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TAURIANOVA (RC), LUNEDì 06 MAGGIO 2024

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Appello ai 97 sindaci della conferenza metropolitana Da parte del Laboratorio Politico - Patto Civico

Appello ai 97 sindaci della conferenza metropolitana Da parte del Laboratorio Politico - Patto Civico
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Il LP-PC (Laboratorio Politico – Patto Civico), con spirito costruttivo, insieme a numerose altre associazioni della città capoluogo e della ex provincia, ha presentato più di 60 proposte di modifiche della bozza di Statuto della Città metropolitana, che qui si allegano.
Fra di esse quali spiccano le seguenti 5 ritenute “qualificanti” ed essenziali per un effettivo miglioramento del testo:
1) la riformulazione delle indicazioni sulla segretezza (artt. 5.3 e 29.4);
2) l’introduzione dell’obbligatorietà dei pareri e, talora (rinvio al regolamento), della loro natura vincolante (art. 9.8);
3) l’introduzione del bilancio sociale partecipato (art. 9.10);
4) la previsione di un effettivo, e corretto, inizio di procedura per l’elezionediretta del Sindaco e del Consiglio metropolitano (art. 26.3);
5) l’eliminazione delle c.d. societàpartecipate (artt. 34 e 35).
Il LP-PC ha apprezzato che alcune modifiche (salvo errore, 19) alla bozza di Statuto della C.M. richieste siano state recepite dal Consiglio Metropolitano, ma si rammarica profondamente che nessuna delle 5 veramente importanti espressamente segnalate come indispensabili sia stata accolta.
La cosa appare francamente incomprensibile, vista la natura non strettamente politico-partitica ma solo tecnica e migliorativa delle principali proposte di modifica, ispirate a buon senso e a rispetto dei principi costituzionali, non ultimo quello di democraticità.
A malincuore il LP-PC prende atto che proposte fatte da una parte di società civile, nel tentativo di costruire uno “spirito metropolitano”, promuovere e sostenere percorsi di cambiamento ispirato al bene comune,non siano state accolte dal Consiglio metropolitano.
Per questo si appella ora ai 97 Sindaci che – in sede di Conferenza Metropolitana, l’unico organo deputato all’approvazione definitiva – possono ancora porre rimedio a queste gravi carenze, nell’interesse esclusivo dei cittadini delnuovo Ente.
Com’è noto, infatti, il prossimo 29 dicembre la Conferenza si riunirà e dovrà deliberare in merito alla proposta di Statuto. Auspichiamo soprattutto che si riformuli l’attuale, assurdo e contraddittorio art. 26, comma 3, che subordina la previsione dell’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio metropolitani ad una condizione espressamente esclusa dalla legge. Se questa normavenisse approvatadefinitivamente, non solo introdurrebbe una disposizione giuridicamente illegittima, ma due terzi dei cittadini di Reggio metropolitana, quelli che non risiedono nella città capoluogo, sarebbero privati del più elementare diritto in democrazia, quello di votare per i propri rappresentanti.
Confidiamo, pertanto, nella Conferenza metropolitana del prossimo 29 dicembre, che dovrebbe rappresentare, a questo riguardo, le istanze di tutti i cittadini dei 97 Comuni reggini.
I 97 Sindaci, in quest’occasione, si assumono una responsabilità storica che riguarda il futuro assetto di governo del nuovo ente, di cui dovranno rendere conto ai propri elettori.

Osservazioni critiche, ma costruttive e propositive, alla “bozza” di STATUTO della Città Metropolitana di Reggio Calabria

 

Nota esplicativa:

Per evidenti ragioni di opportunità, si tralascia qui di evidenziare gli aspetti sicuramente “positivi” che pure sono presenti in più parti del testo.

Quanto al metodo, sarebbe stato preferibile garantire – per tempo – una maggiore partecipazione popolare (ed in genere della c.d. società civile) all’elaborazione del testo statutario, nel territorio di tutti i 97 Comuni della Città Metropolitana.

Nel merito, non si è rimesso in discussione qui l’impianto generale (quindi le principali scelte) fatte dagli estensori dello Statuto, cosa pure possibile, ma si è preferito proporre soltanto le modifiche ritenute assolutamente necessarie e/o opportune, ai fini del “miglioramento” del testo. In questo senso, èsembrato preferibile, piuttosto, indicare articoli e commi problematici, carenti o non condivisibili, segnalandoin neretto le versioni alternative proposte [per le quali, ove possibile e necessario, sono state riportate – fra parentesiquadre – alcune essenziali motivazioni].

Sono segnate in giallo le pochissime proposte di modifica accolte.

