“Leone e Natale Bruzzaniti non sono imputati nei processi Assedio e Roma Diabolika”. La difesa interviene: “Basta processi mediatici fondati sul cognome”
Ott 06, 2026 - redazione
L’Avv. Guendalina Chiesi, difensore di fiducia di Leone e Natale Bruzzaniti, interviene a seguito della pubblicazione dell’articolo del Corriere della Calabria del 5 ottobre 2026, dal titolo “’Ndrangheta, l’«alleanza strategica» tra Bruzzaniti e Senese. Da Bova Marina a Roma per gli affari nel fotovoltaico”, ritenendo necessario ristabilire alcuni dati essenziali sulla reale posizione personale e processuale dei propri assistiti. «È necessario distinguere ciò che compare all’interno di una ricostruzione investigativa dalla posizione processuale effettivamente rivestita dalle persone menzionate. Natale Bruzzaniti e Leone Bruzzaniti non sono imputati nei processi attualmente pendenti dinanzi al Tribunale di Roma denominati “Assedio” e “Roma Diabolika”, non sono destinatari delle relative ordinanze cautelari e non hanno ricevuto alcun avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis c.p.p. in relazione ai fatti oggi riproposti dalla stampa», precisa l’Avv. Chiesi.
Il nucleo della vicenda risale a una conversazione intercettata il 2 maggio 2019, successivamente richiamata nell’ordinanza Roma Diabolika attraverso materiale proveniente dall’attività investigativa Assedio. Secondo la ricostruzione contenuta nel provvedimento, Michele Senese avrebbe conosciuto Leone Bruzzaniti, padre di Natale, durante un periodo di comune detenzione. È nell’ambito di tale ricostruzione che compare l’espressione “alleanza strategica”, riferita al rapporto che sarebbe intercorso tra Senese e Leone Bruzzaniti e che, secondo l’ipotesi investigativa riportata nell’atto, avrebbe dovuto trovare successivamente uno sviluppo sul piano economico.
La difesa di Leone Bruzzaniti contesta tale ricostruzione, rilevando innanzitutto come non corrisponda a una contestazione penale formulata nei suoi confronti nei processi oggi pendenti denominati Assedio e Roma Diabolika: Leone Bruzzaniti non è imputato in tali processi e non è destinatario delle ordinanze cautelari dalle quali trae origine la narrazione giornalistica.
L’articolo collega poi questa presunta relazione carceraria a quanto avvenuto alcuni anni dopo, inserendo nella medesima ricostruzione anche Natale Bruzzaniti, figlio di Leone.
In particolare, il 2 maggio 2019 viene intercettato un incontro tra Natale Bruzzaniti e Roberto Macori, alla presenza di Emanuele Gregorini, nipote di Michele Senese. Secondo la ricostruzione riportata nell’ordinanza, sarebbe stato proprio Gregorini ad accompagnare Natale Bruzzaniti da Macori, indicato negli atti nell’ambito della cerchia relazionale riconducibile a Senese.
Nel corso della conversazione viene affrontata la possibilità di effettuare investimenti nel settore energetico e, in particolare, nel fotovoltaico. Viene inoltre menzionato Piero Monti, in ragione delle competenze e delle conoscenze che, secondo la ricostruzione investigativa, questi avrebbe avuto nello stesso settore.
È essenzialmente su questa sequenza – Senese, il rapporto carcerario attribuito a Leone Bruzzaniti, Emanuele Gregorini, l’incontro tra Natale Bruzzaniti e Roberto Macori e il riferimento a un possibile investimento nel fotovoltaico – che viene costruito il collegamento narrativo ripreso nell’articolo del Corriere della Calabria. Ma proprio qui, secondo la difesa, è necessario distinguere rigorosamente ciò che costituisce una ricostruzione investigativa da ciò che costituisce un fatto processualmente accertato e, soprattutto, dalla posizione giudiziaria concretamente rivestita dalle persone delle quali si parla.
Per quanto riguarda Natale Bruzzaniti, infatti, il punto di partenza è una conversazione intercettata nell’ambito di attività investigative che riguardavano altri soggetti, successivamente utilizzata e richiamata all’interno di un più ampio compendio investigativo.
Natale Bruzzaniti non è destinatario dell’ordinanza cautelare “Roma Diabolika”, non figura tra i soggetti nei cui confronti è stata applicata la custodia cautelare e non è imputato nei processi “Roma Diabolika” e “Assedio”. Né gli è stato notificato, in relazione ai fatti oggi riproposti dalla stampa, alcun avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis c.p.p.
Allo stesso modo, il riferimento in una conversazione a un progetto o a un’intenzione di investimento nel fotovoltaico non equivale alla dimostrazione che quell’investimento sia stato effettivamente realizzato né, tantomeno, che Natale Bruzzaniti abbia partecipato ad attività criminali.
