La Procura di Messina e il diritto di cronaca: note a margine dello strano caso del direttore Luigi Longo e della testata Approdo Calabria
Ago 05, 2026 - redazione
La Procura di Messina e il diritto di cronaca: note a margine dello strano caso del direttore Luigi Longo e della testata Approdo Calabria.1. Premessa: un’indagine che solleva più interrogativi di quanti ne risolva.
La notizia dell’indagine della Procura della Repubblica di Messina nei confronti di Luigi Longo, Direttore Responsabile della testata online Approdo Calabria, impone una riflessione che va oltre il singolo caso e tocca nervi scoperti del rapporto tra potere giudiziario e libertà di informazione.
Colpisce, anzitutto, la geografia dell’iniziativa inquirente. Gli articoli oggetto di contestazione riguardano il Presidio Ospedaliero “Santa Maria degli Ungheresi” di Polistena, in provincia di Reggio Calabria. Riguardano l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria. Riguardano vicende amministrative e organizzative interamente radicate nel territorio calabrese. La testata ha sede e opera in Calabria. Il direttore responsabile risiede in Taurianova. Eppure, a indagare è la Procura di Messina, città che si trova in un’altra regione, separata dallo Stretto, e che non ha alcun collegamento apparente con i fatti narrati, né con i soggetti coinvolti.
Questa anomalia geografica -su cui si tornerà- è il primo sintomo di un’iniziativa che merita di essere scrutinata con attenzione.
- Il merito: piena operatività della scriminante del diritto di cronaca e di critica.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha da decenni enucleato i presupposti in presenza dei quali l’esercizio del diritto di cronaca e di critica -costituzionalmente garantito dall’art. 21 Cost.- opera come causa di giustificazione ai sensi dell’art. 51 c.p., escludendo la configurabilità del reato di diffamazione di cui all’art. 595 c.p.. Tali presupposti sono: (a) la verità del fatto narrato, (b) l’interesse pubblico alla conoscenza della notizia (pertinenza), (c) la continenza espositiva.
2.1. L’interesse pubblico.
Il primo e più evidente presupposto è ampiamente soddisfatto. Gli articoli riguardano il funzionamento dell’unico ospedale SPOKE della Piana di Gioia Tauro, bacino di oltre 180.000 abitanti. Riguardano il diritto alla salute, garantito dall’art. 32 Cost. Riguardano la carenza di personale medico in un reparto strategico come l’Ortopedia, il pensionamento del primario, il trasferimento di un giovane dirigente medico, la soppressione di fatto del servizio di urgenza ortopedica notturna con conseguente dirottamento dei pazienti a Locri, distante oltre cinquanta chilometri.
Non si tratta di pettegolezzo o di curiosità privata: si tratta del nucleo duro del diritto all’informazione su un servizio pubblico essenziale. La Cassazione ha più volte ribadito che «il diritto di critica, garantito dall’articolo 21 Cost., è limitato dalla rilevanza sociale dell’argomento»: ebbene, pochi temi hanno una rilevanza sociale paragonabile a quella della sanità pubblica in Calabria, regione sottoposta a commissariamento da oltre un decennio, con liste d’attesa interminabili e carenze croniche di personale.
2.2. La verità dei fatti.
Quanto alla verità del fatto narrato, dalla stessa relazione dell’indagato emerge che i fatti riportati erano veri e verificati:
le dimissioni del giovane dirigente medico trentottenne e il suo successivo trasferimento all’Ospedale di Locri sono fatti incontestati;
il pensionamento del Direttore dell’Unità Operativa di Ortopedia, dott. Laganà, al raggiungimento dei limiti di età, è un fatto pubblico;
la sostituzione con un facente funzioni (d.ssa Pugliese) è un dato organizzativo reale;
la richiesta di aiuto all’ospedale di Locri per le urgenze notturne, con trasferimento dei pazienti a oltre 50 km, è circostanza verificata;
le ripetute richieste di chiarimenti all’ASP da parte di comitati e associazioni, rimaste prive di riscontro, sono eventi documentati.
