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TAURIANOVA (RC), DOMENICA 15 DICEMBRE 2024

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Equitalia pignora vitalizio ex consigliere regionale Sicilia L’indennità di carica per mandato elettivo in tutta Italia non ha natura previdenziale

Equitalia pignora vitalizio ex consigliere regionale Sicilia L’indennità di carica per mandato elettivo in tutta Italia non ha natura previdenziale
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Non se la cava l’ex consigliere regionale che reclama l’intoccabilità del proprio
vitalizio maturato in seno all’assemblea regionale siciliana. É il tribunale di
Catania con un’ordinanza pubblicata lo scorso 29 febbraio dalla sesta sezione civile,
a stabilire che é pignorabile il vitalizio dell’ex politico perché l’assegno
non è assimilabile a una pensione. Secondo il giudice dell’esecuzione, rileva Giovanni
D’Agata, fondatore dello “Sportello dei Diritti [1]”, il beneficio in questione
é suscettibile dell’espropriazione presso terzi attuata dall’agente della riscossione
laddove il trattamento erogato costituisce soltanto un’indennità di carica goduta
in relazione all’esercizio di un mandato pubblico.É quindi legittima la procedura
esecutiva promossa dall’agente per la riscossione per la Sicilia sull’assegno
vitalizio percepito dall’ex deputato regionale siciliano che subirà la trattenuta
mensile sino alla concorrenza delle somme pignorate. E ciò sulla base del principio
generale della piena pignorabilità di ogni credito statuito dagli articoli 545 del
codice di procedura civile e 2740 del codice civile, fatte salve le eccezioni espressamente
stabilite dalla legge. Nella fattispecie, infatti, non esiste alcun divieto esplicito
di legge perché sono escluse dall’esecuzione forzata unicamente le somme che le
amministrazioni pubbliche corrispondono ai propri collaboratori a titolo di compenso.
E non si tratta certo di una questione legata allo statuto speciale della Regione
Siciliana, come ha chiarito la Corte dei conti rifacendosi a casi su vitalizi di
altri ex consiglieri, a partire da quelli lombardi. La magistratura contabile si
rifà all’orientamento giurisprudenziale della Corte Costituzionale e di quella
di Cassazione escludendo la propria giurisdizione in materia: perché da una parte
vi sono i dipendenti pubblici veri e propri, e dall’altra i funzionari onorari chiamati
a svolgere un mandato elettivo; senza dimenticare «le condizioni estremamente più
favorevoli per la maturazione e la misura» di questo privilegio. E il regolamento
del Consiglio, in quanto norma secondaria, non può derogare alla legge.