Il Consiglio di Stato annulla la sentenza del Tar Calabria. Nicolosi ritorna Presidente del Conservatorio F. Cilea
redazione | Il 27, Mag 2012
La decisione è stata adottata dalla VI sezione del Consiglio di Stato, Presidente il Dott. Luigi Maruotti e la Dott.ssa Silvia La Guardia. Sconfitto l’ex presidente Francesco Palumbo
Il Consiglio di Stato annulla la sentenza del Tar Calabria. Nicolosi ritorna Presidente del Conservatorio F. Cilea
La decisione è stata adottata dalla VI sezione del Consiglio di Stato, Presidente il Dott. Luigi Maruotti e la Dott.ssa Silvia La Guardia. Sconfitto l’ex presidente Francesco Palumbo
REGGIO CALABRIA – IL Consiglio di Stato annulla la sentenza del Tar Calabria, Sezione di Reggio Calabria, che con una discutibile decisione, aveva annullato la nomina della Professoressa Nicolosi a Presidente del Consiglio di Amministrazione del Conservatorio F. Cilea di Reggio Calabria.
La decisione è stata adottata dalla VI sezione del Consiglio di Stato, Presidente il Dott. Luigi Maruotti e la Dott.ssa Silvia La Guardia, Consigliere Estensore, ed ha letteralmente stravolto quanto precedentemente statuito dal TAR Calabria.
Il ricorrente, FRANCESCO PALUMBO, (presidente uscente) aveva chiesto l’annullamento del decreto ministeriale di nomina della Professoressa Nicolosi, ed il TAR ritenendo fondato il ricorso lo accoglieva sulla scorta di una asserita mancanza, in capo al neo nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione, di uno dei requisiti fondamentali previsti dalla normativa vigente che regola la materia, ed ovvero: l’assenza di alta qualificazione professionale e manageriale.
Tali capacità, secondo l’assunto del TAR Calabria, non erano ravvisabili nella persona della Professoressa Nicolosi, pertanto annullava la sua nomina a Presidente.
Non essendo la Sentenza conforme a nessun principio di diritto, la Professoressa Nicolosi, assistita dal Prof. Avv. Renato De Lorenzo di Napoli, ha inteso proporre ricorso al Consiglio di Stato che con pronuncia, fondata su alcuni elementari principi, ha ritenuto, annullare la Sentenza resa dal TAR Calabria e ricollocare la ricorrente, nelle sue legittime funzioni.
Il Consiglio di Stato, ha inoltre ritenuto dover valutare ulteriore documentazione prodotta dal Prof. Renato De Lorenzo a sostegno della sua tesi difensiva, nonostante la ferma opposizione del prof. Palumbo che riteneva essere tale produzione inammissibile ai fini del giudizio.
L’alto organo Giurisdizionale è stato di diverso avviso, ed infatti si legge nella vergata Sentenza:
a) non si può condividere l’avviso del primo giudice (TAR Reggio Calabria) che attribuisce risalto, alle sole funzioni direttamente involgenti profili economici e di gestione patrimoniale;
b) il riferimento, alla qualificazione manageriale debba intendersi, conformemente al carattere generale della locuzione utilizzata dalla norma, inclusivo anche delle componenti di organizzazione e di iniziativa che caratterizzano l’attività di tipo manageriale, profili, questi ultimi, che emergono dal curriculum presentato al consiglio accademico dalla Prof.ssa Nicolosi, ove ella ha indicato la funzione assessorile assolta, con conseguente legittimità della relativa inclusione nella terna;
(su questo punto il Consiglio di Stato ha letteralmente cestinato la tesi del Tar Calabria, che ha sostenuto che l’ attività svolta in seno al Comune di Cinquefrondi, non poteva essere rilevante, in quanto, Comune di piccole dimensioni e pertanto, non avendo a priori alcuna capacità “manageriale” addirittura non poteva essere inserita nella terna successivamente inviata al Ministero)
c) la tipologia di detta attività denota, infatti di per sé un’esperienza manageriale nell’ampio senso predetto ed il dettaglio di tale attività è stato documentato anche con la produzione della relazione del segretario comunale.
(In questa parte, il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’esperienza manageriale è da intendersi in senso molto ampio, non ha importanza quanto si amministra in termini di moneta, ma ha importanza l’accezione più ampia del termine, ovvero come si amministra). Questo ultimo aspetto è stato anche comprovato, dettagliatamente dall’attestazione del Segretario Comunale. In poche parole, per il Consiglio di Stato è sufficiente che la NICOLOSI abbia ricoperto la carica di assessore, se poi vogliamo scendere nei particolari ha ampiamente dimostrato, documenti alla mano, che comunque e’ stata in grado di fare tante cose nel “piccolo comune”)
Il Consiglio di Stato, ha poi ulteriormente valutato ciò che il Tar Calabria ha ritenuto assorbente. Secondo quanto sostenuto da prof. Palumbo, era auspicabile la sua conferma a Presidente, stante la circostanza che il Consiglio Accademico, nella terna presentata al Ministero, lo aveva collocato in prima posizione, mentre il Ministero stesso ha disatteso tale circostanza.
Secondo il Consiglio di Stato, invece, anche se in Consiglio Accademico, aveva collocato il Palumbo nella prima posizione, ciò non sta a significare che il Palumbo fosse il “prescelto” , poiché per usare le stesse parole della Sentenza: “la mancata esternazione della valutazione della preferenza espressa dal Consiglio accademico a favore del prof. Palumbo, sono infondate, in quanto il Ministero non è tenuto a motivare nel dettaglio la propria scelta, di carattere ampiamente discrezionale, nell’ambito della terna formata e proposta dal consiglio accademico”.
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