Vi è poi un ulteriore dato che, secondo la difesa, rende indispensabile ricostruire la vicenda con particolare cautela.
Nell’udienza del 28 aprile 2026, il colonnello dei Carabinieri Danilo Lacerenza, sentito come teste nel processo Assedio, ha ricostruito anche l’incontro del 2 maggio 2019 nel quale compare Natale Bruzzaniti.
Nel corso dell’esame, affrontando il tema della concreta partecipazione economica dei soggetti e delle famiglie menzionati nelle conversazioni, l’operante ha riferito che non era stata dimostrata “fattivamente la partecipazione” di Bruzzaniti, facendo riferimento a “incontri preliminari” e all’assenza di certezza circa la successiva concretizzazione del progetto.
È proprio la distanza tra un incontro nel quale viene prospettata la possibilità di un investimento e la rappresentazione di veri e propri “affari nel fotovoltaico” a costituire uno dei punti sui quali la difesa ritiene necessario fare chiarezza.
«Un conto», osserva l’Avv. Chiesi, «è riferire correttamente che nel 2019 Natale Bruzzaniti incontrò Roberto Macori alla presenza di Emanuele Gregorini e che durante quella conversazione si parlò della possibilità di investire nel settore energetico. Altro è utilizzare quell’episodio, a distanza di oltre sette anni, per costruire una rappresentazione complessiva nella quale una persona incensurata rischia di apparire al lettore come esponente della criminalità organizzata e protagonista di “affari” della ’ndrangheta. Se si racconta l’ipotesi investigativa, deve essere raccontato con altrettanta evidenza anche ciò che è emerso successivamente: quell’investimento non risulta dimostrato come concretamente realizzato e lo stesso operante, in dibattimento, ha parlato di incontri preliminari e di una partecipazione non fattivamente dimostrata».
La difesa sottolinea inoltre che Natale Bruzzaniti è incensurato, circostanza peraltro espressamente riportata dallo stesso provvedimento giudiziario dal quale trae origine la ricostruzione.
Natale Bruzzaniti oggi lavora come insegnante nel Nord Italia. La continua associazione del suo nome alla ’ndrangheta determina quindi un pregiudizio reputazionale particolarmente grave, anche in considerazione dell’attività professionale svolta e del rapporto quotidiano con l’istituzione scolastica, con gli studenti, le loro famiglie e i colleghi.
«Natale Bruzzaniti non può essere condannato mediaticamente per il cognome che porta né per essere figlio di Leone Bruzzaniti», afferma l’Avv. Chiesi. «La responsabilità penale è personale. Non esiste una responsabilità per discendenza e non può esistere neppure una colpevolezza giornalistica per discendenza. Senza considerare, peraltro, che lo stesso Leone Bruzzaniti non ha mai riportato alcuna condanna per il reato di associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis c.p. e che le contestazioni associative formulate nei suoi confronti hanno registrato esiti assolutori. È dunque ancora più grave creare nel lettore un automatismo tra il cognome Bruzzaniti, l’appartenenza alla ’ndrangheta e, da questa, una sorta di responsabilità riflessa del figlio».
Non è la prima volta che la difesa è costretta a intervenire sulla medesima vicenda. Già nel 2025, a seguito di articoli pubblicati da Il Messaggero e 7Colli.it che accostavano Natale Bruzzaniti alla ’ndrangheta nell’ambito delle notizie relative all’omicidio di Fabrizio Piscitelli, detto “Diabolik”, l’Avv. Chiesi aveva presentato formale diffida, denuncia-querela alla Procura della Repubblica di Roma e segnalazione agli organismi disciplinari dell’Ordine dei Giornalisti.
Anche quella precedente pubblicazione ruotava intorno alla conversazione del 2 maggio 2019 e alla rappresentazione di Natale attraverso il rapporto familiare con il padre Leone.
A seguito dell’intervento della difesa, Il Messaggero ha successivamente eliminato il riferimento nominativo a Natale Bruzzaniti dal testo dell’articolo, mentre 7Colli.it ha pubblicato, il 2 febbraio 2026, una specifica rettifica significativamente intitolata: “Roma, Natale Bruzzaniti è del tutto estraneo all’inchiesta della Procura sul caso Diabolik: la rettifica dell’avvocato Guendalina Chiesi”. La stessa testata ha dato conto della precedente denuncia-querela e della richiesta di rettifica formulata dalla difesa.
«È dunque singolare che, dopo la rimozione del nominativo da parte di una testata e la pubblicazione di una formale rettifica da parte dell’altra, a distanza di poco più di un anno la medesima vicenda venga nuovamente riproposta con toni persino più incisivi e pregiudizievoli», osserva l’Avv. Chiesi.
