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TAURIANOVA (RC), SABATO 14 DICEMBRE 2024

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Illegittima l’integrazione tariffaria canone acqua anno 2012 Accolti i ricorsi dell’Unc Calabria

Illegittima l’integrazione tariffaria canone acqua anno 2012 Accolti i ricorsi dell’Unc Calabria
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Dichiarate illegittime le fatture emesse dal Comune di Reggio Calabria relative all’integrazione tariffaria anno 2012 per “canone acqua, acque reflue e depurazione”.

Così ha disposto il Giudice di Pace di Reggio Calabria, con sentenza del 28.12.2015, ordinando la restituzione a diversi ricorrenti delle somme da essi corrisposte ed indebitamente percepite dal Comune di Reggio Calabria, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dal giorno dell’indebito pagamento e condanna dello stesso Comune al pagamento delle spese e competenze di giudizio.

Si chiude così, afferma l’Avv. Saverio Cuoco, presidente regionale dell’Unione Nazionale Consumatori, una vertenza che l’associazione a tutela dei consumatori contestò immediatamente e cioè nell’imminenza dell’invio ai cittadini degli avvisi di pagamento.

L’Avv. Maria Vittoria Falzea, legale dell’associazione, nel ribadire la natura del contratto di somministrazione del servizio idrico integrato e la regolarità dei pagamenti effettuati dagli utenti, contestava la richiesta di pagamento per integrazione canone acqua (differenza tariffaria) anno 2012 disposta con deliberazione della Commissione straordinaria n° 19 del 21.10.2012, poiché l’aumento della tariffa risultava effettuato mediante imputazione di maggiori consumi presuntivi e senza tenere in considerazione la qualità dell’acqua.

Tuttavia al solo fine di evitare di incorrere in ingiunzioni di pagamento, gli utenti avevano corrisposto quanto richiesto dal Comune di Reggio Calabria, ma con apposite istanze ne chiedevano immediatamente la restituzione.

Il Giudice di Pace con la sentenza di che trattasi, pur ammettendo che “province e comuni, sulla base della normativa vigente e nell’ambito della loro potestà regolamentare possano approvare tariffe e prezzi pubblici anche diversi da quelli già pattuiti con gli utenti, in presenza di particolari situazioni, precisa che l’incremento delle tariffe non può mai avere effetto retroattivo”.

Infatti gli Enti pubblici, possono approvare le modifiche tariffarie, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e cioè entro il 30 settembre di ciascun anno, ma dovranno avere decorrenza dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.

Pertanto poiché l’integrazione tariffaria relativa all’anno 2012 veniva disposta con delibera del 31 ottobre 2012, l’incremento poteva essere preteso soltanto a far data dal 1° gennaio 2013 e non certo per gli anni precedenti.

Conseguentemente, il Giudice di Pace di Reggio Calabria, dichiarava illegittime le fatture in contestazione, poiché applicavano retroattivamente le nuove tariffe, violando il principio generale di irretroattività, in quanto il provvedimento della Commissione Straordinaria disponeva anche per gli anni pregressi e con riguardo a prestazioni già effettuate.

Per tali motivi, il Giudice di Pace ha disposto con la sentenza richiamata, la restituzione integrale delle somme  pagate dagli utenti ed indebitamente percepite dal Comune di Reggio Calabria, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e condanna alle spese del Comune stesso.

Per ulteriori chiarimenti e/o informazioni o richieste di rimborso degli importi corrisposti a titolo di integrazione tariffaria del servizio idrico, anno 2012, è possibile consultare il sito internet dell’associazione www.uniconsum.it o contattare telefonicamente la stessa allo 0965/24793.