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TAURIANOVA (RC), VENERDì 13 DICEMBRE 2024

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Facebook e social network. E’ reato contro la persona l’apprezzamento sessuale postato in bacheca

Facebook e social network. E’ reato contro la persona l’apprezzamento sessuale postato in bacheca

| Il 15, Set 2014

Anche la community sul web rientra nella nozione di «luogo pubblico» ex articolo 660 Cp che consente un numero indeterminato di accessi. Da approfondire la questione dei messaggi inviati solo in chat

Facebook e social network. E’ reato contro la persona l’apprezzamento sessuale postato in bacheca

Anche la community sul web rientra nella nozione di «luogo pubblico» ex articolo 660 Cp che consente un numero indeterminato di accessi. Da approfondire la questione dei messaggi inviati solo in chat

 

 

Commette molestie alla persona chi fa apprezzamenti a sfondo sessuale anche se postati
sulla bacheca “Fb” di una ragazza. Facebook è una gigantesca piazza immateriale
con oltre cento milioni di utenti nel mondo, che comunicano in settanta lingue diverse:
la community internet, dunque, ben può rientrare nella nozione di «luogo pubblico»
ex articolo 660 Cp. Lo ha sancito la prima sezione penale della Corte di cassazione
che, con la sentenza 37596/14, pubblicata il 12 settembre. ha ritenuto fondato le
accuse nei confronti di un caporedattore del giornale che importuna la collega con
messaggi a sfondo sessuale. In particolare gli apprezzamenti sul seno della giovane,
sono così pesanti che la costringe a cambiare stile nell’abbigliamento. Le molestie
avvengono dal vivo, e non c’è dubbio che la redazione di un quotidiano come luogo
aperto al pubblico rientri nella fattispecie della norma incriminatrice ex articolo
660 Cp. Solo la prescrizione salva da un mese di arresto Ma idem vale per gli apprezzamenti
volgari sul corpo della collega postati sulla bacheca della ragazza. In realtà non
è chiaro se i petulanti messaggi hot provenienti da un fake, dietro cui si celava
lo stesso caporedattore sotto psuedonimo, siano stati davvero pubblicati sulla pagina
della giornalista visibile a tutti oppure soltanto in chat e nella casella di posta
elettronica associata al profilo facebook. E si tratta di una questione che nella
specie la Corte d’appello avrebbe dovuto comunque approfondire. In ogni caso la
Suprema corte offre indicazioni valide nella generalità dei casi: quando la norma
sulle molestie è stata scritta, certo il legislatore non poteva immaginare che un
giorno sarebbero nati i social network, ma la piattaforma online deve comunque essere
considerata una forma di aggregazione che rientra nella tradizionale nozione di comunità
sociale; insomma: le frasi pesanti e volgari postate sul profilo ben possono integrare
la contravvenzione ex articolo 660 Cp. La configurabilità del reato, quindi, non
scaturisce dall’assimilazione della comunicazione telematica a quella telefonica,
che pure è espressamente citata dal codice penale.Secondo Giovanni D’Agata, presidente
dello “Sportello dei Diritti” ,un’ulteriore sentenza che pone un fondamentale
tassello nella tutela dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici anche in termini
di ristoro dei gravi pregiudizi subiti in conseguenza di condotte antigiuridiche,
quali le molestie sessuali, ritenute gravi anche dal punto di vista sociale.