Il Garante dell’infanzia interviene sulla decisione del comune di Catanzaro di citare il Ministero per le somme dovute
redazione | Il 12, Set 2014
Intrieri: “Stessa cosa devono fare i Comuni nei confronti della Regione per le somme destinate all’infanzia e alla genitorialità”
Il Garante dell’infanzia interviene sulla decisione del comune di Catanzaro di citare il Ministero per somme dovute all’Ente
Intrieri: “Stessa cosa devono fare i Comuni nei confronti della Regione per le somme destinate all’infanzia e alla genitorialità”
Riceviamo e pubblichiamo:
Il Sindaco di Catanzaro, adempiendo ai suoi compiti, ha oggi richiesto le somme di
sua spettanza al Ministero. Stessa cosa i comuni calabresi devono fare al più presto
nei confronti di regione Calabria per le somme destinate all’infanzia e al sostegno alla
genitorialità.
Ho più volte segnalato da garante che in Calabria, a quasi 15 anni dalla L.328 sulla
rete integrata dei servizi e nonostante i compiti in capo ai Comuni di assistenza a
minori, famiglie, per le adozioni e gli affidi la regione trattiene e gestisce
illegittimamente attraverso una società in house le somme per tali finalità.
Somme di spettanza dei Comuni per pagare, tra l’altro, i contributi alle famiglie
affidatarie, le rette alle case famiglia, l’educativa domiciliare e cc.
Una gestione perversa che comporta ritardi in danno degli interessi minorili e lascia
in capo all’Ente Locale, comunque, la responsabilità di garantire questi servizi.
La Calabria è l’ unica regione italiana che non trasferisce ai comuni le somme
dovute per il sistema socio assistenziale ma le trattiene per gestirle.
Tutto questo comporta grave carenza di servizi sul territorio e violazioni dei diritti
fondamentali in danno delle fasce più deboli.
I Comuni hanno difficoltà a dare seguito ai decreti dei Tribunali per i minorenni-che
–ricordo – sono atti giurisdizionali con finalità e modalità esecutive di tutela
minorile. Sono servizi pubblici che gli amministratori locali devono comunque
garantire e gli operatori del settore agiscono con funzioni di pubblico ufficiale.
Parliamo di atti di tutela minorile che vanno espletati su richiesta dell’Autorità
Giudiziaria.
In Calabria, purtroppo, il combinato disposto delle disposizioni della Legge quadro
n 328/2000,della Legge della Regione Calabria n.23/2003 n. 23, della legge 184/83 e
successive modificazioni, integrate delle disposizioni della Legge n. 495/75 è
assolutamente ignorato.
Marilina Intrieri