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TAURIANOVA (RC), GIOVEDì 10 OTTOBRE 2024

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Il gioco delle tre carte Considerazioni del giurista blogger Giovanni Cardona sul tema della prestidigitazióne

Il gioco delle tre carte Considerazioni del giurista blogger Giovanni Cardona sul tema della prestidigitazióne
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Il gioco delle tre carte è stato più volte oggetto delle attenzioni di dottrina e giurisprudenza, per le interessanti problematiche che ha posto relativamente alla configurazione giuridica del fatto.
Negli ultimi tempi, però, anche il gioco delle tre carte sembra aver seguito la scia di tanti altri difficili modi di guadagnare, e, pertanto, sempre meno sono coloro che lo praticano nei mercati ed alle fiere, cosicché anche in ambito giudiziario se ne è parlato di meno.
Chi dovesse gettare le sguardo su di un capannello di avventori intenti a giocare alle “tre carte” vedrebbe un tavolino, dietro il quale l’operatore (il croupier) mostra tre carte da gioco – due delle quali uguali tra loro -, le lancia coperte sul tavolo, dopodiché accetta le puntate sulla posizione della carta diversa; infine intasca le puntate perdenti e paga quelle vincenti.
Caratteristica del gioco è, per le intenzioni poco oneste di chi lo gestisce, la presenza di un complice, anzi spesso più d’uno e tutti con compiti diversi, usati di frequente come “specchietto per le allodole”.
L‘operatore prende dal tavolino le due carte perdenti, le tiene per i lati corti, faccia in basso, con il pollice, sul lato interno, ed il medio sul lato esterno, e le mostra ruotando i polsi; poi sposta la presa della mano destra prendendo la carta tra pollice ed indice. La mano destra, allora, prende le carta vincente tra il pollice ed il medio; le carte della mano destra saranno parallele una sull’altra.
Al momento buono l’operatore invece di lanciare, come sarebbe naturale, la carta più bassa, fa partire dalla mano destra la carta più alta, e subito dopo cambia posizione al dito indice che prende il posto del medio nella tenuta della carta vincente: si rafforza cosi l’illusione che la carta vincente sia stata lanciata per prima.
A questo punto e evidente che è impossibile seguire i successivi spostamenti delle carte sul tavolo poiché l’attenzione del giocatore è concentrata su una carta che egli crede essere quella vincente, ma che invece non lo è.
Sino ad oggi il gioco delle tre carte è stato sempre considerato come fatto penalmente rilevante, oscillando tra una qualificazione come reato di truffa oppure di gioco d’azzardo.
L’Antolisei ne parla addirittura esplicitamente nel capitolo dedicato alla truffa, mentre la Suprema Corte ha invece prevalentemente inquadrato il gioco delle tre carte nell’ambito del gioco d’azzardo: “Devono considerarsi giuochi d’azzardo il giuoco dei tre campanelli e quelli similari delle tre tavolette e delle tre carte”.
In altre rare occasioni invece la Suprema Corte ha ritenuto che il delitto di truffa concorra con il reato di gioco d’azzardo.
A questo punto, e necessario accertare se le azioni poste in essere nell‘esecuzione del gioco delle tre carte possano o meno essere inquadrate tra gli artifizi ed i raggiri, essenziali per la consumazione del delitto di truffa.
Tra le molteplici definizioni di artifizi e raggiri fornite da dottrina e giurisprudenza emerge, a prescindere dalle differenze definitorie, quell’immagine di imbroglio, che il buon senso popolare ha sempre associato al concetto naturalistico di truffa.
Si tratta, in altri termini, di quell‘illusione che fa credere al truffato di far bene quando imbocca e seguita a percorrere la strada che lo porta dritto a danneggiarsi da solo.
La dottrina fa sempre riferimento ad una falsa rappresentazione della realtà generata nella mente del soggetto passivo con intelligenti e sottili accorgimenti e manipolazioni della situazione oggettiva: tali, come impone la norma, da indurlo in errore.
A tale proposito e emblematica la qualificazione della truffa elaborata dal Pedrazzi come reato a cooperazione artificiosa.
Alla luce di tali concetti, e ora più agevole verificare se il gioco delle tre carte possa configurare il reato di truffa.
A tale proposito, giova notare come la prevalente giurisprudenza della Corte di Cassazione ha sempre inquadrato il gioco delle tre carte come una semplice esecuzione di una gara, tra la bravura dell’operatore e la capacità di osservazione del giocatore ed in tale traccia si è inserita una sentenza n. 14/1991 delle S.U. Penali del 18.6.91, che ha riconosciuto che il gioco delle tre carte, se svolto correttamente, non costituisce reato.
In realtà la decisione della S.C. non ha mai sancito la liceità in assoluto del gioco delle tre carte ma ha chiaramente esposto le possibilità truffaldine che possono nascondersi in tale gioco, riconoscendo che, poiché nel fatto oggetto del giudizio non si rilevavano scorrettezze da parte degli organizzatori, non era configurabile il delitto di truffa.
Il problema non è quello di una diversa interpretazione giuridica del fatto, ma quello di riportare il fatto, nel processo, così come realmente si è svolto nel senso che solo quando le manovre ingannevoli si aggiungono al normale esercizio del gioco danno luogo ad una attività criminosa che realizza gli estremi del delitto punito con l’art. 640 del codice penale.
Ma se questo è facile, con un dettagliato verbale di polizia giudiziaria, la prova dell’esistenza delle “manovre ingannevoli” si prospetta particolarmente complessa, in considerazione delle modalità di formazione della prova in dibattimento.
E allora non resta che fare una raccomandazione: non puntate mai!