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TAURIANOVA (RC), DOMENICA 15 DICEMBRE 2024

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Seminara, Incontro -Dibattito per discutere le problematiche relative al Consorzio di Bonifica Con specifico riferimento alle cartelle di pagamento

Seminara, Incontro -Dibattito per discutere le problematiche relative al Consorzio di Bonifica Con specifico riferimento alle cartelle di pagamento

All’incontro- dibattito, indetto dal Sindaco Dottor Giovanni PICCOLO, che si terrà venerdì 29 Dicembre 2023 alle ore 15:30 presso la Sala del Consiglio Comunale(ex Pretura) a cui sono invitati a partecipare tutti i Cittadini , interverranno gli Avvocati Maria Grazia MORANO e Elena TRINCI.
Il dibattito cercherà di discutere ed affrontare le problematiche relative al Consorzio di Bonifica con specifico riferimento alle cartelle di pagamento.
Il R.D.n.215 del 13.02.1933 e successive modifiche, che disciplina la bonifica integrale e la relativa attività dei consorzi di bonifica, Titolo Il — Capo Il della spesa delle opere e della sua ripartizione —all’art.10 stabilisce che: ” Nella spesa delle opere di competenza statale che non siano a totale carico dello Stato sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili nel perimetro del comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica”, non autorizza quest’ultimi a imporre contributi a tutti gli immobili siti nel loro comprensorio, ma solo sui terreni che traggono profitto dalle opere di bonifica. E’ in conseguenza di questi benefici che, al Consorzio è riconosciuto il potere di imporre alle proprietà consorziate contributi costituenti oneri reali sui fondi (art. 59 e 21 R.D.) ma, ciò solo nei confronti dei proprietari di immobili che traggono dalla bonifica un vantaggio singolarmente dimostrato e proporzionalmente qualificato.
Tutto ciò, viene recepito dal codice civile, l’art.860 c.c. (Concorso dei proprietari alla spesa) è d’obbligo: “I proprietari di beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria all’esecuzione, alla manutenzione e all’esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica”.
Nella Regione Calabria, la normativa che disciplina i Consorzi di Bonifica è la Legge Regionale n.11/2003 all’art.23 comma 1 lettera a) e b) prevede i criteri utilizzati in modo congiunto dai Consorzi, presenti nella Regione Calabria, per determinare il contributo consortile di bonifica che, pertanto, è composto da una quota per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali e da una quota riferibile al beneficio specifico.
Tuttavia, tale normativa, secondo i Giudici di Legittimità, ( Cass.Civ.11801/13) deve essere interpretata in senso costituzionale con la conseguenza giuridica che, le spese richieste ai sensi della predetta norma, indipendentemente dal beneficio fondario, non possono assumere carattere derogatorio e/o potenziale rispetto all’ordinario titolo causale alla base dei contributi consortili richiesti che, possono essere pretesi solo per il tramite del Piano di Classifica e del relativo perimetro di contribuenza che, sono gli unici atti idonei a fornire la prova del beneficio conseguito dal fondo del contribuente consortile.
La norma in parola, ovvero l’art.23 lettera a della L.R.11/2003, è stata novellata dalla Regione Calabria con la L.R. del 09.05.2017 n. 13, secondo cui: “…. i proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nell’ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio, consistente nella conservazione o nell’incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall’attività di bonifica effettuate o gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento di un contributo consortile, secondo i criteri fissati dai piani di classifica elaborati e approvati ai sensi dell’articolo 24.
Ma la portata innovativa si è avuta con la sentenza della Corte Costituzionale con sentenza del 19 ottobre 2018 n.188, ha finalmente messo fine a interpretazioni varie, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 23, comma 1, lettera a), della legge della Regione Calabria 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica), nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto «indipendentemente dal beneficio fondiario» invece che «in presenza del beneficio».
Ai sensi della nuova norma richiamata, quindi, anche la presunzione di vantaggiosità dell’attività svolta dai Consorzi di Bonifica non può più trovare applicazione e, di conseguenza, l’onere probatorio grava sempre sul Consorzio, a prescindere dalla presenza o meno del ‘piano di classifica’ e dell’insistenza dell’immobile nel ‘perimetro di contribuenza’. Oggi, in altre parole, dovrebbe essere sempre il Consorzio a fornire l’effettiva dimostrazione circa la sussistenza dei presupposti per l’esigibilità dei contributi di bonifica e dimostrare, dunque, la piena legittimità della pretesa. In mancanza di questa prova la richiesta di pagamento non dovrebbe nemmeno essere inoltrata”.