La Cassazione ha chiarito che per il diritto di critica -distinto da quello di cronaca- «il requisito della verità e completezza del fatto deve valutarsi solo in relazione al nucleo essenziale del fatto sul quale si innesta la considerazione personale dell’autore». Il nucleo essenziale -la progressiva erosione dell’organico del reparto di Ortopedia di Polistena, con gravi ricadute sull’utenza- è un dato oggettivo e incontrovertibile.
2.3. La continenza espositiva.
Sul versante della continenza, la relazione difensiva di Longo evidenzia come gli articoli si limitassero a «chiedere spiegazioni» e a «rappresentare una situazione di interesse pubblico», senza alcuna finalità denigratoria verso singole persone. L’impostazione è quella del giornalismo d’inchiesta su questioni amministrative: toni certamente critici, come è fisiologico quando si denunciano disfunzioni di un servizio pubblico, ma senza trascendere in attacchi personali o aggressioni gratuite.
La Suprema Corte ha precisato che «il requisito della continenza non può ritenersi superato per il solo fatto dell’utilizzo di termini che, pur avendo indubbiamente significati di mero giudizio critico negativo, devono essere valutati anche alla luce del complessivo contesto» e che «nella valutazione del requisito della continenza si deve tenere conto del complessivo contesto dialettico in cui si realizza la condotta e verificare se i toni utilizzati dall’agente, pur se aspri, forti e sferzanti, non siano meramente gratuiti, ma siano pertinenti al tema in discussione e proporzionati al fatto narrato».
A ciò si aggiunga che le medesime notizie sono state pubblicate, con contenuti sostanzialmente analoghi, da numerose altre testate: Gazzetta del Sud, Quotidiano del Sud, ReggioToday, Sole 24 Ore e altre. Circostanza che, sebbene non esaurisca l’onere di verifica, conferma la natura pubblica e notoria dei fatti narrati. - La questione della competenza territoriale: perché Messina?
È qui che il caso assume contorni di particolare anomalia.
La competenza territoriale nei procedimenti penali è governata dalla regola generale dell’art. 8 c.p.p., che la radica nel luogo in cui il reato è stato consumato. Per i reati commessi via internet -quale è la diffamazione a mezzo testata giornalistica online- la giurisprudenza di legittimità ha elaborato criteri specifici.
La Cassazione ha affermato che per la diffamazione commessa mediante pubblicazione su sito web, «ai fini dell’individuazione della competenza, sono inutilizzabili, in quanto di difficilissima, se non impossibile individuazione, criteri oggettivi unici, quali, ad esempio, quelli di prima pubblicazione, di immissione della notizia nella rete, di accesso del primo visitatore». Ne consegue che, attese «le peculiari modalità di diffusione di notizie lesive dell’altrui reputazione allocate in un sito web», non può sostenersi l’automatica trasposizione dei criteri fissati per i reati di diffamazione commessi con il mezzo della stampa, ed «è, quindi, imprescindibile fare ricorso ai criteri suppletivi fissati dal predetto articolo 9 c.p.p., comma 2, ossia al luogo di domicilio dell’imputato».
Più di recente, la Cassazione ha ulteriormente precisato che «ove sia impossibile stabilire il luogo di consumazione del reato e sia stato invece individuato quello in cui il contenuto diffamatorio è stato caricato come dato informatico, per poi essere immesso in rete, la competenza territoriale va determinata, ai sensi dell’articolo 9 c.p.p., comma 1, in relazione al luogo predetto, in cui è avvenuta una parte dell’azione». Il domicilio dell’imputato opera quindi come criterio di chiusura ex art. 9, comma 2, c.p.p.
Ora, applicando questi principi al caso di specie:
Luogo di consumazione: gli articoli riguardano esclusivamente la sanità calabrese e sono diretti a un pubblico di lettori calabresi. L’eventuale percezione dell’offesa da parte di terzi si colloca nel territorio di Reggio Calabria e della sua provincia.
