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TAURIANOVA (RC), SABATO 27 LUGLIO 2024

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Elezioni Taurianova, Sel presenta ricorso

Elezioni Taurianova, Sel presenta ricorso

| Il 22, Apr 2011

Ecco il testo integrale

Elezioni Taurianova, Sel presenta ricorso

Ecco il testo integrale

 

Ecco il ricorso presentato dalla lista Sel a seguito dell’esclusione dalla tornata elettorale per l’elezione del sindaco di Taurianova.

 

Ricorso contro:
– la COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI CINQUEFRONDI, in persona del Presidente pro tempore;
– la COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI CINQUEFRONDI – SOTTOCOMMISSIONE  ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TAURIANOVA, in persona del Presidente pro tempore;
– il COMUNE DI TAURIANOVA, in persona del Sindaco pro tempore;
per l’annullamento e/o revoca in autotutela, previa misura cautelare della immediata sospensione, anche provvisoria,
del verbale della SottoCommissione Elettorale Circondariale del Comune di Taurianova 17 aprile 2011 n. 68, mai comunicato né notificato,  con il quale è stata ricusata la candidatura a Sindaco del Comune di Taurianova del Sig. Speranza Filippo, nato a Taurianova (RC) il 18 novembre 1970 e la  lista di candidati alla carica di Consigliere Comunale ad esso Collegata denominata “Sinistra Ecologia e LIBERTA’”; ove occorra, del provvedimento di assegnazione del numero progressivo a ciascuna lista ammessa, se già adottato; di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o consequenziale.
* * * * *
P R E M E S S E
I ricorrenti agiscono nella qualità di candidato alla carica di Sindaco (Sig. Filippo Speranza), alla carica di consigliere comunale Sigg. ………( inserire tutti i nomi e dei candidati al consiglio comunale), nonché di delegati alla presentazione della lista denominata “Sinistra Ecologia e LIBERTA’” (Sig. Giuseppe Parrone).
Con proprio decreto 10 marzo 2011 n. 16187/Area II S.E., Il Prefetto di Reggio Calabria ha convocato i comizi elettorali per il rinnovo degli organi amministrativi del Comune di Taurianova, fissando il turno elettorale per i giorni 15 e 16 maggio 2011.
In particolare, è stata presentata una lista di candidati alla carica di Sindaco e consigliere comunale denominata “Sinistra Ecologia e Libertà”, che ha dichiarato di apparentarsi al candidato Sindaco Sig. Filippo Speranza.
Analoga e convergente dichiarazione è stata resa da quest’ultimo. (Inserire la dichiarazione di apparentamento del candidato Sindaco con la lista di consiglieri che dovrebbe essere negli atti di presentazione della lista).
Con verbale 17 aprile 2011 n. 68, la Sottocommissione Elettorale Circondariale di Taurianova rilevava che “non è stato osservato quanto previsto dagli art.li 28, IV° com. e 32, IV° com. del Testo Unico n. 570 del 16 maggio 1960:
a) le firme dei sottoscrittori e l’autenticazione è requisito prescritto ad substantiam per garantire la certezza circa la provenienza delle presentazione delle liste da parte di chi figura averle sottoscritte, la cui mancanza, pertanto, comporta l’esclusione della stessa (Consiglio di Stato, V Sez. n. 470/79, n. 263/80);
b) le sottoscrizioni sono state apposte su fogli cartacei singoli, la cui continuità non è stata assicurata in alcun modo, difformi dagli appositi moduli e senza recare il contrassegno della lista di riferimento (Consiglio di Stato V Sez n. 187/2006 n.5011/2006)”.    
Tutto ciò rilevato, con voti unanimi, la SottoCommissione Elettorale circondariale di Taurianova deliberava di ricusare la lista “Sinistra Ecologia e LIBERTÀ”.    
Avverso tali determinazioni, platealmente illegittime, si propone il presente ricorso, che, in via cautelativa, viene notificato sia presso la Casa Comunale di Taurianova, sia alla SottoCommissione Elettorale Circondariale di Taurianova, sia alla Commissione Elettorale Circondariale di Cinquefrondi, sia ai presentatori e delle altre liste ammesse che potrebbero assumere la veste di controinteressati, affidato ai seguenti
