La Cassazione ha disposto l’annullamento con rinvio e scarcera Carmelo Santaiti

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La Quinta Sezione della Corte di Cassazione, nella seduta del 24 Giugno 2025 ha accolto il ricorso presentato dall’Avv. Gaetano Muscari del Foro di Palmi, disponendo l’annullamento con rinvio alla Corte di Appello di Reggio Calabria, seconda sezione, per un nuovo giudizio limitatamente alla sola rideterminazione della pena. La vicenda traeva origine dall’arresto in flagranza di reati in un noto esercizio commerciale di Reggio Calabria, commessi  nell’ottobre del 2023, in seguito ai quali il Santaiti era stato indagato e poi imputato per i reati di duplice rapina aggravata e porto abusivo di armi. Il giudizio di primo grado, celebrato nelle forme del rito abbreviato, riteneva l’imputato colpevole per i reati a lui ascritti e, per l’effetto, riconosciuta la contestata recidiva, lo condannava alla pena di anni 8 di reclusione e il mantenimento del regime carcerario. La definizione del giudizio di appello, nell’accogliere le argomentazioni difensive, riformava la sentenza di primo grado e riqualificava i reati di rapina in quelli di furto aggravato e furto tentato, e per l’effetto, rideterminava la pena inflitta al predetto imputato ad anni 2 e mesi 4 di reclusione, con  immediata sostituzione della custodia carceraria con quella degli arresti domiciliari. L’impugnazione in cassazione proposta dallo studio dell’Avv. Gaetano Muscari, coadiuvato dagli Avvocati Silvia Muscari e Giulio Nicotra, veniva accolta per il motivo di cui all’art. 606, comma 1, lett. e)  in relazione alla violazione dell’art. 546 c.p.p,  non avendo il giudice d’appello specificamente motivato, omettendo di indicare nel dettaglio ed in maniera distinta il quantum di pena inflitto per ognuno dei singoli reati. Con lo stesso provvedimento veniva disposta la revoca degli arresti domiciliari di Santaiti Carmelo e la sua rimessione in libertà.  L’avv. Muscari evidenziava che il cittadino deve essere sempre posto nelle condizioni di poter controllare il corretto uso del potere discrezionale attribuito al giudice per la determinazione della pena e quindi la ragionevolezza della pena.