 

 

Art. 1.1:

  • «piùche bimillenaria» [Reggio, infatti, sorge probabilmente 2000 anni prima di Cristo, ma comunque la colonia greca è certamente del VIIIsec. a.C.]
  • «diritto alla ricerca della felicità» [solo questo può essere riconosciuto, come del resto è accaduto in tutte le altre analoghe dichiarazioni] o eventualmente, in alternativa, «diritto al benessere ecosostenibile»

 

Art.1.2:

  • «sviluppo sostenibile» [senza arrivare alla “decrescita felice” di Latouche, le uniche teoriche dello sviluppo accettabili, e riconosciute dall’UE, sono quelle dello sviluppo ecosostenibile]

 

Art. 1.3

  • la virgola dopo metropolitana va tolta

 

Art. 1.4

  • «dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, dalla Convenzione internazionale dei diritti delle persone con disabilità,dalla Carta europea delle autonomie locali, dalla Costituzione ecc.» [l’ordine dei rinvii alle Carte naturalmente va cambiato, dal generale al particolare, vanno eliminate alcune maiuscole e va aggiunta la Carta europea delle autonomie locali, stranamente dimenticata]

 

 

Art.1.5

  • a) aggiungere (se non si vuole anche parlare di «sussidiarietà verticale bidirezionale», ossia dall’alto verso il basso ma anche dal basso verso l’alto) almeno «proporzionalità»
  • b)«promozione dello sviluppo ecosostenibile sul piano civile, ecc.» [al solito, il tipo di sviluppo va precisato]
  • d) «minoranze linguistiche, soprattutto grecaniche, presenti sul territorio» [vista anche la presenza di una specifica “zona omogena grecanica”]
  • e) «imparzialità, trasparenza, ecc.» [perché dimenticare l’imparzialità?]
  • h) «il diritto/dovere del lavoro» [il lavoro, in sé, non è un principio]
  • i) «il rispetto della legalità» [v. sopra]
  • J) «la promozione della multiculturalità e dell’integrazione ecc.» [v. sopra]

 

Art.3.1 e 2

  • «La Città metropolitana ha un proprio stemma, gonfalone e sigillo recante lo stemma, stabiliti ecc.» [è preferibile accorpare i commi 1 e 2, onde regolamentare unitariamente tutto]

 

Art.4.2

  • dopo metropolitana va aggiunto:«, sulla base di un apposito regolamento approvato dal Consiglio metropolitano»[una disciplina normativa è indispensabile]

 

Art.5.3

  • Il comma andrebbe del tutto cassato: non si vede, infatti, in quali casi un organo pubblico “locale” può mantenere, sia pure provvisoriamente, la “segretezza” su documenti, delibere e/o informazioni di rilevanza pubblica. Ove, incomprensibilmente si decidesse di mantenerlo, va almeno corretto con «…solo nei casi e nelle forme previste dalla legge» [eliminando la deroga alla trasparenza attraverso il rinvio, pericoloso, ai “regolamenti” che certo non potrebbero dire nulla di più, in merito, di ciò che dice la legge]

 

Art. 6.1

  • va aggiunto alla fine «, l’utilizzo di formati accessibili ai disabili e permettendo la partecipazione dei cittadini di tutti i Comuni della Città metropolitana alle informazioni e ai servizi connessi» [primo “fine”resta quello della partecipazione].

 

Art.9.2

  • va corretto «domiciliati negli stessi Comuni» [per ragioni di forma]

 

Art. 9.3

  • alla fine va aggiunto «che preveda, in tutti i casi in cui è possibile, anche forme di partecipazione onlinealle attività dell’amministrazione»

 

Art. 9.4

  • dopo referendum popolare va precisato «consultivo, abrogativo e propositivo»[è bene precisare subito le opzioni praticabili]

 

Art. 9.8

  • dopo pareri va precisato «obbligatori». Alla fine va aggiunto: «Il Regolamento disciplina i casi in cui il parere, oltre che obbligatorio, è vincolante. Il regolamento indica le forme e le modalità di scelta dei componenti delle consulte, affinché essi siano effettivamente rappresentativi delle realtà di settore». [il successivo comma 9 esclude meccanismi ostruzionistici legati all’“obbligatorietà” del parere. Il rinvio al regolamento per la determinazione dei casi in cui il parere è anche “vincolante” attenua la portata della prescrizione, che però è necessaria esattamente come il riferimento alla rappresentatività]

 

Art.9.10

  • dopo “amministrazione” va inserito «e adotta un bilancio sociale partecipato»

 

