenti, che
in applicazione dei principi sopra riportati, il Tribunale di Lecce ha accolto la
domanda risarcitoria iure proprio degli eredi di una donna deceduto a causa dell’HCV
(epatite cronica attiva da virus C), contratta a seguito emotrasfusione riconoscendo
un maxirisarcimento di €. 160.000,00 per coniuge e ciascun figlio in relazione
ad evento letale risalente al 2003.