Taurianova, il Tar rigetta il ricorso
redazione | Il 17, Dic 2010
Secondo i giudici un filo rosso fatto da Gioseta, Fons Nova, Project Financing e parentele eccellenti lega la giunta di Romeo a quella di Biasi ed evidenzia l’influenza delle cosche nelle sorti della città
LUIGI MAMONE
Taurianova, il Tar rigetta il ricorso
Secondo i giudici un filo rosso fatto da Gioseta, Fons Nova, Project Financing e parentele eccellenti lega la giunta di Romeo a quella di Biasi ed evidenzia l’influenza delle cosche nelle sorti della città
TAURIANOVA – La lunga attesa dei politici Taurianovesi, ricorrenti al TAR avverso lo scioglimento per pericolo di infiltrazioni mafiose, disposto e decretato successivamente allimplosione della maggioranza che sosteneva Domenico Romeo, lultimo dei sindaci di Taurianova, alla fine si è conclusa con un rigetto: un nulla di fatto, per coloro che speravano in un sovvertimento della decisione assunta dopo il termine dei lavori della commissione di accesso. I ricorrenti, tutte figure del panorama politico cittadino, avevano variamente contestato il provvedimento censurandolo in più punti. Uno di questi era dato proprio dalla circostanza che al momento dello scioglimento, operato con decreto del Presidente della Repubblica del 23.04.2009 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.108 del 12.5.2009 ed avente ad oggetto lo scioglimento del consiglio comunale di Taurianova e la conseguente nomina di una commissione straordinaria ex. art.143 D.L. vo n.267/00 della proposta di affidamento per la durata di diciotto mesi del Comune di Taurianova ad una commissione straordinaria a firma del ministro dell’Interno pubblicata sulla G.U. n.108 del 12.5.2009, della deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23.04.2009 per l’affidamento del Comune di Taurianova ad una Commissione straordinaria, – la giunta Romeo era da tempo, implosa, decotta e trapassata dalla cronaca alla storia recente della città ,con tutto il suo bagaglio di iniziale entusiasmo, di incertezze, di contraddizioni e di tensioni sotto il cielo di tenebra degli inquietanti episodi di intimidazione di cui il Sindaco e altri esponenti politici erano stati vittime, culminando poi nel poco chiaro episodio del registratore MP3 nascosto nella stanza del sindaco dove avrebbe dovuto tentarsi un chiarimento e una riconciliazione politica. I giudici amministrativi – Ettore Leotta, Presidente, Giuseppe Caruso, Consigliere Salvatore Gatto Costantino, Primo Referendario, Estensore hanno preliminarmente escluso qualsiasi valenza a questa prima censura Largomento è privo di pregio. Scrivono In primo luogo, così come puntualmente evidenzia la difesa erariale, il testo della disposizione in esame, al comma 13, prevede che si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi, a norma del presente articolo, quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorchè ricorrano le situazioni previste dall’articolo 141 e dunque è lo stesso legislatore che ha configurato listituto consentendolo anche dopo lautoscioglimento dellorgano consiliare. Più radicalmente, va osservato che lo scopo di tutela che lart. 143 del Dlgs 267/2000 si propone e che ne impone una lettura sostanziale è non tanto quello di sciogliere lorgano consiliare, bensì quello di insediare la gestione straordinaria, con la conseguenza che essendo lo scioglimento dellorgano in carica un mero strumento per il fine, linsediamento della Commissione straordinaria ben può avvenire anche dopo lavvenuta dimissione dei consiglieri comunali e conseguente auto estinzione dellAmministrazione locale, a nulla importando se laccesso agli atti avviene prima o dopo le dimissioni, posto che laccesso medesimo è frutto di un mero potere di indagine seppure a natura ispettiva. A tal proposito scrivono i giudici del TAR Calabria – si deve considerare, innanzitutto, che lo scioglimento del Consiglio comunale non ha natura sanzionatoria per i suoi componenti, o per la collettività locale che viene rappresentata, perché esso è strumento (sia pure estremo) di tutela della effettiva partecipazione democratica della comunità nellautogoverno dellente locale. In presenza dei presupposti di legge, infatti, lo scioglimento è disposto in quanto lautogoverno e, di conseguenza, lefficace ed efficiente amministrazione della cosa pubblica si apprezzano come minacciate da pressioni della criminalità mafiosa, che, per la natura mutevole e fortemente mimetica di questultima, possono essere perpetrate, in maniera non tipizzabile ex ante, alle quali bisogna poter far fronte con strumenti duttili. Il giudizio che porta allo scioglimento è dunque duplice, essendo volto ad apprezzare, in positivo, la sussistenza di un interesse criminale alla gestione pubblica ed, in negativo, la sussistenza di elementi strutturali di debolezza nella gestione dellEnte che possono consentirne la permeabilità rispetto a centri decisionali esterni. Lo scioglimento dellamministrazione locale è, dunque, dipendente dallapprezzamento della debolezza di questultima, ossia dalla sua insufficiente capacità di far fronte alla pressione delle consorterie mafiose, qualunque sia la causa di tale insufficienza e dunque anche nel caso in cui gli amministratori risultino essere stati oggetto di atti di intimidazione o violenza, perché listituto non ha alcun carattere sanzionatorio, ma è un rimedio di natura oggettiva che lOrdinamento appresta per situazioni patologiche di compromissione del naturale funzionamento dellautogoverno locale. In poche e semplici parole, le difese immunitarie della società Taurianovese apparivano gravemente indebolite e compromesse e tali da non consentire anche per il caso di una nuova elezione successiva al crack della giunta Romeo, di preservare lo scenario politico da nuove forme di infiltrazione e di condizionamento mafioso. Nel prosieguo le altre principali criticità che la Corte ha evidenziato riguardano le attività politiche poste in essere per tutelare gli interessi della collettività e della legittimità gestionale con particolare riguardo alle vicende della GIOSETA e della partecipazione alla società mista pubblico privato Fons Nova Vita Felix nonché le troppe ombre che continuano a gravare su tutto quanto ha portato al Piano Strutturale Comunale e al Project Financing per lampliamento del cimitero di Iatrinoli . I Giudici si soffermano poi diffusamente sul clima di parentele e legami di vario tipo fra i politici i cittadini, i dipendenti comunali e esponenti delle cosche locali. Il pericolo di collusione, commistione, vicinanza viene dunque ritenuto grave e quasi cronico. Molte delle decisioni degli amministratori Taurianovesi finite sotto il microscopio della Commissione e poi dei Giudici del Tar, furono assunte dalla gestione precedente a quella di Romeo. pertanto un filo rosso di collusione e di presenza greve e incombente delle cosche sulle sorti politiche di Taurianova è stato ravvisato e ritenuto tale da aver giustificato il commissarimento – per la seconda volta in 10 anni- del Comune pianigiano Ora la domanda sorge spontanea il periodo di Commissariamento volge al termine – nella primavera del nuovo anno i cittadini – forse- torneranno alle urne. Quale futuro sui delinea per la città e per i suoi abitatori ? Per il momento i Giudici del Tar non hanno ritenute probanti quelle giustificazioni e quelle argomentazioni che i ricorrenti hanno esposto per dire : non è vero che la ndrangheta ci condizioni e abbia fra noi propaggini e infiltrazioni ! L a vita pubblica Taurianovese ha un suo dinamismo avulso dai condizionamenti mafiosi e i politici vivono tutti in una sorta di torre davorio! E anche per questo, forse- al rigetto del ricorso ha fatto seguito anche la condanna alle spese del giudizio.