«Siamo nuovamente costretti a intervenire sullo stesso nucleo fattuale e sulla stessa conversazione, questa volta attraverso una rappresentazione dominata sin dal titolo dalle parole “’Ndrangheta”, “alleanza strategica”, “Bruzzaniti” e “affari”. Nel frattempo, però, esiste anche un dato dibattimentale pubblico: l’operante sentito nel processo Assedio ha riferito che non fu dimostrata fattivamente la partecipazione di Bruzzaniti».
La difesa contesta con altrettanta fermezza la rappresentazione relativa a Leone Bruzzaniti. L’articolo collega infatti la vicenda del 2019 a un precedente rapporto che sarebbe nato durante la detenzione tra Leone Bruzzaniti e Michele Senese, utilizzando già nel titolo l’espressione “alleanza strategica” tra Bruzzaniti e Senese.
La difesa di Leone Bruzzaniti contesta, anche sul piano della rappresentazione mediatica, la ricostruzione secondo cui durante la detenzione sarebbe sorta tra Leone Bruzzaniti e Michele Senese una vera e propria “alleanza strategica” di carattere criminale, successivamente destinata a tradursi in iniziative economiche. Ma soprattutto occorre chiarire che tale presunta “alleanza strategica” non costituisce una contestazione penale formulata nei confronti di Leone Bruzzaniti nei processi “Assedio” o “Roma Diabolika”.
Leone Bruzzaniti non è imputato in tali processi e non è destinatario delle relative ordinanze cautelari. E, secondo quanto consta alla difesa, non gli è stato notificato alcun avviso ex art. 415-bis c.p.p. in relazione ai fatti oggi riproposti dalla stampa. La circostanza assume un peso ancora maggiore considerando che Leone Bruzzaniti non ha mai riportato condanne per il reato di associazione di tipo mafioso ex art. 416- bis c.p. e che, secondo quanto rappresentato dalla difesa e documentabile nelle competenti sedi, le contestazioni associative formulate nei suoi confronti hanno registrato esiti assolutori.
«Il punto non è impedire alla stampa di riferire ciò che compare in un provvedimento giudiziario», precisa l’Avv. Chiesi. «Il punto è non trasformare una ricostruzione investigativa in un fatto definitivamente accertato e non confondere ciò che viene ipotizzato o descritto all’interno di un atto con un’accusa formalmente contestata in un processo. Le due cose non sono equivalenti e il lettore deve essere posto nelle condizioni di comprenderlo».
«La libertà di stampa e il diritto di cronaca giudiziaria non possono trasformare una qualificazione contenuta in una ricostruzione investigativa o cautelare in una certificazione definitiva di appartenenza mafiosa. A maggior ragione quando la persona della quale si parla non è imputata nel processo richiamato, non è destinataria della relativa misura cautelare e non ha mai riportato condanne ex art. 416-bis c.p.».
L’Avv. Chiesi ha pertanto trasmesso una formale diffida e richiesta di rettifica in relazione alla nuova pubblicazione del Corriere della Calabria, riservandosi, in mancanza di un intervento tempestivo, ogni ulteriore iniziativa in sede penale, civile e disciplinare, anche alla luce delle precedenti denunce e segnalazioni già presentate.
«Nessuno intende limitare la libertà di stampa né impedire ai giornalisti di riportare il contenuto degli atti giudiziari», conclude l’Avv. Guendalina Chiesi. «Ma il diritto di cronaca giudiziaria non è un diritto alla colpevolizzazione. Una persona menzionata in un’intercettazione non diventa per questo imputata. Una persona citata in un’ordinanza non diventa destinataria di quella misura. Un progetto di investimento menzionato in una conversazione non diventa, senza ulteriori elementi, un affare criminale effettivamente realizzato. E un figlio non diventa appartenente a una cosca per il cognome del padre. Una ricostruzione investigativa può essere raccontata, ma deve essere raccontata per ciò che è e non può essere presentata al pubblico come una sentenza definitiva».
«Natale Bruzzaniti è incensurato, non è imputato nei processi Assedio e Roma Diabolika, non è destinatario delle relative misure cautelari e non gli è stato notificato alcun avviso ex art. 415-bis c.p.p. per i fatti oggi raccontati. Lavora come insegnante e ha diritto a non vedere la propria reputazione professionale compromessa da una continua associazione mediatica alla criminalità organizzata. Dopo quanto già accaduto nel 2025, non siamo più disponibili a tollerare ulteriori rappresentazioni che confondano un cognome con una responsabilità penale.» Conclude l’Avv. Chiesi.



