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TAURIANOVA (RC), LUNEDì 16 DICEMBRE 2024

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Taurianova, il Tar rigetta il ricorso

Taurianova, il Tar rigetta il ricorso

| Il 17, Dic 2010

Secondo i giudici un filo rosso fatto da Gioseta, Fons Nova, Project  Financing e parentele eccellenti lega la giunta di Romeo a quella di Biasi ed evidenzia l’influenza delle cosche nelle sorti della città

LUIGI MAMONE

Taurianova, il Tar rigetta il ricorso

Secondo i giudici un filo rosso fatto da Gioseta, Fons Nova, Project  Financing e parentele eccellenti lega la giunta di Romeo a quella di Biasi ed evidenzia l’influenza delle cosche nelle sorti della città

 

TAURIANOVA – La lunga attesa dei politici Taurianovesi, ricorrenti al TAR avverso lo scioglimento per pericolo di infiltrazioni mafiose, disposto e  decretato successivamente all’implosione della maggioranza che sosteneva Domenico Romeo, l’ultimo dei sindaci di Taurianova,  alla fine  si è conclusa con un rigetto: un nulla di fatto, per coloro che speravano in un sovvertimento  della decisione assunta  dopo il termine dei lavori della commissione di accesso. I ricorrenti, tutte figure del  panorama politico cittadino, avevano variamente contestato il provvedimento censurandolo in più punti. Uno di questi era  dato proprio dalla circostanza che al momento dello scioglimento, operato con decreto del Presidente della Repubblica del 23.04.2009 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.108 del 12.5.2009 ed avente ad oggetto lo scioglimento del consiglio comunale di Taurianova e la conseguente nomina di una commissione straordinaria ex. art.143 D.L. vo n.267/00 della proposta di affidamento per la durata di diciotto mesi del Comune di Taurianova ad una commissione straordinaria a firma del ministro dell’Interno pubblicata sulla G.U. n.108 del 12.5.2009, della deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23.04.2009 per l’affidamento del Comune di Taurianova ad una Commissione straordinaria, –  la giunta Romeo era da tempo, implosa,  decotta e trapassata dalla cronaca alla storia recente  della città ,con tutto il suo bagaglio di iniziale entusiasmo, di incertezze, di contraddizioni e di tensioni sotto il cielo di tenebra degli inquietanti episodi di intimidazione di cui il Sindaco e altri esponenti politici erano  stati vittime, culminando poi nel  poco chiaro episodio del registratore MP3 nascosto nella stanza del sindaco  dove avrebbe dovuto tentarsi un chiarimento e una  riconciliazione politica. I giudici amministrativi – Ettore Leotta, Presidente, Giuseppe Caruso, Consigliere Salvatore Gatto Costantino, Primo Referendario, Estensore – hanno preliminarmente  escluso qualsiasi valenza a questa prima censura L’argomento è privo di pregio. Scrivono In primo luogo, così come puntualmente evidenzia la difesa erariale, il testo della disposizione in esame, al comma 13, prevede che “si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi, a norma del presente articolo, quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorchè ricorrano le situazioni previste dall’articolo 141” e dunque è lo stesso legislatore che ha configurato l’istituto consentendolo anche dopo l’autoscioglimento dell’organo consiliare. Più radicalmente, va osservato che lo scopo di tutela che l’art. 143 del Dlgs 267/2000 si propone e che ne impone una lettura sostanziale è non tanto quello di sciogliere l’organo consiliare, bensì quello di insediare la gestione straordinaria, con la conseguenza che essendo lo scioglimento dell’organo in carica un mero strumento per il fine, l’insediamento della Commissione straordinaria ben può avvenire anche dopo l’avvenuta dimissione dei consiglieri comunali e conseguente auto estinzione dell’Amministrazione locale, a nulla importando se l’accesso agli atti avviene prima o dopo le dimissioni, posto che l’accesso medesimo è frutto di un mero potere di indagine seppure a natura ispettiva. “ A tal proposito – scrivono i