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TAURIANOVA (RC), VENERDì 13 DICEMBRE 2024

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Arbitrato contro la reggina, non c’è nulla di cui preoccuparsi Si tratta di un contenzioso, il Coni deve valutare se ha ragione Paloni, procuratore di Bertoncini, Bellomo e Liotti

Arbitrato contro la reggina, non c’è nulla di cui preoccuparsi Si tratta di un contenzioso,   il Coni deve valutare se ha ragione  Paloni, procuratore di Bertoncini, Bellomo e Liotti

Gran parte della stampa calabrese ha presentato l’arbitrato presentato da Paolo Paloni come un dea profundis per i colori amaranto e per il presidente della reggina Luca Gallo. Niente di più vero, si tratta di una semplice richiesta di arbitrato che una persona presenta al Coni. La giustizia sportiva deve valutare se la richiesta del procuratore Paloni è congrua oppure no. In una azienda, non solo di calcio, si tratta dell’ordinaria amministrazione. L’importante non far passare un messaggio distorto che può creare danni all’immagine della società oltre che allo spogliatoio della reggina.

ECCO IL TESTO DEL CONI:

“Il Collegio di Garanzia ha ricevuto due istanze di arbitrato (ex art. 22, comma 2, del Regolamento Agenti Sportivi del CONI) entrambe presentate dalla Football Trade, in persona dell’Agente Sportivo, Amministratore Unico e Legale Rappresentante, con poteri di gestione, sig. Paolo Paloni“. E’ quanto si legge in una nota ufficiale del Collegio di Garanzia del Coni.

Una delle due istanze, “presentata contro la Reggina 1914 s.r.l., in persona del Legale Rappresentante pro tempore, sig. Luca Gallo – si legge ancora – in virtù di tre distinti contratti di rappresentanza, sottoscritti in data 13 luglio 2019, 30 dicembre 2019 e 2 gennaio 2020, affinché la ricorrente curasse gli interessi della predetta Società intimata, prestando la propria opera di rappresentanza, consulenza ed intermediazione in relazione, rispettivamente, al tesseramento dei calciatori Davide Bertoncini, Nicola Bellomo e Daniele Liotti; nonché, in virtù del contratto di mandato, sottoscritto in data 3 ottobre 2020 e valido fino al 10 ottobre 2020 compreso, per l’opera di consulenza/assistenza ed intermediazione, da parte della medesima ricorrente, nelle trattative dirette alla gestione del contratto di prestazione sportiva del calciatore Andrea Marcucci“.