Sospesa licenza a un circolo privato in Calabria perché frequentato da soggetti condannati per gravi reati

banner bcc calabria

banner bcc calabria

Il Questore della provincia di Catanzaro, a seguito della proposta avanzata dalla Stazione Carabinieri di Girifalco e della successiva attività istruttoria espletata dall’Ufficio Licenze della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza, ha adottato un provvedimento di sospensione di 20 giorni – ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S. – della licenza di somministrazione alimenti e bevande di un circolo privato ubicato nel centro cittadino del Comune di Girifalco.

Il circolo, teatro nel recente passato anche di episodi di violenza, si è rivelato attraverso i controlli dell’Arma dei Carabinieri, abituale centro di aggregazione di soggetti condannati – anche per reati di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, reati contro la persona, il patrimonio, la Pubblica Amministrazione e in materia di armi e stupefacenti – e di documentata pericolosità sociale. Dette circostanze, di comprovato rilievo sotto il profilo del pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica nonché l’allarme sociale creatosi, hanno determinato l’indispensabilità dell’adozione del siffatto provvedimento preventivo finalizzato a scongiurare il consolidarsi o il reiterarsi di situazioni che possano agevolare reati o, comunque, turbare gravemente la tranquillità pubblica e tutelare anche la tranquillità di tutti gli avventori dell’attività ricreativa.

L’articolo 100 del TULPS stabilisce che il Questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini e che, qualora si ripetano i fatti che hanno determinato la sospensione, la licenza può essere revocata.

Si tratta di un potere discrezionale oggettivo che valuta non solo la pericolosità effettivamente riscontrata, bensì anche elementi solo potenzialmente idonei a far concludere la pericolosità per la collettività, per l’ordine pubblico ed il buon costume assumendo, quindi, una funzione preventiva finalizzata ad evitare situazioni di pericolo. Pertanto, non è necessario che i disordini si siano effettivamente verificati, basta una situazione di pericolo potenziale ed oggettivo per legittimare l’adozione di simili provvedimenti, sempre suffragati da specifica attività di polizia giudiziaria.

Il potere del Questore di sospendere la licenza di un pubblico esercizio ai sensi dell’art. 100 del R.D. n. 773 del 1931 non si correla, sanzionando eventuali omissioni, alla possibilità, più o meno effettiva, del titolare di un pubblico esercizio di conoscere la pericolosità dei clienti o i loro precedenti penali o di impedire agli stessi di soffermarsi presso il proprio locale, ma si collega alla esigenza obiettiva di tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini e la pubblica moralità, indipendentemente da ogni responsabilità dell’esercente, venendo precipuamente in rilievo, nella ratio del legislatore, l’effetto dissuasivo sui soggetti indesiderati, i quali, da un lato sono privati di un luogo di abituale aggregazione e, dall’altro, sono resi avvertiti della circostanza che la loro presenza in detto luogo è oggetto di attenzione da parte delle Autorità preposte.

La Squadra della Polizia Amministrativa proseguirà, su input del Questore, i servizi di controllo su tutto il territorio provinciale degli esercizi commerciali, finalizzati a verificare la correttezza nella conduzione di tali attività e a riscontrare eventuali irregolarità amministrative e penali.