Art. 10.1

  1. aggiungere, dopo culturale, «sostenibile».
  2. Il testo sarebbe migliore nella seguente versione:«sviluppo strategico del territorio, che privilegi strutture e reti di collegamento, attraverso una pianificazione integrata della vita urbana – ambientale, economica, sociale e culturale – volta a promuovere l’istruzione, lo sviluppo economico, l’inclusione sociale (che in particolare tenga conto dei disabili) e la protezione ambientale, la collaborazione partenariale tra cittadini, società civile, economia locale e i diversi livelli amministrativi»
  3. Il testo sarebbe migliore nella seguente versione: «la tutela dei diritti dei giovani, degli anziani, dei disoccupati, dei disabili, dei migranti ed in genere delle persone appartenenti alle fasce sociali più deboli, nonché la valorizzazione dell’infanzia e della famiglia»[si può ritenere parzialmente accolta la richiesta di espressa protezione «dell’infanzia» per la seguente formula approvata dal C.M.: «con particolare riguardo alle famiglie numerose»]

 

Art. 12

  • va aggiunto il seguente comma 3:

«3.Il Piano strategico sarà realizzato raccogliendo le indicazioni provenienti dalla partecipazione dei principali soggetti istituzionali, sociali, economici e culturali della Città metropolitana, intorno ad una prospettiva strategica di crescita e individuando concreti percorsi per la sua attuazione».

 

Art. 13.1

  • aggiungere «…caratterizzato da livelli avanzati di partecipazione e governance».

 

Art. 13.2

aggiungere dopo obiettivo«dell’equità sociale e…»e, alla fine, dopo archeologici, «con particolare attenzione alle identità culturali locali, ai limiti delle risorse naturali e ai rischi ambientali»

 

Art. 15.1

  • dopo “mobilità” va inserito: «, tenendo conto in particolare delle persone disabili,» e dopo “collegamento” va inserito«adeguato»

 

Art. 15.2

  • va aggiunto alla fine del comma:«A tal fine, in armonia con la legislazione vigente, valorizza in particolare l’aeroporto dello Stretto “Tito Minniti”, realizzando – in accordo con l’ente gestore e le autorità competenti – interventi volti a garantire all’infrastruttura un ruolo centrale nell’area mediterranea attraverso la promozione di collegamenti nazionali ed internazionali»

 

Art. 15.6

  • va aggiunto dopo competitivo:«, e fruibile da tutti i cittadini,»

 

 

Art.16.2, lett. e)

  • dopo “favorisce” va inserito «la cooperazione sociale e il volontariato ecc.»

 

Art. 16.3

  • va aggiuntodopo prodotti «naturali locali (bergamotto, gelsomino, olio, vino, annone, ecc.) e lavorazioni connesse. Promuove ogni bene (seta, lavorazioni in legno, terracotte, ecc.) e servizi ecc.»

 

Art. 17

  • dopo la lettera b) va inserita la seguente nuova lettera «c) promuove l’uso di strumenti avanzati di pianificazione e mitigazione dei rischi naturali – in particolare del rischio sismico – che costituiscono carattere precipuo del territorio, attraverso una rete di protezione civile adeguata e riconoscendo il forte legame tra la attenta prevenzione degli stessi e la sostenibilità dello sviluppo»

[ovviamente vanno riformulate di conseguenza le altre lettere dell’addenda]

  • all’attuale lettera g) va aggiunto, dopo riconversione urbana, «alla luce della ricordata esigenza di prevenzione del rischio sismico»

 

Art. 18.1

  • dopo “assicurare” va inserito «il pluralismo educativo e»

 

Art. 18.2

  • dopo “promuovere”, va aggiunto «, con attenzione alle esigenze dei disabili»

 

Art. 18.3

  • va aggiunto alla fine del comma: «, evitando sprechi, diseconomie di scala e favorendo il trasporto scolastico metropolitano»

Art.19

  • va aggiunto il seguente comma 2:«Nel rispetto della legge statale, la Città metropolitana si dota di un regolamento, approvato a maggioranza del Consiglio metropolitano, che disciplina l’unione e fusione dei Comuni. Su ogni unione o fusione la Conferenza metropolitana, appositamente convocata, esprime un parere obbligatorio, approvato a maggioranza dei componenti, ma non vincolante».

