Riconosciuto il diritto al rimborso per i dipendenti del Uoc di Medicina trasfusionale dell’Azienda ospedaliera “Bmm” di Reggio Calabria
redazione | Il 12, Set 2012
Ecco la nota dell’avvocato Grazia Iracà, presidente della Camera tributaria avvocati Reggio Calabria
Riconosciuto il diritto al rimborso per i dipendenti del Uoc di Medicina trasfusionale dell’Azienda ospedaliera “Bmm” di Reggio Calabria
Ecco la nota dell’avvocato Grazia Iracà, presidente della Camera tributaria avvocati Reggio Calabria
Riceviamo e pubblichiamo:
La tassazione separata, non quella ordinaria, è quella applicabile agli emolumenti arretrati per prestazioni da lavoro dipendente dei dipendenti del U.O.C. di Medicina Trasfusionale dell’Azienda Ospedaliera “B.M.M.” di Reggio Calabria. Decisa in questi termini l’annosa e delicata questione. Fornita finalmente una risposta di tutela ai suddetti dipendenti. Sciolto il dubbio circa il regime di tassazione cui sottoporre gli emolumenti in questione.
Gli emolumenti oggetto del ricorso erano da ricondurre al programma “Progetto Plasma”con riferimento al quale erano state liquidate ai ricorrenti, nell’anno 2008 e nell’anno 2009, le somme derivanti da tale partecipazione negli anni 2004-2005 e 2006-2007. Tali emolumenti, tuttavia, erano stati sottoposti erroneamente al regime di tassazione ordinaria in busta paga, anziché al diverso e più favorevole regime della tassazione separata e, pertanto, veniva sollevato ricorso avverso il silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria all’istanza di rimborso presentata dai ricorrenti.
Esperiti infruttuosamente i numerosi tentativi ad opera della sottoscritta, Avv. Grazia Iracà (nella foto) presidente della Camera Tributaria degli Avvocati di Reggio Calabria, e del Dott. Antonio Cesare Augusto Romeo, presso gli uffici competenti dell’Azienda ospedaliera affinchè operassero un corretto prelievo ai fini IRPEF sulle buste paga dei dirigenti medici, a fronte di prestazioni erogate nel corso degli anni 2004-2007, veniva proposto ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria.
Le ragioni del ricorso si fondano sulla normativa di cui all’art. 17 del T.U.I.R. (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) che stabilisce che nell’ipotesi di emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente, il regime da applicare deve essere la tassazione separata.
Ciò al fine di evitare che, nei casi di redditi percepiti con ritardo rispetto alla loro maturazione, avvenuta in periodi d’imposta precedenti quello in corso, il sistema della progressività delle aliquote possa determinare un pregiudizio per il contribuente, con una lesione del principio di capacità contributiva. La tassazione separata consiste nel calcolare l’imposta in misura diversa dagli altri redditi. La particolarità dei redditi per i quali si applica la cosiddetta tassazione separata consiste nel fatto che essi, pur assumendo rilevanza fiscale al momento in cui sono percepiti, si formano nel corso di uno o più periodi d’imposta precedenti (redditi di formazione pluriennale).
La loro imputazione e tassazione in un solo periodo d’imposta comporterebbe per il contribuente, a causa della progressività delle aliquote IRPEF, un carico fiscale molto elevato ed illegittimo.
Per evitare proprio che redditi di formazione pluriennale siano assoggettati alle aliquote progressive applicabili nell’anno in cui sono percepiti, è stato individuato un criterio in base al quale tali redditi si considerano, ai fini della tassazione, separatamente dagli altri redditi posseduti nello stesso periodo d’imposta mediante l’applicazione di un ‘aliquota calcolata con un particolare metodo.
Ai sensi dell’articolo 21 del T.U.I.R., per determinare l’imposta da versare sugli emolumenti arretrati, deve essere applicata l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto percepito dal contribuente nel biennio anteriore all’anno in cui sorge il diritto alla percezione.
Su tale reddito medio si calcola l’IRPEF in base alle aliquote vigenti e quindi l’incidenza media di tale imposta sul reddito medio. Tale percentuale è l’aliquota da applicare al reddito.
Le sezioni Prima (presidente e relatore Dott. Luciano Russo) e Ottava (presidente Dott. Scordo, relatore Dott. Mollica) della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria, chiamate a giudicare sulla delicata materia, in accoglimento dei ricorsi presentati a favore dei dipendenti del reparto di Immunoematologia dalla sottoscritta Avv. Grazia Iracà e dal Dott. Antonio Romeo, hanno sancito che gli emolumenti arretrati, percepiti per prestazioni di lavoro dipendente, devono essere sottoposti al regime di tassazione separata, più favorevole per il dipendente, e non già a quella ordinaria.
A tal fine la sottoscritta deduceva la violazione dell’art. 17 e dell’art. 51 del TUIR e degli artt. 3 e 53 della Costituzione in quanto il regime della tassazione separata, disciplinato dall’art. 17 comma 1 del TUIR, stabiliva che il regime da applicare per gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente, riferibili ad anni precedenti, dovesse essere quello della tassazione separata e non già quello concretamente applicato della tassazione ordinaria.
Pertanto, ritenute valide e fondate le motivazioni addotte dal collegio difensivo composto dalla sottoscritta Avv. Grazia Iracà e dal Dott. Antonio Romeo, la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria accoglieva il ricorso così presentato, riconoscendo a favore dei dipendenti del U.O.C. di Medicina Trasfusionale dell’Azienda Ospedaliera “B.M.M.” di Reggio Calabria, il diritto al rimborso dell’IRPEF indebitamente versata all’Erario dal sostituto d’imposta, ossia l’ Azienda Ospedaliera “B.M.M.”
Avv. Grazia Iracà, presidente Camera Tributaria Avvocati Reggio Calabria