Sky ECC, il Gup di Catanzaro respinge tutte le eccezioni della difesa: utilizzabili le chat criptate acquisite dalla Francia
Ott 29, 2026 - redazione
Le conversazioni estratte dalla piattaforma criptata Sky ECC restano pienamente utilizzabili nel processo. Con una articolata ordinanza di dieci pagine, letta all’udienza del 28 ottobre 2026, il Gup del Tribunale di Catanzaro, Marilena Sculco, ha rigettato tutte le richieste avanzate dalle difese che puntavano a mettere in discussione la validità e l’utilizzabilità delle chat acquisite attraverso la cooperazione giudiziaria internazionale con la Francia. [Ordinanza | PDF]
La decisione rappresenta un passaggio di particolare rilievo nel procedimento, poiché affronta nel merito uno dei temi più dibattuti negli ultimi anni nelle inchieste contro la criminalità organizzata basate sull’utilizzo dei cosiddetti “criptofonini”, sistemi di comunicazione ritenuti particolarmente sicuri e utilizzati da organizzazioni criminali per sfuggire alle tradizionali attività investigative. [Ordinanza | PDF]
Le richieste della difesa
I difensori avevano sollecitato l’emissione di nuovi Ordini europei di indagine (OEI) per verificare se gli imputati fossero stati informati delle decisioni adottate dalle autorità francesi e se avessero avuto accesso a rimedi giurisdizionali effettivi nello Stato di esecuzione. Era stata inoltre chiesta la conservazione e l’acquisizione di una vasta mole di documentazione tecnica, tra cui file PCAP, log informatici, hash, chiavi di decifrazione, algoritmi utilizzati per la decrittazione, dati grezzi e copie forensi dei server Sky ECC. In via subordinata veniva domandata l’espunzione dal fascicolo di tutte le conversazioni provenienti dalla piattaforma criptata, ritenute inutilizzabili. [Ordinanza | PDF]
Le difese avevano sostenuto che il materiale trasmesso dalla Francia non consentisse una verifica completa dell’intera catena tecnica di acquisizione e decrittazione dei dati e avevano evidenziato criticità emerse da consulenze tecniche riguardanti duplicazioni di messaggi, differenze tra esportazioni successive dei dati e variazioni di alcuni identificativi presenti nei dataset. [Ordinanza | PDF]
Il richiamo alla giurisprudenza europea e nazionale
Nel motivare il rigetto delle eccezioni, il giudice ha richiamato le recenti pronunce delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le sentenze “Gjuzi” e “Giorgi” del 2024, secondo cui le comunicazioni criptate già acquisite e decrittate da un’autorità giudiziaria straniera possono essere trasmesse e utilizzate nei procedimenti italiani attraverso lo strumento dell’Ordine europeo di indagine. [Ordinanza | PDF]
L’ordinanza richiama inoltre la sentenza della Grande Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea nel caso EncroChat (causa C-670/22), che ha distinto nettamente tra il procedimento di raccolta della prova nello Stato estero e quello di trasmissione allo Stato richiedente, affermando che l’utilizzabilità della prova deve essere valutata attraverso una verifica concreta dell’effettività del diritto di difesa e non sulla base di presunte irregolarità astratte. [Ordinanza | PDF]
Secondo il Gup, non basta ipotizzare genericamente possibili alterazioni o manipolazioni dei dati: è necessario indicare elementi concreti, specifici e verificabili che dimostrino una reale compromissione dell’integrità della prova. [Ordinanza | PDF]
La documentazione tecnica acquisita
Uno dei passaggi centrali dell’ordinanza riguarda l’esame della documentazione trasmessa tramite Eurojust dalle autorità francesi e olandesi. Il giudice evidenzia come tale documentazione descriva dettagliatamente l’esistenza dei file PCAP, le modalità di trasferimento dei dati, i controlli effettuati mediante algoritmi hash SHA2-256, i confronti realizzati tra Francia, Belgio e Paesi Bassi, le procedure di verifica dell’integrità dei dati, l’utilizzo dei software Toolbox e Hansken, nonché le validazioni effettuate dal Netherlands Forensic Institute. [Ordinanza | PDF]