 

 

Art. 19

  • Va aggiunto un terzo comma 3: «3. Al fine di monitorare, coordinare e accompagnare i 97 Comuni sui programmi e progetti comunitari, la Città metropolitana istituisce una “cabina di regia centralizzata”, che rafforzi la Capacitybuilding e professionalizzi le competenze dei funzionari delle pubbliche amministrazioni locali, in applicazione dello strumento ITI (investimenti territoriali integrati)»

 

Art. 20.1

  • dopo “ogni forma di” va:«lavoro illegale e…»
  • va aggiunto un secondo comma: «2. La Città metropolitana favorisce, nel rispetto delle leggi vigenti, il cooperativismo, il lavoro giovanile e il lavoro femminile. Nel quadro di un welfaregenerativo che coinvolga tutti i residenti nella fruizione e nella prestazione di servizi socialmente utili, promuove il lavoro dei cittadini extracomunitari presenti sul suo territorio»

 

Art.21

  • la lettera a) va meglio formulata come segue. Dopo patrimonio va: «storico, archeologico, bibliotecario ed archivistico…»
  • nella lettera d) dopo “promozione turistica” va inserito: «specialmente del turismo culturale»

 

Art. 22.1

  • va aggiunto alla fine del comma «e delle indicazioni fornite dal presente Statuto nell’art. 16.3»

 

Art. 24.2

  • dopo metropolitana va aggiunto: «, con apposito regolamento approvato dal Consiglio metropolitano,»

 

Art. 26.3

  • [Il testo è, a voler essere generosi, giuridicamente incomprensibile.

Se si intendeva dire che effettivamente il Sindaco e il Consiglio metropolitano vanno eletti direttamente, come si fa nella prima parte, c’è un “non” di troppo: si tratterebbe di una svista grave. Dovrebbe dirsi «prevedendosi la divisione del Comune capoluogo in più Comuni», perché è questa la “condizione” prevista dalla legge. Se così fosse la disposizione sarebbe comunque errata e da correggere.

Se invece si intendeva dire – come parrebbe – che il Sindaco e il Consiglio metropolitano vanno eletti direttamente “a condizione che” non ci sia la divisione del Comune capoluogo in più Comuni, allora è del tutto illogico parlare di «elezione a suffragio universale ai sensi dell’art. 1, comma 22 della L. n. 56/2014», ossia della legge Delrio. Tale legge prevede, infatti, espressamente la divisione in più Comuni del Comune capoluogo. La contraddizione è evidente: il testo dice una cosa ed il suo esatto contrario. La disposizione appare clamorosamente contraddittoria [con sé stessa, rinviando paradossalmente a una legge che… vuole derogare, e persino con il comma 4 dell’art. 1 dello Statuto, il quale dispone che la Città Metropolitana è ente territoriale di area vasta dotato di autonomia normativa … secondo i princìpi fissati, tra l’altro, dalle leggi (a maggior ragione dalla legge Delrio)] e illegittima, perché appunto contralegem.

Rebus sic stantibus, pare difficile qualificare la Città Metropolitana di Reggio Calabria come ente effettivamente rappresentativo «della comunità locale e delle persone che vivono sul territorio dei Comuni che ne fanno parte» (comma 2 dell’art. 1 dello Statuto). Ma neppure si può parlare di “rappresentatività indiretta, o di secondo grado, perché se tale qualificazione potrebbe essere valida per il rapporto tra il Sindaco metropolitano ed i cittadini del Comune capoluogo, non certo vale per i cittadini (il doppio di quelli residenti a Reggio) degli altri Comuni ricadenti nel territorio metropolitano, i quali – per dar vita ad una elezione di II grado – almeno dovrebbero votare per un organo che “sceglie” il Sindaco. Invece semplicemente “non” votano.

Si si desidera l’elezione diretta non si devono “prendere in giro” i cittadini della C.M. parlando – senza alcun senso logico-giuridico – di elezione a suffragio universale diretto subordinato a una condizione impossibile! Se invece la si vuole davvero bisogna adottare un testo simile a quello che segue:

«Il Sindaco ed il Consiglio Metropolitano sono eletti a suffragio universale da parte di tutti i cittadini maggiorenni residenti nei Comuni della Città Metropolitana, ai sensi dell’art. 1 comma 22, della L. n. 56/2014. A tal fine, in attesa della legge elettorale dello Stato, il Comune capoluogo si impegna a deliberare – ai sensi dell’art. 6, comma 4, del T.U. entro la data di indizione delle prossime lezioni – ad articolare il territorio del Comune capoluogo in più Comuni, sottoponendo tale articolazione a referendum dei cittadini della città metropolitana e promuovendo un disegno di legge regionale in merito».Defacto, basterebbe promuovere la creazione anche solo di un altro piccolo comune periferico (uno dei tanti centri urbani assorbiti nella “grande Reggio”, il cui Comune arriva per superfice fino a Tre aie). Tutti i cittadini dei 97 Comuni della C.M., infatti, hanno tutto l’interesse ad approvare con referendum tale minima articolazione territoriale, in quanto “condizione” inderogabile richiesta dalla legge per fruire del diritto di voto diretto del Sindaco e del Consiglio metropolitano]

 

Art. 27.2

  • lettera i) va precisato dopo consiglieri «metropolitani»

 

Art. 29.4 va eliminato per le stesse ragioni indicate nel caso dell’art. 5.3

 

Art. 29.5 il primo rigo, che comunque andrebbe concluso con un punto, è oscuro: che vuol dire, per esempio, garanzia?

