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TAURIANOVA (RC), LUNEDì 29 APRILE 2024

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Lease-back, Ciambrone (Fli) ritorna sull’argomento

Lease-back, Ciambrone (Fli) ritorna sull’argomento

“Abbiamo fatto una ricerca giurisprudenziale sulla materia per dimostrare che l’operazione finanziaria è svantaggiosa per il comune di Catanzaro”

Lease-back, Ciambrone (Fli) ritorna sull’argomento

“Abbiamo fatto una ricerca giurisprudenziale sulla materia per dimostrare che l’operazione finanziaria è svantaggiosa per il comune di Catanzaro”

 

 

Riceviamo e pubblichiamo: 

Sulla tematica del lease-back, com’è noto, abbiamo chiesto che l’Amministrazione comunale di Catanzaro renda pubblici ed accessibili tutti gli atti di stipula e delle clausole contrattuali che si adotteranno nell’operazione finanziaria attuando, cosi’, il cosiddetto “Palazzo di vetro della P.A.”. Alla nostra richiesta ha fatto seguito, anche, l’intervento del consigliere comunale Antonio ARGIRO’ che ha posto, giustamente, l’opportunità di chiedere un parere alla Corte dei Conti di Catanzaro. Nel ribadire che l’operazione finanziaria è svantaggiosa per il Comune di Catanzaro , quanto meno, un parere alla Corte dei Conti s’impone. Abbiamo, quindi, voluto fare una ricerca giurisprudenziale sulla materia e abbiamo scoperto:  DUE MOTIVI PER IL «NO». 
La Corte dei Conti della Lombardia ha negato l’ammissibilità del sale and lease back, nel caso specifico, perché: 1) l’immobile appartiene  al patrimonio indisponibile e quindi non può essere alienato; 2) l’operazione può dissimulare un indebitamento con finalità elusive del patto di stabilità interno . A chiudere la strada agli enti locali è una recente pronuncia della Corte dei Conti della Lombardia (deliberazione 953/2010), in risposta a un Comune che chiede lumi sulla possibilità di ricorrere a un contratto di “sale and lease back” per la vendita della sede del comune, unita a un leasing immobiliare in costruendo finalizzato ai lavori di ampliamento dell’immobile, da utilizzare poi in locazione dietro il pagamento di un canone fino al riscatto; il tutto al fine di conseguire un’entrata straordinaria dalla vendita dell’immobile e osservare i vincoli di finanza pubblica.
  Già il parere 15/2006 aveva, in proposito, evidenziato che erano necessari l’assoggettamento alle regole di evidenza pubblica, una congrua valutazione della convenienza economica e l’utilizzo delle entrate per effettuare nuovi investimenti. Con il nuovo pronunciamento la magistratura richiede, per la legittimità dell’operazione, un’ulteriore analisi delle variabili che incidono sulla convenienza economica e finanziaria, quali: la corretta determinazione del prezzo di vendita del bene e la valutazione comparativa tra il valore del bene dismesso e gli investimenti che si intendono realizzare, la durata e l’ammontare dei canoni periodici, le modalità dell’operazione, la determinazione del prezzo di riscatto o di retrocessione e, infine, gli oneri accessori.
 Fin qui le considerazioni generali. Nel caso specifico i giudici lombardi bocciano come illegittima la vendita della sede municipale prospettata dal comune, perché i beni del patrimonio indisponibile sono inalienabili e non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi.

A far naufragare, in questo caso, il sale and lease back concorre anche il fatto che la vendita del bene non corrisponde a esigenze strumentali dell’acquirente, ma allo scopo di procurare liquidità all’ente venditore attraverso un contratto che, per le modalità di restituzione, può dissimulare un’operazione di indebitamento. Semaforo giallo, infine, anche per il rischio che la locazione di ritorno sia impostata in modo da perseguire uno scopo di garanzia o contenere clausole di aggiramento del patto commissorio. Ed allora, stante la richiamata Giurisprudenza, perchè non stare tutti tranquilli e rimettere  gli atti alla Corte dei Conti di Catanzaro?
Luigi CIAMBRONE (Fli)

redazione@approdonews.it