giudici del TAR Calabria –  si deve considerare, innanzitutto, che lo scioglimento del Consiglio comunale non ha natura sanzionatoria per i suoi componenti, o per la collettività locale che viene rappresentata, perché esso è strumento (sia pure estremo) di tutela della effettiva partecipazione democratica della comunità nell’autogoverno dell’ente locale. In presenza dei presupposti di legge, infatti, lo scioglimento è disposto in quanto l’autogoverno e, di conseguenza, l’efficace ed efficiente amministrazione della cosa pubblica si apprezzano come minacciate da pressioni della criminalità mafiosa, che, per la natura mutevole e fortemente mimetica di quest’ultima, possono essere perpetrate, in maniera non tipizzabile ex ante, alle quali bisogna poter far fronte con strumenti duttili. Il giudizio che porta allo scioglimento è dunque duplice, essendo volto ad apprezzare, in positivo, la sussistenza di un interesse criminale alla gestione pubblica ed, in negativo, la sussistenza di elementi strutturali di debolezza nella gestione dell’Ente che possono consentirne la permeabilità rispetto a centri decisionali esterni. Lo scioglimento dell’amministrazione locale è, dunque, dipendente dall’apprezzamento della debolezza di quest’ultima, ossia dalla sua insufficiente capacità di far fronte alla pressione delle consorterie mafiose, qualunque sia la causa di tale insufficienza e dunque anche nel caso in cui gli amministratori risultino essere stati oggetto di atti di intimidazione o violenza, perché l’istituto non ha alcun carattere sanzionatorio, ma è un rimedio di natura oggettiva che l’Ordinamento appresta per situazioni patologiche di compromissione del naturale funzionamento dell’autogoverno locale.” In poche e semplici parole, le difese immunitarie della società Taurianovese apparivano gravemente indebolite e compromesse e tali da non consentire anche per il caso di  una nuova elezione successiva al crack della giunta Romeo, di preservare lo scenario politico da nuove forme di infiltrazione e di condizionamento mafioso. Nel prosieguo le altre principali  criticità che la Corte ha evidenziato riguardano  le attività politiche poste in essere  per tutelare gli interessi  della collettività e della legittimità gestionale con particolare riguardo alle vicende della GIOSETA e della  partecipazione  alla società mista pubblico privato Fons Nova Vita Felix nonché le troppe ombre che continuano a gravare su tutto quanto  ha portato al  Piano Strutturale Comunale  e al Project Financing per l’ampliamento del cimitero di Iatrinoli  . I Giudici si soffermano poi diffusamente sul clima di parentele e legami  di vario tipo fra i politici i cittadini,  i dipendenti comunali  e esponenti delle cosche locali. Il pericolo di collusione, commistione, vicinanza  viene dunque ritenuto grave e quasi cronico. Molte delle decisioni  degli amministratori  Taurianovesi finite sotto il microscopio della Commissione e poi dei Giudici del Tar, furono assunte dalla gestione precedente a quella di Romeo. pertanto un filo rosso  di collusione e di presenza greve e incombente delle cosche sulle sorti politiche di Taurianova è stato ravvisato  e  ritenuto  tale da aver giustificato  il commissarimento – – per la seconda volta in  10 anni- del Comune pianigiano Ora – la domanda sorge spontanea – il periodo di Commissariamento volge al termine –  nella primavera del nuovo anno  i cittadini  –  forse- torneranno  alle urne. Quale    futuro sui delinea per la città e per i suoi abitatori ? Per il momento  i Giudici del Tar  non  hanno ritenute probanti quelle giustificazioni e quelle argomentazioni   che i ricorrenti hanno esposto per dire : “non è vero che la ndrangheta ci condizioni e abbia fra  noi propaggini e infiltrazioni ! L a vita pubblica Taurianovese  ha un suo dinamismo  avulso dai condizionamenti  mafiosi e i politici vivono tutti in una sorta di torre d’avorio!  E anche per questo, forse- al rigetto del  ricorso  ha fatto seguito  anche la condanna alle spese del giudizio.