Polistena, ordinanza sindaco limitazione utilizzo slot Non si potrà giocare la mattina fino alle 14
Riceviamo e pubblichiamo
Considerato che:
Nei giorni scorsi é stato diffuso uno studio statistico del gruppo GEDI (la Repubblica – l’Espresso) circa l’utilizzo delle slot machine in Italia. Nel 2016 sono stati spesi circa 95 miliardi di euro in macchinette e simili. Secondo tale studio nel 2016 a Polistena, sono stati spesi in giocate nelle ricevitorie autorizzate circa 6 milioni e mezzo di euro.
Lo stesso dato, rapportato al 2015, rileva una crescita nell’uso delle slot machine, che testimonia un pericoloso scivolamento verso il gioco d’azzardo che espone la popolazione. É stata infatti scientificamente accertata una vera e propria patologia derivante dai giochi d’azzardo, ovvero l’incapacità di resistere all’impulso a praticare giochi d’azzardo, attualmente denominata nel manuale Diagnostico Statistico dei Disturbi Mentali DSM – 5 (edizione italiana del 2013) “Disturbo da gioco d’azzardo”.
Tutto ciò potrebbe rappresentare un problema di salute pubblica che colpisce indistintamente tutte le fasce sociali, pur privilegiando quelle più svantaggiate culturalmente ed economicamente, in quanto si manifesta come una vera e propria dipendenza psicologica specie nei giovani, personalità ancora non del tutto formate.
In particolare, lo stesso studio ha stabilito che coloro che fanno la fila alle “macchinette” spesso sono ragazzi, tra i 15 e i 19 anni per un’incidenza del 47,1% sul totale, persone fragili e anche povere, i quali inseguendo l’illusione di poter cambiare con una vincita le loro condizioni di vita, finiscono per spendere migliaia di euro senza neanche rendersene conto.
La patologia “Disturbo del Gioco d’azzardo” potrebbe portare allo sfilacciamento dei legami familiari e sociali ed alla compromissione della posizione lavorativa e sociale e, nei casi più estremi, sino a procurare fatti o atti ben più gravi contro di sé ed i propri congiunti, come pure a portare alla ricerca sfrenata di denaro da poter “buttare” nelle macchinette.
Dato atto che:
A Polistena, l’incidenza del dato statistico é dovuta anche alla presenza di strutture pubbliche come ospedale, servizi territoriali e soprattutto scuole secondarie superiori, quest’ultime frequentate da giovani studenti, anche minorenni, provenienti da tutto il territorio. Ciò supporta la necessità di adottare il presente provvedimento, incidendo sugli orari di gioco, anche nell’ottica di contrastare l’insorgere di abitudini negative dei ragazzi, specie studenti, presso locali che, ancorché autorizzati a ospitare slot machine o video lottery, costituiscono un’attrazione per i più giovani ammaliati dalla possibilità, remota, di vincere denari.
Considerato che:
Rientra tra i compiti e gli obiettivi del Comune individuare e porre in essere, nei limiti delle proprie competenze, misure idonee ad eliminare od a contenere i fenomeni legati al “vizio del gioco“ o gioco compulsivo, in quanto stanno divenendo sempre più preoccupanti e diffusi fino a tradursi in vera piaga di ordine sociale.
L’Ente locale può assumere e rivestire nell’ambito della tutela della salute pubblica e del benessere individuale e collettivo, inteso peraltro a porre in essere un sistema di prevenzione sociale che punti a tutelare i soggetti più deboli e vulnerabili nonché i minori, i quali, all’interno delle fasce della popolazione, risultano tra i più esposti al richiamo ed alle lusinghe del gioco d’azzardo;
In ogni caso non esiste ancora una normativa articolata che regolamenti il problema sul piano nazionale e che, malgrado le controindicazioni rappresentate da più parti, limiti l’esercizio di attività di gioco d’azzardo, purtroppo ammesse dalla Repubblica Italiana quali attività economiche imprenditoriali legittime.
É possibile tuttavia limitare l’iniziativa d’impresa in tema di gioco d’azzardo, dinanzi alla tutela di un interesse superiore e costituzionalmente garantito quale é il diritto alla salute della popolazione, oltre che per evidenti ragioni di sicurezza e di tutela della dignità umana.
Visto l’articolo 32 della Costituzione che stabilisce che “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività” e pertanto colloca la sanità pubblica quale valore collettivo meritevole di maggiore tutela e considerazione.
Visto l’articolo 41 della Costituzione italiana che prescrive che l’iniziativa privata pur libera “non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”.