M O T I V I
Preliminarmente, ai sensi degli artt. 83 e ss. del D.P.R. n. 570/1960, secondo cui ”La tutela in materia di operazioni per l’elezione dei consiglieri comunali, successive all’emanazione del decreto di convocazione dei comizi, è disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo”, si rileva la impugnabilità immediata, anche in via giudiziale, degli atti relativi al procedimento preparatorio alle elezioni, tra cui il verbale ivi gravato, in quanto immediatamente lesivi di situazioni giuridiche soggettive.
Principio più volte ribadito, anche di recente, dai massimi Giudici Amministrativi, che hanno affermato come “Gli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, riconoscono, tra l’altro, un diritto ad un ricorso effettivo, che verrebbe vanificato laddove l’art. 83-undecies del d. P.R. n. 570 del 1960 fosse inteso nel senso di escludere l’impugnabilità immediata degli atti relativi al procedimento preparatorio alle elezioni, come l’esclusione di liste o di candidati, che siano immediatamente lesivi di situazioni giuridiche soggettive (Conferma della sentenza del T.a.r. Lazio – Roma, sez. II bis, n. 5207/2009) (Cons. Stato, Sez. V, 10 novembre 2010, n. 8002).
1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 28 E 32 DEL D.P.R 16 MAGGIO 1960, N. 570. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, SVIAMENTO ED ILLOGICITÀ MANIFESTA.
Com’è noto, le disposizioni di legge che stabiliscono preclusioni al diritto di elettorato attivo e passivo devono essere intepretate restrittivamente, in quanto derogatorie del principio generale di massima partecipazione al procedimento elettorale, principio che costituisce espressione dei diritti fondamentali previsti dagli artt. 48 e 51 Cost. (ex multis, T.A.R. Lombardia-Brescia, 29 settembre 2004, n. 1112; T.A.R. Sicilia-Catania, Sez. II, 7 novembre 2003, n. 1854).
Nel caso che ci occupa, la Commissione ha deliberato di ricusare la lista “Sinistra Ecologia e LIBERTA’” in quanto le firme dei sottoscrittori mancavano, a dire di tale organo, dell’autenticazione che costituisce requisito prescritto ad substantiam per garantire la certezza circa la provenienza delle presentazione delle liste da parte di chi figura averle sottoscritte.
Tale mancanza, unita alla circostanza, che le sottoscrizioni sono state apposte su fogli cartacei singoli, la cui continuità non è stata assicurata in alcun modo, difformi dagli appositi moduli e senza recare il contrassegno della lista di riferimento, pertanto, comporta l’esclusione della stessa.
La Sottocommissione, al contempo, richiamava a suffragio di tale provvedimento di esclusione, giurisprudenza del Consiglio di Stato, segnatamente  Consiglio di Stato, V Sez. n. 470/79, n. 263/80 e Consiglio di Stato V Sez n. 187/2006 n.5011/2006, in parte risalente ad una trentina circa di anni or sono ed in parte non riferibile al caso di specie.
1.2 Illegittimamente la Sottocommissione invoca ed applica l’art. 28, comma 4 del D.P.R. n. 560/70.
Ed, infatti, non potrà certamente passare inosservata la gravissima violazione di legge che ha condotto all’esclusione della lista cui, perlatro, viene applicata una disposizione di legge non applicabile al caso in esame e riferita a tutt’altra fattispecie.
L’art. 28, comma 4, su cui fonda l’illegittima esclusione della lista, rubricato sotto il Capo IV, Sezione II del D.P.R. n. 560/70 citato riguarda, si cita testualmente, “La presentazione delle candidature nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti”
Tale norma non è, quindi, applicabile al caso di specie, avendo il Comune di Taurianova popolazione superiore ai 10.000 abitanti.
1.3 Ma il punto centrale della questione non risiede soltanto in ciò.