 

 

Art. 29.7

  • dopo Conferenza metropolitana, va aggiunto: «, che delibera a maggioranza dei suoi componenti»[è necessario indicare un quorum]

 

Art. 29.8

  • va sostituito “può” con «deve» [la presenza del/i rappresentante/i della/e area/e interessate, infatti, è il minimo: trattasi un atto dovuto]

 

Art. 31.4

  • dopo “hanno diritto” va aggiunto «solo»

 

Titolo V

Artt. 34 e 35

[l’intero titolo andrebbe eliminato (o, nella peggiore delle ipotesi, ripensato). Il favorper gli enti strumentali e le società partecipate lascia a dir poco perplessi. Il Parlamento negli ultimi anni ha, come si sa, emesso norme che vanno in senso diametralmente opposto rispetto ai princìpi dettati in subiecta materia dallo Statuto della città metropolitana d Reggio Calabria. Si è preso atto, in buona sostanza, del fatto che gli enti strumentali e le partecipazioni degli enti pubblici in società di servizi private hanno dato luogo ad inefficienze ed implementato il debito pubblico, cresciuto vertiginosamente negli ultimi anni, tant’è che si era proposto di razionalizzare il settore delle partecipate, attraverso la soppressione degli enti in disavanzo economico ovvero in liquidazione. Non sembra che questi articoli dello Statuto della città metropolitana vadano nella direzione auspicata. Peraltro, le società partecipate e gli enti strumentali sono diventati centri di clientela politica perché, pur essendo a direzione politica, sono enti di diritto privato (il personale viene assunto mediante chiamata diretta e non mediante concorso). I rappresentanti legali di tali enti sono di nomina politica. In questa direzione va senz’altro la norma che prevede la nomina da parte del Sindaco Metropolitano dei rappresentanti della città metropolitana presso tali enti, sulla base di criteri generali non meglio definiti e modalità parimenti non stabilite (forse sarebbe stato opportuno prevedere criteri oggettivi per non lasciare spazio alla discrezionalità del decisore politico) da parte del Consiglio metropolitano]

Francamente non sembra di poter dire che la semplice modifica apportata dal CM nel comma 1, dove si dice: «Nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia…», sia sufficiente a considerare accolta l’istanza dl LP-PC.

 

Art.36

  • fra i numerosi principi invocati va aggiunto «imparzialità»

 

Art. 37.3

  • dopo “nomina” va aggiunto: «con il parere positivo della maggioranza dei componenti del Consiglio metropolitano» [per quanto debba esistere un rapporto fiduciario fra Sindaco e Direttore Generale, è necessario che quest’ultimo sia “gradito” ai rappresentanti eletti di “tutta” la C.M.]

 

Art.38.1

  • dopo Sindaco metropolitano, va aggiunto: «, anche in esecuzione di delibere assunte dal Consiglio metropolitano,»

 

Art. 39.1

  • dopo integrazione va subito aggiunto: «giuridica, ecc…»

 

 

Art.39.3

  • dopo Conferenza metropolitana, va aggiunto: «, che esprime parere obbligatorio deliberato a maggioranza dei suoi componenti e con il consenso dei sindaci delle aree interessate, che dovranno preventivamente consultare le rispettive comunità. Ove la Conferenza metropolitana non raggiunga la maggioranza richiesta e/o non ottenga il consenso dei sindaci delle aree interessate, le zone omogenee saranno solo tre: l’area del Capoluogo, l’area della Piana e l’area della Locride. In questo caso, il Consiglio metropolitano deciderà autonomamente, a maggioranza dei suoi componenti, quali Comuni faranno parte delle tre zone».

 

Art.40.5

  • dopo “viceversa” va messa una virgola

 

Art. 40.8

  • va aggiunto, alla fine del comma: «Nel caso di gravi carenze o violazioni di legge nell’esercizio delle funzioni da parte delle zone omogenee e/o dei Comuni e delle Unioni di Comuni, Il Sindaco della Città metropolitana può, sentito il Consiglio metropolitano, nominare protempore commissari ad acta»