Stop alle multe se gli strumenti di rilevamento non vengono sottoposti a taratura periodica
Giovanni D'agata | Il 04, Nov 2013
Annullato il verbale per il mancato raggiungimento della prova del corretto funzionamento del sistema di controllo autostradale con cui viene rilevata la velocità
Stop alle multe se gli strumenti di rilevamento non vengono sottoposti a taratura periodica
Annullato il verbale per il mancato raggiungimento della prova del corretto funzionamento del sistema di controllo autostradale con cui viene rilevata la velocità
Stop alle multe col Tutor se non viene provato che lo strumento di rilevazione delle infrazioni in autostrada funziona correttamente in virtù della taratura periodica prevista dalla normativa.
È questo per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il principio stabilito con la sentenza 112/13 dal giudice di pace di Ovada in provincia di Alessandria, Paola Pardini.
Nella fattispecie è stato, infatti, accolto il ricorso di un proprietario dell’autovettura che era stato sanzionato ai sensi dell’articolo 142, comma 8, del Codice della Strada, per la contestazione di un eccesso di velocità di oltre dieci chilometri il limite previsto nel tratto autostradale individuato nel verbale.
Com’è noto, il ministero dei Trasporti ha stabilito che sul Sicve (altro nome del Tutor) debbano effettuate verifiche annuali ad opera del costruttore secondo le norme del sistema di qualità Iso 9001, sull’assunto che sugli apparecchi Tutor installati in autostrada è il concessionario a dover provvedere alla verifica metrologica annuale.
Nel caso in questione il verbale attesta «la corretta installazione e il buon funzionamento» del Tutor e riferisce che l’apparecchio è stato sottoposto al controllo dell’installazione e dell’attivazione, ma non alle successive taratura periodiche, senza possibilità di riscontro nel verbale del numero di matricola e del modello dello strumento.
La prefettura pur costituitasi non è comparsa all’udienza e non è riuscita a provare il corretto iter per procedere alla contestazione.