Per mero tuziorismo difensivo si rileva l’errata prospettazione dei fatti posti a fondamento del provvedimento opposto in cui è incorsa la Sottocommissione.
Infatti, i presentatori della lista “Sinistra Ecologia e LIBERTA’” hanno ritualmente presentato tutta la documentazione entro le ore 12.00 del dies ad quem, ed avevano con sé anche la documentazione presuntivamente mancante, ossia l’autenticazione cumulativa delle firme dei sottoscrittori.
Tale autenticazione, tuttavia, non è stata materialmente collazionata a tutta quella ricevuta dal Segretario Comunale per mera svista ovvero, per errore materiale al punto che, resosi conto del mancato inserimento dell’ultimo foglio contenente la predetta autenticazione, il presentatore ha provveduto tempestivamente ad integrare nella stesa giornata, a distanza di poche ore.
Si versa, quindi, nell’ipotesi in cui al momento della scadenza del termine di presentazione, i delegati erano in possesso di tutta la documentazione richiesta e che, verosimilmente, la concitazione del momento di presentazione di tutte le liste ha determinato l’error, certamente non direttamente riferibile né imputabile a titolo negligenza ai presentatori.    L’interpretazione meramente formale della norma ha portato, dunque, all’illegittima esclusione di una lisa che, al contrario, ha pieno diritto di partecipare alla competizione elettorale con la conseguenza di rendere potenzialmente instabile qualsivoglia risultato elettorale.
La lista doveva, dunque essere ammessa alla competizione elettorale;
la giurisprudenza, non ha mancato di affermare che “è illegittima la decisione adottata dalla Commissione elettorale circondariale con la quale è stata ricusata l’ammissione alle elezioni del sindaco e del consiglio comunale di una lista, perché presentata […] oltre il termine previsto dall’art. 28 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (ore 12,00 del ventinovesimo giorno antecedente la data della votazione), nel caso in cui risulti provato che i delegati alla presentazione della lista erano presenti all’interno della casa comunale […] ed erano in attesa che quest’ultimo completasse le operazioni di verifica delle altre liste. In particolare, in un contesto di favor per la più ampia partecipazione delle liste alla competizione elettorale deve ritenersi che un lieve scostamento orario nella presentazione di una lista, accompagnato da elementi giustificativi dello stesso, non può costituire presupposto per una valida esclusione della lista stessa” (T.A.R. Basilicata Potenza, Sez. I, 02 febbraio 2006, n. 60).
1.4 Dell’art. 32 DPR n. 560/70 la Commissione non fa corretta e legittima applicazione, disponendo, per mero vizio di forma, l’esclusione della Lista “Sinistra Ecologia e LIBERTA’”.
Per insegnamento costante del Consiglio di Stato, infatti,”gli artt. 28, 32 e 33, D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, che disciplinano la raccolta delle firme in occasione della presentazione delle liste elettorali, non contengono prescrizioni dettagliate con riferimento alle modalità da seguire e, soprattutto, alle conseguenze sul piano sanzionatorio di eventuali irregolarità, il che non consente di inquadrare i relativi adempimenti formali nella categoria giuridica delle c.d. “forme sostanziali”, dovendosi, invece, fare applicazione del principio di “strumentalità delle forme” nel procedimento elettorale, in cui ha preminente rilievo l’interesse alla stabilità del risultato elettorale (Conferma della sentenza del T.a.r. Calabria – Catanzaro, sez. II, n. 338/2010)” (Cons. Stato, Sez. V, 24 agosto 2010, n. 5925)
1.5 Ma non è tutto.
La Sottocommisione ricusa la lista anche in ragione del fatto che i moduli su cui i sottoscrittori hanno apposto la firma fossero privi del contrassegno di riferimento.
L’assunto è palesemente errato.
Infatti ad una prima sommaria ricognizione dei moduli di sottoscrizione, non v’è chi non veda che il frontespizio di ciascun foglio reca l’indicazione del promotore; vi si legge, testualmente, infatti, che “il promotore della sottoscrizione è Sinistra Ecologia e Libertà” .
In claris non fit interpretatio!
