Scarcerato Antonio Manfredi, ha dimostrato la volontà di allontanarsi da certe logiche criminali e dai connessi affari illeciti
Difeso dall'avv. Guido ContestabileMar 13, 2026 - redazione
l giudice, dott.ssa Arianna Roccia, decidendo sull’istanza di sostituzione della misura cautelare in atto nei
confronti di MANFREDI Antonio avanzata dalla difesa; rilevato che in sede di interrogatorio di garanzia l’indagato ha inteso rispondere e ha ammesso l’addebito a lui contestato al capo 5), chiarendo di
aver avuto la necessità di confrontarsi con il padre e il fratello a seguito di una lite che aveva avuto con altro detenuto; rilevato, di contro, che il MANFREDI ha negato di aver avuto la disponibilità di un telefono cellulare dopo essere stato trasferito dalla C.C. di Rovigo ad altra C.C.; considerato che, sulla scorta di tali dichiarazioni, i difensori hanno chiesto la rimeditazione del quadro indiziario sia con riferimento alla contestazione di cui al capo 6, che con riguardo alla contestata aggravante di cui all’art. 416 bis.1 c.p., evidenziando, sotto il primo degli indicati profili, che se per un verso è emersa l’attivazione dei familiari per dotare nuovamente il MANFREDI di un dispositivo cellulare in carcere, per altro verso non vi sia
prova che detto impegno si sia poi concretizzato, nonché, quanto al secondo profilo, che non vi è alcuna prova che l’indagato abbia raccolto e messo in pratica i suggerimenti forniti dal padre nel corso della telefonata intercettata (suggerimenti implicanti la spendita del nome suo e della consorteria mafiosa
di riferimento per intessere alleanze e accrescerne l’influenza); ritenuto che i rilievi difensivi siano pienamente condivisibili e aderenti alle emergenze investigative in atti; ritenuto, dunque, che si impone una rivisitazione delle valutazioni operate in sede di emissione dell’ordinanza, tale per cui va esclusa la gravità indiziaria tanto con riferimento al capo 6, quanto alla circostanza aggravante di cui
all’art. 416 bis.1 c.p. (che effettivamente si attaglia alle sole condotte poste in essere dal padre e dal fratello del prevenuto); evidenziato, altresì, che, per come emerso nel contradittorio, successivamente ai fatti contestati e alla scarcerazione, l’indagato ha trovato lavoro come tappezziere, così dimostrando la volontà di allontanarsi da certe logiche criminali e dai connessi affari illeciti; ritenuto che così ridimensionato il quadro indiziario e cautelare non si ravvisano i presupposti applicativi di una misura cautelare, non sussistendo esigenze cautelari dotate del crisma dell’attualità; Per questi motivi è stata revocata la misura cautelare in atto in relazione al capo 6 per insussistenza della
gravità indiziaria; revoca, previa esclusione dell’aggravante di cui all’art. 416 bis.1 c.p., la misura
cautelare in atto in relazione al capo 5 per insussistenza di esigenze cautelari; Dispone l’immediata scarcerazione di MANFREDI Antonio.




