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“Lido Loa Beach”, di Portigliola, il Tar rigetta il ricorso

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L’amministrazione comunale di Portigliola comunica che il TAR della Calabria sezione
staccata di Reggio Calabria con l’ordinanza n. 207/2021 del 30/07/2021 ha rigettato la domanda
cautelare, diretta ad ottenere la sospensione dell’efficacia degli atti amministrativi adottati dal
Comune inerenti agli avvisi pubblici per l’attribuzione delle concessioni demaniali marittime. Tale
domanda cautelare, rigettata dal Tar, era stata proposta contestualmente al ricorso per
l’annullamento dei predetti atti, dal sig. Giuseppe Longo, titolare del lido Loa beach, rappresentato
e difeso dall’avvocato Riccardo Misaggi, contro il Comune di Portigliola.
L’Ordinanza del Tar era stata preceduta dai Decreti Presidenziali n. 164 e 165 del 5 luglio
2021 e n. 172 del 07.07.2021, recanti altrettanti rigetti delle istanze cautelari d’urgenza proposte dal
sig. Longo.
I giudici amministrativi, sia nei decreti che nell’ordinanza, hanno confermato la legittimità
dell’operato del Comune, il quale ha giustamente avviato una procedura selettiva per l’affidamento
delle concessioni demaniali marittime, nel rispetto della normativa e dei principi dell’Unione
Europea.
In particolare, il Tar ha rilevato che “allo stato parte ricorrente non è titolare di concessioni in
corso di validità, essendo le stesse scadute il 31 dicembre 2020” e, “valutati i contrapposti interessi, non
può che darsi allo stato prevalenza a quello pubblico volto alla concessione di aree demaniali da destinare
a stabilimento balneare, a mezzo di procedura concorsuale”. Inoltre, nella stessa ordinanza del
30/07/2021, il Tar, oltre a rigettare la domanda cautelare ritenendo che il ricorso non sia allo
stato assistito da un interesse cautelare attualmente meritevole di tutela, confermando dunque,
quanto già precedentemente decretato dal Presidente, precisa che “l’invocata concessione della
misura cautelare non farebbe conseguire la proroga della concessione demaniale marittima sulla
quale appare concentrarsi l’interesse sostanziale di parte ricorrente”; così come “gli atti
generali, assunti come asseritamente lesivi nel ricorso principale e nei motivi aggiunti, risultano
aver esaurito i loro effetti, essendo andate deserte entrambe le gare indette dal Comune resistente
per l’affidamento delle concessioni demaniali alle quali il ricorrente comunque risulta non aver
partecipato”.