Sul punto non occorre dilungarsi oltre, considerato che appare palese il travisamento dei fatti in cui è incora la Sottocommisione nel deliberare il provvedimento di esclusione.
Si aggiunga, solo, che sempre il frontespizio del modulo informa i sottoscrittori che “i dati compresi nella presente dichiarazione […] saranno utilizzati per le sole finalità di cui al T.U. 16.5.1960 n. 570”, con formulazione di immediata comprensione anche per il soggetto di media  diligenza.
1.6 Né basta.
Ad orientare l’operato della SottoCommisione intimata non è neppure intervenuto il principio ordinamentale, di portata ormai generale, recato dal D.L. 5 marzo 2010 n. 29, di interpretazione autentica del degli art. 9 e 10 della legge 17 febbraio 1968 n. 108, che all’art. 1 prevede “Il primo comma dell’articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, si interpreta nel senso che il rispetto dei termini orari di presentazione delle liste si considera assolto quando, entro gli stessi, i delegati incaricati della presentazione delle liste, muniti della prescritta documentazione, abbiano fatto ingresso nei locali del Tribunale. La presenza entro il termine di legge nei locali del Tribunale dei delegati può essere provata con ogni mezzo idoneo.
2.  Il terzo comma dell’articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, si interpreta nel senso che le firme si considerano valide anche se l’autenticazione non risulti corredata da tutti gli elementi richiesti dall’articolo 21, comma 2, ultima parte, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché tali dati siano comunque desumibili in modo univoco da altri elementi presenti nella documentazione prodotta.    
* * * * *
Il ricorso è fondato e verrà certamente accolto.
Nelle more della decisione del ricorso, però, si appalesa necessaria una misura cautelare che disponga l’ammissione con riserva alla consultazione elettorale, già fissata per il 15 e 16 maggio 2011, della lista di candidati alla carica di consigliere comunale denominata “Sinistra Ecologia e Libertà”, così scongiurando il verificarsi di una lunga serie di pregiudizi gravi ed irreparabili per i ricorrenti, la cui estromissione ne pregiudicherebbe – in materia non risarcibile per equivalente – il diritto di elettorato passivo, costituzionalmente tutelato (art. 51) e lederebbe l’altrettanto fondamentale principio di massima partecipazione al procedimento elettorale, espressione dei diritti fondamentali previsti dagli artt. 48 e 51 Cost. (ex multis, T.A.R. Lombardia-Brescia, n. 1112/2004 e T.A.R. Sicilia-Catania, Sez. II, n. 1854/2003, cit.).
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Il ricorso presenta caratteri di assoluta urgenza, tali da legittimare, in via di autotutela, la revoca o l’annullamento immediato del provvedimento di esclusione.
Allo stato, l’impugnato provvedimento di ricusazione inibisce ai ricorrenti (candidati alla carica di Sindaco del Comune di Taurianova e di consigliere comunale) di partecipare alle successive fasi del procedimento elettorale in corso di svolgimento, a partire dalla fase di assegnazione, mediante sorteggio, del numero progressivo a ciascuna lista ammessa.
Peraltro, una volta esaurite le procedure preliminari, le determinazioni della SottoCommissione elettorale circondariale verranno immediatamente trasmesse al Sindaco per la preparazione del manifesto con le liste dei candidati, da affiggere all’albo pretorio del Comune ed in altri luoghi pubblici, ed al Prefetto, che deve curare la stampa delle schede, nelle quali le liste saranno riportate secondo l’ordine risultato dal sorteggio.
Sin d’ora, quindi, s’invoca l’adozione, di un provvedimento di ammissione della lista “Sinistra Ecologia e Libertà”, idonea a dare effettiva tutela alle legittime istanze dei ricorrenti.
Per questi motivi,
SI CHIEDE
che codesta Commissione Elettorale Circondariale – SottoCommissione Elettorale Circondariale del Comune di Taurianova, previa adozione delle misure cautelari, anche provvisorie, richieste, voglia annullare e/o revocare i provvedimenti impugnati, meglio indicati in epigrafe.
Con la più ampia riserva di adire, ove occorra, tutte le opportune sedi giudiziarie, civili amministrative e penali per la tutela dei diritti e degli interessi.
Giuseppe Parrone

redazione@approdonews.it