Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

TAURIANOVA (RC), MARTEDì 30 APRILE 2024

Torna su

Torna su

 
 

Incidenti e animali randagi, Cassazione: obbligo di risarcimento E' "omissione della PA sul fronte della lotta al randagismo"

Incidenti e animali randagi, Cassazione: obbligo di risarcimento E' "omissione della PA sul fronte della lotta al randagismo"
Testo-
Testo+
Commenta
Stampa

Il randagismo è una piaga che non sempre i comuni e le Asl affrontano con la dovuta
efficacia, tanto che sono quotidiani i danni subiti da automobilisti e motociclisti
in conseguenza del passaggio improvviso di cani abbandonati o nel caso dei pedoni
a causa del loro morso o delle loro aggressioni. Sono persuasive, in tal senso tutte
le decisioni che attribuiscono una specifica responsabilità ai vari enti in tema
di danni connessi al randagismo per determinare una lotta più convincente al fenomeno.
L’ultima che vale la pena di segnalare, sottolinea Giovanni D’Agata, fondatore
dello “Sportello dei Diritti”, è la sentenza della Corte di Cassazione n.
2741/15 depositata il 12 febbraio 2015, sez. III Civile, che ha ritenuto responsabili
dello scontro stradale fra un cane randagio e il motocicilista, caduto in seguito
al passaggio di una cane randagio, l’Azienda sanitaria e il Comune. Per quanto possa
essere insolito, il recupero di animali randagi è il nodo cruciale della sentenza
che è all’origine dell’incidente per cui ci sono “omissioni della pubblica amministrazione
sul fronte della lotta al randagismo”. Semplicemente quel cane non doveva vagare
per la strada.L’orientamento della Cassazione è di far risalire la fonte di responsabilità
al Comune. L’amministrazione comunale, in tali casi, non può essere esonerata
da responsabilità in virtù del principio del “neminem laedere”, che la rendono
responsabile dei danni conseguenti alle condotte omissive per comportamenti dovuti,
che costituiscono il limite esterno alla sua attività discrezionale. Da ciò discende
che l’ente locale deve risarcire i danni patiti da un motociclista aggredito da
un cane randagio durante la marcia del mezzo, poiché l’amministrazione locale,
ai sensi della legge-quadro 14 agosto 1991, n. 281 e delle relative leggi regionali
in tema di animali di affezione e prevenzione del randagismo, è obbligato, in correlazione
con gli altri soggetti indicati dalla legge, al rispetto del dovere di prevenzione
e controllo del randagismo sul territorio di competenza. Inoltre la pubblica amministrazione,
si legge nel provvedimento, è responsabile dei danni riconducibili all’omissione
dei comportamenti dovuti e il Comune deve rispondere dei danni patiti dall’infortunato
a causa della presenza, non prevista, improvvisa e non evitabile, di un cane randagio.
Testimoni e ai certificati medici avevano dimostrato il ricovero del conducente presso
il pronto soccorso in conseguenza del sinistro verificatosi lungo una strada cittadina,
a regolare percorrenza urbana. Pertanto, per la Cassazione è legittimo richiedere
il risarcimento danni alla pubblica amministrazione. Il conducente verrà risarcito
dal Comune il quale, se dotato di polizza, si rifarà sulla propria compagnia di
assicurazione o direttamente dalla compagnia assicuratrice chiamata in garanzia.