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TAURIANOVA (RC), GIOVEDì 02 MAGGIO 2024

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Giustizia, Nico D’Ascola spiega cosa cambierà in materia di misure cautelari personali Il nuovo ddl prevede il veto alle ordinanze di custodia cautelare tutte le volte in cui si ha anche solo la previsione della possibile sospensione della esecuzione della condanna

Giustizia, Nico D’Ascola spiega cosa cambierà in materia di misure cautelari personali Il nuovo ddl prevede il veto alle ordinanze di custodia cautelare tutte le volte in cui si ha anche solo la previsione della possibile sospensione della esecuzione della condanna
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Nella seduta odierna del Senato è proseguita la discussione sul ddl n. 1232- B (Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali), già approvato dalla Camera, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera. Il senatore Nico D’Ascola, relatore del ddl in Aula, ha dichiarato: “L’articolo 656 del codice di procedura penale prevede il divieto di emissione di ordinanze di custodia cautelare personali tutte le volte in cui non soltanto si abbia la previsione della possibile sospensione condizionale della pena, bensì anche della sospensione della esecuzione della condanna. Le valutazioni prognostiche sono sempre dei paletti estremamente inefficaci all’emissione dei provvedimenti di custodia cautelare in carcere. Soprattutto, allorquando la valutazione prognostica debba abbracciare fatti che si verificano dopo la condanna, perché l’articolo 656 del codice di procedura penale è, per l’appunto, la norma di apertura delle disposizioni regolative dell’esecuzione delle condanne penali, quindi per un verso abbiamo un giudizio prognostico estremamente difficile, la trasgressione del quale sarà quasi impossibile rimproverare a chiunque e per altro verso si tratta di vicende che, rispetto alla fase iniziale del processo, si caratterizzano per l’intervento di fatti obiettivamente del tutto imprevedibili”. Sul tema delle presunzioni, il senatore D’Ascola ha evidenziato: “Il fatto che per un reato non si preveda l’emissione obbligatoria della custodia cautelare in carcere, certo non significa che la misura cautelare in carcere non possa essere disposta. Si passa da un regime di obbligatorietà ad un regime di facoltatività. Il giudice è lasciato libero di valutare se per quel fatto, per come si è realizzato concretamente, per quella personalità e per come essa si manifesta attraverso l’esame delle modalità di esecuzione del fatto, dei suoi precedenti eventualmente specifici, sia necessario intervenire con un provvedimento così drastico. Aver escluso dal terzo comma dell’articolo 275 determinati reati non significa che per quegli stessi reati non possa essere instaurata la custodia cautelare in carcere. C’è poi da osservare che questa materia è trattata in maniera assolutamente completa da numerose sentenze della Corte costituzionale, la penultima delle quali è la sentenza n. 57 del 2013 e l’ultima delle quali è la sentenza n. 48 del 2015 (udienza del 24 febbraio di questo anno della Corte costituzionale). Con questa ultima sentenza, sostanzialmente si chiude una stagione della Corte costituzionale che si è reiteratamente pronunciata, escludendo dal novero dei reati inclusi all’interno delle disposizioni caratterizzate da presunzione per esempio l’omicidio, le violenze sessuali o il reato previsto dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, ossia l’associazione per delinquere finalizzata al traffico delle sostanze stupefacenti. Pertanto, è impensabile che il Parlamento possa reintrodurre disposizioni che la Corte costituzionale ha escluso dal novero dei reati inclusi all’interno del terzo comma dell’articolo 275. Per esempio, con riferimento al concorso esterno in associazione mafiosa, la Corte costituzionale ha ripreso una nota giurisprudenza della Corte di Cassazione, affermando che il concorrente esterno interviene occasionalmente, laddove la presunzione deve lambire contesti associativi caratterizzati da partecipazioni permanenti. Proprio nello spazio caratterizzato dalla differenza concettuale tra partecipazione permanente (chi partecipa quotidianamente) e vicende occasionali si trova anche la risposta all’impossibilità di introdurre il 416-ter, il cosiddetto voto di scambio, che è caratterizzato, per l’appunto, da partecipazioni occasionali legate a vicende di natura elettorale. Ovviamente – l’avverbio è d’obbligo perché riflette la verità di dei fatti – il Senato aveva introdotto la facoltà per il collegio di disporre un differimento di ufficio per vicende particolarmente complesse”. Il ddl 1232 – B è stato approvato in via definitiva in Senato, con 177 voti favorevoli, 12 contrari e 30 astenuti.