Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

TAURIANOVA (RC), MARTEDì 07 MAGGIO 2024

Torna su

Torna su

 
 

Lite tra condomini, interessante sentenza del giudice di pace di Reggio Calabria

Il contenzioso riguarda l’accesso ad un garage. Riconosciuto anche il danno esistenziale

Lite tra condomini, interessante sentenza del giudice di pace di Reggio Calabria

Il contenzioso riguarda l’accesso ad un garage. Riconosciuto anche il danno esistenziale

 

 

Interessante sentenza del Giudice di Pace di Reggio Calabria dr. Ercole Fontana in materia condominiale, le cui liti si susseguono frequentemente. A seguito di un articolato ricorso dell’Avv. Francesco Comi, infatti è costata cara ai condomini ed all’amministratore la pretestuosa resistenza in giudizio, condannati al risarcimento dei danni esistenziali ed alle spese legali per responsabilità aggravata. Era accaduto che un condominio di un fabbricato del centro storico, difeso dall’Avv. Francesco Comi, lamentava la posa in opera di due grossi serbatoi d’acqua all’interno del cortile condominiale che gli impedivano il libero accesso al garage di sua proprietà. Varie erano state le estenuanti bonarie richieste rivolte all’intero condominio, che, non voleva sentore ragioni, sostenendo che i serbatoi “stavano bene li, non essendovi spazio disponibile”. Tesi clamorosamente smentita in sede di giudizio. Infatti l’Avv. Francesco Comi, rivoltosi in “prima battuta al Giudice di Pace con un ricorso per accertamento tecnico preventivo, otteneva piena ragione, avendo concluso il C.T.U,, smentendo una loro consulenza pretestuosa di parte che i serbatoi potevano benissimo essere posizionati in un vano all’interno del fabbricato, che peraltro ne garantiva la sicurezza. Ciò malgrado, i condomini non ottemperavano alle conclusioni del C.T.U., per cui il difensore avanzava altro ricorso per ottenere il risarcimento dei danni esistenziali. Solo alla luce, dell’ulteriore giudizio, i condomini ne decidevano la rimozione. Ma non era finita, atteso che il condominio ciò malgrado persisteva nel resistere in giudizio, eccependo, peraltro la incompetenza a decidere del Giudice di Pace.
Il Giudicante dr. Ercole Fontana, non solo rigettava l’eccezione, riconoscendo la propria competenza, ma “bacchettava” il condominio ed i loro “capricci” per come li aveva definiti l’Avv. Comi, per non aver, a tal punto desistito dal giudizio, apparendo il loro comportamento del tutto pretestuoso e censurabile, ravvisando la responsabilità aggravata prevista nel nostro codice, allorchè una delle parti “agisce o resiste in un giudizio con malafede o colpa grave”, con condanna oltre alle spese ad un congruo risarcimento danni.