Viste la circolare n. 557/PAS.7801.1200 del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 23 giugno 2010 e la nota del 19 marzo 2013 del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con le quali viene precisato che la regolamentazione degli orari di apertura e chiusura di negozi dediti all’attività prevalente di raccolta di scommesse, Esercizi dediti al gioco con apparecchi da intrattenimento denominati New Slots e Video Lottery Terminal, Sale Bingo, tutte attività autorizzate dalla Questura ai sensi dell’art. 88 TULPS, compete al Sindaco sulla base di quanto previsto dall’art. 50, comma 7, del TUEL e ciò in ragione del fatto che tutti di esercizi dediti al gioco rientrano nella categoria degli esercizi pubblici.
Viste le sentenze Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) n. 3271 del 30/06/2014 e n. 3845 del 27/08/2014, con le quale si è “avuto già modo di osservare come la circostanza, per la quale il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione, non precluda all’Amministrazione comunale la possibilità di esercitare, a termini dell’art. 50, comma 7, del D.Lgs 267/2000, il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenza di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute”.
Vista la Sentenza Corte Costituzionale n. 220/2014 del 18/07/2014 con la quale i giudici hanno mostrato di ritenere plausibile l’interpretazione giurisprudenziale sopra richiamata affermando che “è stato riconosciuto che, in forza della generale previsione dell’art. 50, comma 7, del d.lgs n. 267 del 2000, il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale”.
Vista la sentenza del Tar Piemonte n. 534/2015 che sottolinea pure che: “ La rimarcata circostanza che l’art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000 fonda l’autonomo potere di intervento del Sindaco, funzionale alla tutela delle fasce più deboli della popolazione contro le degenerazioni del gioco lecito compulsivo, è di per sé sufficiente a ritenere giustificata e legittima l’imposizione comunale di limiti agli orari di apertura delle sale da gioco, anche con riguardo alla stessa attivazione degli apparecchi da gioco (limitandola, per ragioni connesse alla tutela della salute, ad un arco temporale ancora più ristretto rispetto all’orario di apertura degli esercizi)”
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 300/2011, con la quale la Corte medesima ha precisato che le norme che stabiliscono e contingentano il gioco d’azzardo sono finalizzate a tutelare i soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale, ed a prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo, nonché ad evitare possibili effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica, materie che non rientrano nell’ambito “dell’ordine pubblico e della sicurezza”, di competenza legislativa statale.
Visto l’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e considerato che il Comune può adottare provvedimenti non solo a tutela della salute pubblica ma anche più in generale di quella individuale e collettiva della popolazione locale.
Visto il R.D. n. 773/1931 “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza” ed in particolare l’art. 110.
Visto il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 27/10/2003 “Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all’art. 110, commi 6 e 7, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati”.
ORDINA
1) gli orari di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento, congegni automatici e di svago con vincite in denaro collocati in sale giochi, sale VTL e altre tipologie di esercizi, diversi dalle sale giochi, (es. esercizi commerciali, locali o punti di offerta del gioco, pubblici esercizi di somministrazione, cioè bar e ristoranti, e circoli privati) è determinato su tutto il territorio comunale dalle ore 14 alle ore 23 di tutti i giorni, festivi compresi.
2) a tutti i titolari delle attività in cui sono installati apparecchi che consentono la vincita in denaro di rendere noto al pubblico con apposito cartello da collocare sulla porta di ingresso del locale l’orario di funzionamento degli apparecchi che deve sempre rispettare i limiti massimi disposti con la presente ordinanza.
DISPONE
– di trasmettere la presente ordinanza a tutti gli esercenti autorizzati, in possesso di apparecchi di gioco sopra descritti con prescrizione di procedere all’esposizione entro giorni 7 dalla data di pubblicazione del presente atto, dei cartelli all’interno ed all’esterno del rispettivo esercizio, che indicano l’orario di funzionamento stabilito dalle ore 14 alle ore 23.
– di trasmettere la presente ordinanza al Corpo di Polizia Municipale, al Commissariato di Polizia di Stato, alla Stazione dei Carabinieri ed alla Tenenza della Guardia di Finanza, ai fini del controllo.
La violazione della disposizione n. 1 della presente ordinanza, comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 250,00 fino ad un massimo di euro 1500,00, ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, nei modi e nelle forme di cui alla L. 689/1981.
La violazione della disposizione n. 2 della presente ordinanza, comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 50,00 fino ad un massimo di euro 300,00 ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, nei modi e nelle forme di cui alla L. 689/1981.
IL SINDACO
Michele Tripodi