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TAURIANOVA (RC), MARTEDì 30 APRILE 2024

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In vigore il nuovo “Decreto Covid”, obbligo di vaccinazione per gli over 50. Cosa c’è da sapere? Nuove norme per lavoro e scuola e sanzioni per chi non si vaccina con il secondo booster. All'interno il testo del decreto

In vigore il nuovo “Decreto Covid”, obbligo di vaccinazione per gli over 50. Cosa c’è da sapere? Nuove norme per lavoro e scuola e sanzioni per chi non si vaccina con il secondo booster. All'interno il testo del decreto

Pubblicato il nuovo “Decreto Covid” del 5 Gennaio 2022 nella GU del 7 gennaio in cui introduce misure urgenti per fronteggiare l’emergenza pandemica.
La parte più interessante del decreto e che sta creando una serie di polemiche riguarda l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni, lavoratori e non solo
In quanto tale obbligo impone agli over 50 dal 15 gennaio 2022, di al lavoro solo se immunizzati o guariti dal Covid. Oltre alla questione che fa molto discutere sul rientro a scuola.

Obbligo vaccini per gli over 50

Il Decreto introduce l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni. Per i lavoratori pubblici e privati che abbiano compiuto 50 anni di età sarà necessario il Green Pass Rafforzato (Super Green Pass) per l’accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio 2022.
L’obbligo vaccinale anti Covid 19 si applica a tutti i residenti in Italia, “anche cittadini europei e stranieri”, che abbiano compiuto il 50° anno di età. Sono esentati i casi di “accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore”.

Lavoratori over 50

A partire dal 15 febbraio i lavoratori pubblici e privati (compresi i lavoratori in ambito giudiziario e i magistrati) che hanno compiuto 50 anni dovranno esibire il Super Green Pass per andare a lavoro. Parliamo cioè del certificato di vaccinazione o di guarigione da Covid. E comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata in ambito pubblico, “non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento”.

Sanzioni

Il Decreto Legge stabilisce in merito all’obbligo vaccinale per gli over 50, sanzioni da 100 a 3.000 euro per chi, pur avendo l’obbligo, non si vaccina.
100 euro per coloro che non si sottopongono alle somministrazioni pur essendo obbligati (perché di età uguale o superiore ai 50 anni). A irrogare la sanzione sarà l’Agenzia delle Entrate per conto del Ministero della Salute. Tale sanzione vale per i soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario o che non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute. Inoltre, la sanzione da 100 euro viene irrogata anche a coloro che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi previsti dal Decreto Riaperture, ovvero sei mesi;
sospensione dal lavoro, senza retribuzione, se l’obbligato al vaccino che non rispetta tale obbligo è un lavoratore. Nelle imprese, infatti, dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi. Tale sostituzione è rinnovabile fino al 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso. I datori di lavoro dunque, possono applicare le norme e le sanzioni previste dagli ultimi decreti emergenziali, come spiegati in questo articolo;
sanzione da 600 a 1500 euro, oltre alle conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore, se l’obbligato al vaccino è colto sul luogo di lavoro senza Green Pass Rafforzato (Super Green Pass che si ottiene dunque, da vaccinazione o da guarigione). In caso di reiterata violazione la sanzione è raddoppiata. Tali sanzione è irrogata dal Prefetto competente.
Introdotto dal provvedimento l’obbligo vaccinale senza limiti d’età (cioè non solo per chi ha più di 50 anni) per il personale universitario. Stesso discorso anche per quello delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per quello degli Istituti tecnici superiori.
Mentre fino al 31 marzo 2022 bisognerà essere in possesso del Green Pass base per poter accedere ai “servizi alla persona” (come ad esempio il parrucchiere) ma anche per entrare nei “pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali”. Serve il Green Pass base anche per poter svolgere colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori. Nessun obbligo Green Pass base però per l’accesso alle attività necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona (es. supermercati, farmacie).

Scuole

Elementari: “in presenza di un caso di positività nella classe”, si applica “la sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi al momento di presa di conoscenza del caso di positività e “da ripetersi dopo 5 giorni“. Mentre in presenza di almeno due casi di positività nella classe si applica la didattica digitale integrata (DAD) per la durata di dieci giorni. Nelle scuole dell’infanzia e per i servizi educativi per l’infanzia con un caso di positività si applica al gruppo classe o alla sezione la sospensione delle attività, per una durata di dieci giorni.

Medie e superiori: fino a un caso di positività nella stessa classe nelle scuole medie e superiori è prevista l’auto-sorveglianza e l’uso, in aula, delle mascherine FFP2. Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto sorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe. Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per 10 giorni.

Scarica il nuovo decreto Covid:

decreto-legge-7-gennaio-2022-n-1