Luogo di caricamento del dato informatico (art. 9, comma 1): Approdo Calabria è una testata calabrese; è ragionevole ritenere che il caricamento degli articoli sia avvenuto in Calabria.
Domicilio dell’imputato (art. 9, comma 2): Luigi Longo, Direttore Responsabile di una testata calabrese, ha domicilio in Taurianova, cittadina calabrese.
In nessuno di questi scenari -né applicando l’art. 8 c.p.p., né l’art. 9, comma 1, né l’art. 9, comma 2- la competenza territoriale potrebbe radicarsi a Messina.
L’unica ipotesi che potrebbe giustificare il coinvolgimento della Procura peloritana sarebbe la residenza a Messina della persona offesa dal reato. Ma, anche questa strada è preclusa: a differenza di quanto previsto per le trasmissioni radiotelevisive dall’art. 30, comma 5, della legge n. 223/1990 (che àncora la competenza al foro di residenza della persona offesa), per la diffamazione a mezzo internet non esiste analoga disposizione speciale. E quand’anche le persone offese risiedessero a Messina -circostanza che la relazione di Longo non lascia minimamente trasparire, trattandosi di vicende interamente calabresi- ciò non basterebbe a fondare la competenza territoriale in assenza di un criterio normativo che lo consenta.
Viene allora da chiedersi: perché Messina? Qual è il collegamento tra questa Procura e i fatti oggetto degli articoli? La domanda non è retorica: tocca il diritto fondamentale dell’indagato a un giudice naturale precostituito per legge (art. 25, comma 1, Cost.), presidio contro ogni possibile forum shopping inquirente. - Il diritto di critica come presidio democratico.
C’è un ultimo profilo che merita di essere sottolineato. La Cassazione, con particolare nettezza, ha affermato che «il diritto di critica giudiziaria deve essere riconosciuto nel modo più ampio possibile, costituendo l’unico reale ed efficace strumento di controllo democratico dell’esercizio dell’attività giudiziaria» e che «la tutela della libertà di manifestazione del pensiero non può essere circoscritta ai giudizi favorevoli, essendo principalmente rivolta a garantire anche le opinioni che urtano o inquietano».
Se questo vale per la critica all’attività giudiziaria, a maggior ragione deve valere per la critica alla gestione della sanità pubblica, bene costituzionalmente protetto dall’art. 32 Cost., in un territorio martoriato da decenni di inefficienze. La stampa libera – ed è questa la lezione più alta dell’art. 21 Cost. – non è quella che elogia, ma quella che controlla, interroga, denuncia. - Conclusioni.
Alla luce di quanto esposto, l’auspicio -che condividiamo con il Direttore Longo- è che il procedimento venga archiviato. Sotto il profilo sostanziale, gli articoli incriminati appaiono integralmente coperti dalla scriminante del diritto di cronaca e di critica ex art. 51 c.p., sussistendone tutti i presupposti elaborati dalla giurisprudenza di legittimità: verità dei fatti, interesse pubblico, continenza espositiva. Sotto il profilo processuale, la competenza territoriale della Procura di Messina appare quantomeno dubbia e merita di essere scrutinata con il massimo rigore, a tutela del principio costituzionale del giudice naturale.
La libertà di stampa non si difende solo nelle aule di giustizia: si difende prima di tutto impedendo che il processo penale diventi -anche solo come effetto indiretto- uno strumento di pressione sull’informazione scomoda.
Nel caso che ci occupa, comunque, non si tratta di informazione scomoda, ma della denuncia giornalistica di una situazione sanitaria che meritava e merita, certamente, un dovuto riscontro e se necessario un necessario apprendimento. La condotta di Luigi Longo, quindi, non può che ritenersi legittima, corretta ed esente da possibili critiche. Ma, siamo in Italia e tutto è possibile! I cittadini, però, possono fare la differenza ed opporsi a questo anomalo modo di fare del sistema giustizia.
Giacomo Francesco Saccomanno – Presidente del Centro Studi “Giustizia&Giusta”.



