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TAURIANOVA (RC), DOMENICA 28 APRILE 2024

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Illegittima segnalazione alla centrale rischi Condannata una Banca a risarcire i danni morali subiti da un imprenditore illegittimamente segnalato al Crif

Illegittima segnalazione alla centrale rischi Condannata una Banca a risarcire i danni morali subiti da un imprenditore illegittimamente segnalato al Crif
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Con un’innovativa sentenza, pubblicata il 23.4.2018, il Tribunale di Brindisi (Giudice
Dott. Antonio Ivan Natali) ha condannato una primaria Banca a risarcire 6.000,00
euro a titolo di danno non patrimoniale patito da un imprenditore salentino, titolare
di un conto corrente presso la filiale di Brindisi. La segnala Giovanni D’Agata,
presidente dello “Sportello dei Diritti”. La vicenda traeva origine nel 2014,
allorquando l’imprenditore si è rivolto alla propria banca, presso la quale aveva
già acceso un mutuo regolarmente pagato alle scadenze prestabilite, per chiedere
un finanziamento. La Banca sorprendentemente negava il prestito richiesto sulla scorta
di una asserita segnalazione al CRIF, di cui tuttavia l’imprenditore salentino
non aveva mai ricevuto alcuna comunicazione. Pertanto, l’imprenditore era costretto
a rivolgersi, per il tramite del proprio legale, l’Avv. Alfredo Matranga, al Tribunale
di Brindisi, competente per territorio, al fine di vedersi risarciti tutti i danni
non patrimoniali subiti a causa della illegittima segnalazione alla Centrale Rischi
che aveva leso la propria onorabilità e reputazione. Il Tribunale di Brindisi con
recentissima e innovativa sentenza ha accolto in pieno le tesi dell’attore, rigettando
l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dai difensori della Banca e
stabilendo che “….nella fattispecie, emerge dagli atti di causa l’illegittimità
della segnalazione al CRIF da parte dell’Istituto di credito che ha omesso di inviare
all’attore la lettera di preavviso dell’iscrizione sui SIC onde consentire a
quest’ultimo di poter addurre i propri chiarimenti ed, eventualmente, rimuovere
l’inadempimento”. In particolare, il Tribunale ha condiviso l’orientamento
giurisprudenziale minoritario e meno recente secondo cui l’accertamento di una
lesione della onorabilità della persona determina in re ipsa anche l’accertamento
di un danno risarcibile, da liquidarsi equitativamente indipendentemente dalla prova
di un concreto nocumento agli interessi commerciali e patrimoniali del soggetto leso.
La portata innovativa della sentenza sta proprio nella circostanza che, come riconosciuto
nella stessa pronuncia, sino ad oggi la prevalente e più recente giurisprudenza
non ha riconosciuto nei casi come quello di specie, e quindi in assenza di una prova
del danno, il risarcimento dei danni non patrimoniale. Per il Giudice, infatti, l’illegittimo
trattamento dei dati dell’attore è idoneo di per sé a ledere la reputazione dell’attore
e ad integrare una violazione degli obblighi sul trattamento dei propri dati personali.
Il Tribunale ha altresì condannato la Banca alla refusione delle spese legali del
giudizio liquidate in € 2.000,00 oltre accessori di legge.