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TAURIANOVA (RC), MERCOLEDì 01 MAGGIO 2024

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La Cisl Fp Calabria segnala profili di illegittimità costituzionale della L.R. 3/2015 "Emanata in carenza di assetto istituzionale, la proposta di legge non avrebbe dovuto essere inserita all’ordine del giorno di quella prima seduta, da dedicarsi, invece, in via esclusiva all’elezione del Presidente e dell’Ufficio di Presidenza consiliare"

La Cisl Fp Calabria segnala profili di illegittimità costituzionale della L.R. 3/2015 "Emanata in carenza di assetto istituzionale, la proposta di legge non avrebbe dovuto essere inserita all’ordine del giorno di quella prima seduta, da dedicarsi, invece, in via esclusiva all’elezione del Presidente e dell’Ufficio di Presidenza consiliare"
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La Cisl Funzione Pubblica Calabria segnala alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli Affari Regionali che, in data 7 gennaio 2015, il Consiglio regionale della Calabria ha approvato la legge regionale n. 3/2015 pubblicata nel B.U.R. n. 4 del 16 gennaio 2015 ed entrata in vigore il giorno successivo (17 gennaio), legge che viola i principi di legittimità costituzionale.

Il motivo per il quale viene contestata la Legge Regionale è stata emanata in carenza di assetto istituzionale, la proposta di legge non avrebbe dovuto essere inserita all’ordine del giorno di quella prima seduta, da dedicarsi, invece, in via esclusiva all’elezione del Presidente e dell’Ufficio di Presidenza consiliare (art. 20 dello Statuto regionale).

Per di più, la proposta non poteva neppure essere presa in considerazione dall’Assemblea regionale, in quanto priva dei caratteri dell’indifferibilità e dell’urgenza che avrebbero potuto giustificarne l’esame. Tali caratteri, infatti, non erano evincibili né dal tenore delle disposizioni, né dalle pure mancanti relazioni (descrittiva e tecnico-finanziaria), né, infine, dal programma di governo che non era stato ancora presentato.

La proposta doveva essere dichiarata inammissibile dal Presidente del Consiglio regionale pure per la su citata mancanza della relazione descrittiva, ai sensi dell’art. 64 del Regolamento interno del Consiglio regionale. Con ciò, risultando violato pure l’art. 21 dello Statuto regionale che attribuisce al Presidente del Consiglio il compito di assicurare “la regolarità delle sedute e il buon funzionamento nel rispetto delle norme dei regolamenti interni.”.

Sul metodo, spiace evidenziare pure che, nelle fasi di presentazione e approvazione della proposta, non è stata nemmeno data lettura in aula del suo testo integrale, ma solo del suo quarto comma. Con ciò impedendo all’Assemblea di essere compiutamente consapevole di quanto si accingeva a votare.

L’istituzione del ruolo unico del personale di Giunta e Consiglio contrasta con gli artt. 49 e 50 dello Statuto regionale, ove, invece, è affermata la distinzione della dotazione organica nei ruoli dei due organi.

Così come contrasta, pure, con l’art. 23 dello Statuto, dei cui principi i citati artt. 49 e 50 sono diretta esplicazione. Detto art. 23 attribuisce al Consiglio regionale autonomia organizzativa, funzionale e contabile, nell’esercizio delle sue funzioni e nell’espletamento delle sue attività; autonomia che verrebbe pregiudicata dall’ingerenza dell’organo esecutivo (organo controllato) nelle funzioni ed attività dell’organo legislativo (organo controllore).

Infatti, la distinzione dei ruoli del personale di Giunta e Consiglio mira ad attuare, sul piano organizzativo, la garanzia di autonomia dell’assemblea rappresentativa rispetto all’esecutivo regionale.

A tali argomentazioni non solo l’art. 67 del d.lgs. 126/2014, che ribadisce l’autonomia contabile e organizzativa dei consigli regionali, ma pure le “Linee guida per l’elaborazione di leggi regionali sull’autonomia dei consigli” approvate dalla Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative nella recente seduta del 4 dicembre 2014.

Inoltre, il su citato documento sancisce che “A garanzia dell’autonomia funzionale del Consiglio nonché dei suoi membri, il Consiglio deve poter disporre:

  1. b) dell’autonomia in materia di assunzioni, organici, concorsi e di determinazione delle procedure di valutazione del personale. La valorizzazione dell’autonomia consiliare trova altresì sbocco nell’inquadramento del personale del Consiglio regionale in un unico ruolo separato rispetto a quello della Giunta;”.

Per tali ragioni, la violazione degli artt. 23, 49 e 50 dello Statuto regionale determina l’illegittimità della proposta di legge per contrasto con gli artt. 117, primo comma, 121, secondo comma e 123, primo comma, Cost..

Inoltre, si segnala che la legge è priva di norma finanziaria, pur non essendo dimostrata l’invarianza della spesa. L’eventuale mancanza di copertura finanziaria ne determinerebbe, infatti, l’illegittimità costituzionale per violazione pure dell’art. 81, quarto comma, e 117, secondo comma, lett. e) e terzo comma (coordinamento della finanza pubblica), Cost..

Ciò detto, in considerazione della palese gravità delle violazioni dei descritti precetti costituzionali, la CISL-FP Calabria  chiede alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli Affari Regionali, affinché attivi le procedure di competenza finalizzate all’impugnativa, ai sensi dell’art. 127 Cost., della legge regionale 3/2015, approvata dal Consiglio regionale della Calabria in data 07.01.2015 e già entrata in vigore il 17.01.2015, valutando, inoltre, la sussistenza dei requisiti per l’applicazione dell’art. 53 della legge 87/1953, stante le possibili imminenti ricadute in sede di attuazione della prefata legge regionale, in termini di pregiudizio per l’autonomia funzionale, organizzativa e contabile dell’organo legislativo calabrese.

Il Segretario Generale  Antonio Bevacqua