Secondo il Tribunale, questi elementi dimostrano che non può sostenersi l’assenza di una documentata catena di custodia dei dati né la mancanza di controlli di integrità sul materiale acquisito. [Ordinanza | PDF]
Le criticità evidenziate dai consulenti
L’ordinanza affronta dettagliatamente anche le osservazioni formulate dai consulenti delle difese. Pur riconoscendo la presenza di alcune anomalie tecniche, come duplicazioni di messaggi, differenti valori del campo “ingest_date”, variazioni di identificativi e differenze tra esportazioni successive, il giudice osserva che tali rilievi non dimostrano in alcun modo che il contenuto dei messaggi sia stato alterato, che conversazioni appartenenti a soggetti diversi siano state confuse o che siano stati creati messaggi inesistenti. [Ordinanza | PDF]
Nell’ordinanza si evidenzia inoltre come non siano state individuate discrepanze testuali tra diverse versioni dello stesso messaggio, né errori specifici nell’attribuzione delle conversazioni ai singoli utenti, né alterazioni dei dati tali da incidere sulla ricostruzione dei fatti contestati. [Ordinanza | PDF]
Nessuna prova di violazione del diritto di difesa
Particolare rilievo assume la valutazione sul diritto di difesa. Il giudice osserva che gli imputati hanno avuto piena conoscenza delle conversazioni contestate, hanno potuto esaminare i dataset trasmessi, nominare consulenti tecnici, depositare relazioni specialistiche, analizzare la documentazione proveniente da Eurojust e formulare osservazioni sulle tecniche di acquisizione, decrittazione e conservazione dei dati. [Ordinanza | PDF]
Per il Gup, dunque, non risulta dimostrato alcun concreto pregiudizio all’esercizio del contraddittorio. Le difese, infatti, hanno potuto contestare la prova sotto ogni profilo ritenuto rilevante, pur non avendo accesso ad alcuni aspetti tecnici coperti da segreto o non integralmente divulgati. [Ordinanza | PDF]
Il rifiuto francese dell’OEI
L’ordinanza prende in esame anche la nota dell’11 settembre 2026 della Procura nazionale francese per la criminalità organizzata, che aveva respinto una richiesta di conservazione ulteriore della documentazione Sky ECC formulata in un procedimento connesso denominato “Ostro”. Secondo il giudice, tale rifiuto non dimostra affatto la distruzione o l’indisponibilità del materiale probatorio, ma è stato motivato esclusivamente dall’assenza di un concreto rischio di dispersione o alterazione dei dati, considerato che il fascicolo francese risulta ancora pendente davanti alla Corte d’Assise di Parigi. [Ordinanza | PDF]
La decisione finale
Alla luce dell’intero quadro normativo, delle pronunce della Corte di Giustizia europea, della Corte EDU e della più recente giurisprudenza di legittimità italiana, il Tribunale ha concluso che non sussistono i presupposti né per l’espunzione delle conversazioni Sky ECC né per ulteriori approfondimenti istruttori richiesti dalle difese. [Ordinanza | PDF]
Con il provvedimento il Gup ha quindi rigettato la richiesta di emissione di nuovi Ordini europei d’indagine, ha respinto la domanda di acquisizione integrale dei dati grezzi e della documentazione tecnica richiesta dalle difese, ha dichiarato infondate le eccezioni di inutilizzabilità delle chat e ha disposto la prosecuzione del procedimento. [Ordinanza | PDF]
La decisione si inserisce nel consolidato orientamento giurisprudenziale che, negli ultimi anni, ha riconosciuto piena validità processuale alle comunicazioni criptate provenienti dalle piattaforme Sky ECC ed EncroChat, purché non emergano elementi concreti e specifici idonei a dimostrarne l’alterazione o la lesione effettiva dei diritti fondamentali della difesa. [Ordinanza | PDF]



