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TAURIANOVA (RC), LUNEDì 29 APRILE 2024

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“All’Asp di Enna nessuna anomalia nella procedura aperta per la fornitura di ausili per incontinenti”

“All’Asp di Enna nessuna anomalia nella procedura aperta per la fornitura di ausili per incontinenti”

Il commissario straordinario dell’Azienda ospedaliera siciliana Nicola Baldari rettifica all’articolo pubblicato lo scorso 6 agosto a firma di Pietro D’Avino

In barba alla “spending review” 

“All’Asp di Enna nessuna anomalia nella procedura aperta per la fornitura di ausili per incontinenti”

Il commissario straordinario dell’Azienda ospedaliera siciliana Nicola Baldari rettifica all’articolo pubblicato lo scorso 6 agosto a firma di Pietro D’Avino

 

 

Riceviamo e pubblichiamo:

Gentile direttore, faccio riferimento all’articolo pubblicato sulla sua testata giornalistica on line redatto dal dott. Pietro D’Avino per lamentare che lo scritto contiene più di un’imprecisione afferente la procedura aperta per la fornitura di ausili per incontinenti nella quale l’Asp di Enna è individuata quale capofila. Infatti non risponde al vero:

A. Che siano stati violati i termini di cui all’art. 79 D.L 1673/2006 in quanto la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione è stata effettuata entro cinque giorni dalla definitiva conclusione del procedimento avvenuto con delibera n. 785 del 10/05/2012 di correzione di un errore materiale

B. Che non sia stata fornita comunicazione alle altre aziende di bacino perché ciò è avvenuto già in data 15/05/2012 ed a ciascuna di esse è stata regolarmente inviata la documentazione per la stipula del contratto il 7/06/2012 dovendo ciascuna azienda provvedere in proprio

C. Si è poi innescata una fase precontenziosa abbastanza fisiologica in ogni gara ma che richiede ulteriore attività istruttoria e di interlocuzione onde evitare contenziosi futuri e arresti dell’erogazione delle prestazioni per semplice decisione giudiziale

D. Il termine di 60 giorni cui fa riferimento l’estensore dell’articolo (art. 11 comma 9 D. Lgs 163/2006) decorre non dall’aggiudicazione definitiva ma dalla sua efficacia (subordinata alla verifica del possesso dei requisiti prescritti) ed è in ogni caso fatto salvo l’esercizio dell’autotutela.

Ne deriva che trattandosi di fase precontenziosa resta affidato a ciascuna Azienda del consorzio la responsabilità per la stipula del contratto salvo l’obbligo per la capofila di tenere costantemente aggiornate le singole consorziate. Poiché l’articolo in esame appare gravemente lesivo dell’immagine di questa azienda si chiede di voler rettificare le propalazioni in termini previsti dagli artt. 42 e 43 l. 416/81 di modifica dell’art. 8 legge 47/48. Nel ricordare che prescindere ad ogni connotazione giuridica delle notizie riportate su una testata online la manifestazione del proprio libero pensiero tramite rete rappresenta comunque un’espressione diretta dell’esercizio delle libertà di cui all’art. 21 della Costituzione, la invito a pubblicare apposita rettifica fornendo ulteriori chiarimenti ai lettori. In attesa di cortese riscontro voglia gradire i saluti più distinti.

Il commissario straordinario Nicola Baldari