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TAURIANOVA (RC), MERCOLEDì 01 MAGGIO 2024

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Equitalia condannata a pagare le spese di causa se ha iscritto un’ipoteca nonostante lo sgravio del Fisco

Equitalia condannata a pagare le spese di causa se ha iscritto un’ipoteca nonostante lo sgravio del Fisco

Le comunicazioni telematiche fra ente impositore ed esattore sono valide a tutti gli effetti

Equitalia condannata a pagare le spese di causa se ha iscritto un’ipoteca nonostante lo sgravio del Fisco

Le comunicazioni telematiche fra ente impositore ed esattore sono valide a tutti gli effetti

 

 

Stop alla società di riscossione e condanna alle spese di giudizio se avvia il procedimento
di riscossione senza una preventiva verifica della pretesa tributaria.E’ con una
significativa decisione della Cassazione, sezione tributaria, l’ordinanza n. 16948
del 24 luglio 2014, che l’esattore è condannato a pagare le spese di causa nel caso
in cui abbia iscritto ipoteca sui beni del contribuente nonostante l’avvenuto sgravio
del credito da parte dell’Agenzia delle Entrate.Per la Suprema Corte sottolinea Giovanni
D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, sono valide a tutti gli
effetti le comunicazioni telematiche fra ente impositore ed esattore.Ed è una norma
di legge a sancirlo, in particolare l’articolo 15 della legge 59 del 1997 che ha
stabilito la validità e la rilevanza a tutti gli effetti della trasmissione con
strumenti informatici di atti formati con strumenti informatici o telematici.Nonostante
ciò la Serit Sicilia spa aveva impugnato dinanzi al giudice di legittimità la sentenza
della commissione tributaria regionale che aveva attribuito la responsabilità della
lite, anche ai fini della regolazione delle spese, sulla base dell’affermazione che
/”lo sgravio è atto telematico, per cui il concessionario, prima di procedere all’iscrizione
ipotecaria, avrebbe dovuto controllarne la tempestività mediante l’uso del terminale
allo stesso accessibile/”.Gli ermellini, si sono uniformati a questo orientamento
in quanto: l’affermazione si articola in un implicito giudizio di fatto, secondo
il quale l’agente della riscossione poteva conoscere lo sgravio “/mediante l’uso
del terminale allo stesso accessibile/” indipendentemente dalla comunicazione dello
sgravio pervenutagli per flusso telematico.