Franchino presenta una proposta di legge sulla valorizzazione del patrimonio geologico
redazione | Il 05, Apr 2012
Il consigliere regionale del Pd chiede inoltre di conoscere, le novità sul ripristino dei fondi dell’ex legge 285
Franchino presenta una proposta di legge sulla valorizzazione del patrimonio geologico
Il consigliere regionale del Pd chiede inoltre di conoscere, le novità sul ripristino dei fondi dell’ex legge 285
Il consigliere Mario Franchino (Pd), con una interrogazione a risposta orale rivolta al Presidente del Consiglio regionale, Francesco Talarico, chiede di “conoscere quali iniziative siano state prese dalla Regione relativamente al recupero del Fondo consolidato ed al relativo ripristino ex legge 285/77, della cui esistenza aveva dato notizia la Cgil. Lo scorso 27 dicembre – ricorda Franchino – il Consiglio regionale, all’unanimità, aveva impegnato l’Assessore al Bilancio a presentare istanza al Ministero degli Interni per l’avvio dell’iter amministrativo. Per tali motivi, è utile sapere se vi siano stati incontri specifici tra Regione e Ministero dell’Interno per conoscere i motivi per i quali le somme non sono state erogate”.
Una proposta di legge per la “Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico” è stata depositata dal consigliere Mario Franchino, del Pd.
“La Calabria è una regione ricca di grotte naturali – si legge nella relazione di accompagnamento – maggiormente concentrate a Nord dove esistono estesi affioramenti di rocce carsificabili e dove, peraltro, sono sempre state indirizzate le maggiori ricerche ed esplorazioni speleologiche.
Le aree carsiche più importanti sono di natura calcarea e calcareo – dolomitica, estese, a semicerchio, dal confine con la Basilicata (Massiccio del Pollino) al litorale tirrenico (Monti di Orsomarso e Catena Costiera). Tali aree ricadono tutte in provincia di Cosenza, che si evidenzia come il comprensorio territoriale di gran lunga più ricco di fenomeni carsici rispetto al resto della regione. Le maggiori cavità in termini di profondità e sviluppo sono ubicate nei comuni di Cerchiara di Calabria (Abisso del Bifurto, Grotta di Serra del Gufo, Voragine delle Balze di Cristo), di Cassano allo Ionio (Complesso delle Grotte di Sant’Angelo, Grotta dello Scoglio), di Morano Calabro (Complesso Grotta di San Paolo-Ramo del Fiume) e di Orsomarso (Grotta del Frassaneto e Risorgenza in Località Palazzo). Un’area carsica ugualmente degna di nota, sebbene meno vasta e caratterizzata da depositi gessosi, è ubicata nella provincia di Crotone: qui sono note cavità tra le più sviluppate della Calabria, come la Grava di Grubbo, la Risorgenza di Vallone Cùfalo (entrambe nel comune di Verzino) e la Grotta del Palummaro (comune di Caccuri). Ulteriori aree carsiche, meno estese e d’importanza minore, sono diffuse a “macchie di leopardo” nel resto della regione, interessando le tre province di Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria. E’ apparso dunque naturale e necessario arrivare a pensare di tutelare e valorizzare il patrimonio geologico e speleologico calabresi, che si compongono di luoghi che conservano importanti testimonianze proprio della storia geologica e geomorfologica regionale”.
Gli aspetti principali della proposta di legge, articolata in nove disposizioni, in sintesi sono i seguenti:
L’art. 1 riconosce il pubblico interesse alla valorizzazione della geodiversità regionale sotto tutti i vari aspetti, cioè come patrimonio geologico e patrimonio ipogeo.
L’art. 2 definisce i concetti e i termini alla base del patrimonio geologico e del patrimonio ipogeo, allo scopo di rendere chiari gli obiettivi di tutela.
L’art. 3 istituisce il catasto regionale dei geositi e ne definisce i contenuti e le modalità di realizzazione, aggiornamento e approvazione, allo scopo di classificare scientificamente le emergenze geologiche, paleontologiche e idrogeologiche e individuarne le forme di tutela.
Le attività di costruzione del catasto di cui all’art. 3 potranno essere affidate a università, istituti di ricerca e associazioni attive nella promozione e valorizzazione del patrimonio geologico ambientale riconosciute a livello regionale e nazionale attraverso apposite convenzioni.
L’art. 4 istituisce presso il dipartimento dell’ambiente il Catasto regionale delle grotte e ne definisce i contenuti e le modalità di realizzazione e approvazione, nonché l’aggiornamento, da realizzarsi eventualmente in convenzione con i gruppi speleologici presenti in Calabria, allo scopo di individuarne le forme di tutela.
Il predetto catasto è costituito da: l’elenco delle grotte naturali, l’elenco delle cavità artificiali, l’elenco delle grotte e cavità turistiche.
Fine principale dei catasti è quello di individuare i beni e le aree di rispetto cui si applica la tutela della legge.
L’art.5 definisce le modalità di gestione, tutela e monitoraggio dei siti iscritti nei due Catasti definendone in modo specifico i divieti ai quali sottoporli. Si dà altresì la possibilità ai Sindaci di interdire l’accesso ai siti qualora vi sia pericolo per la pubblica incolumità o situazioni di particolare interesse e fragilità dal punto di vista naturalistico.
La scelta di base è stata quella di garantire la libertà di accesso a tutti i siti in via generale, fatta salva la speciale normativa di riferimento, ove più restrittiva, per i siti ricadenti in aree protette regionali o nazionali, così come definite ai sensi della della legge n. 394/1991, nonché nei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) della Rete Natura 2000 (ai sensi e per gli effetti delle Direttive 92/43/CEE “Habitat” e 74/409/CEE “Uccelli selvatici”, nonché del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, così come modificato ed integrato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120).
L’art. 6 individua le modalità di intervento e programmazione allo scopo di perseguire gli obiettivi fissati dalla legge regionale, promuovendo progetti tesi a sostenere iniziative di carattere scientifico, divulgativo ed educativo, studi e pubblicazioni, organizzazione di corsi di formazione relativamente alle attività speleologiche, la sistemazione ed il recupero dei siti degradati, l’individuazione di itinerari turistici allo scopo di mettere a circuito le grotte e i geositi calabresi.
L’art. 7 stabilisce e sanzioni amministrative da comminare per le violazioni ai divieti individuati all’art. 6, che vanno da un minimo di € 103,00 a un massimo di € 10.330,00 a seconda della gravità della violazione.
L’art. 8 individua le funzioni di controllo e sorveglianza demandate al Corpo forestale dello Stato. Attività di controllo può, altresì, essere svolta dalle polizie provinciali municipali.
L’art. 9 definisce le norme finanziarie per l’attuazione della legge regionale. Gli oneri finanziari assommano a duecentomila euro.
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