La cartella esattoriale dev’essere notificata nella lingua parlata dallo straniero almeno nella parte impositiva
Ott 09, 2014 - redazione
Il Fisco non può esimersi dal rendere effettivo e concreto il diritto di conoscenza
dell’atto da parte del contribuente straniero, quantomeno nella parte impositiva,
non occorrendo la traduzione integrale dell’atto. L’importante ed innovativo principio
di diritto è stato espresso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma in
una sentenza 17702/14 che per Giovanni D’Agata, fondatore dello “Sportello dei
Diritti”, è particolarmente significativa in tema di diritti dei cittadini
stranieri.La fattispecie trae spunto da una cartella di pagamento relativa all’anno
d’imposta 2006, con cui l’Agenzia delle Entrate di Roma aveva contestato ad un
cittadino non residente l’omesso versamento dell’Iva.Il contribuente straniero
decideva così di proporre ricorso innanzi alla Ctp di Roma lamentando la violazione
del diritto di difesa, posto che l’atto era stato redatto nella sola lingua italiana.Al
contrario, l’Agente della Riscossione si costituiva in giudizio eccependo l’inesistenza
di alcun obbligo di legge ad emettere la cartella in lingua straniera.Ed allora è
la corte a decidere rilevando che, sebbene non esista nel nostro ordinamento un preciso
obbligo per l’autorità finanziaria di emettere cartelle di pagamento in lingua
straniera, è anche vero che tale obbligo trova fondamento nell’esigenza di garantire
anche allo straniero il diritto di difesa. Esigenza quest’ultima che, di certo,
può essere realizzata attraverso il controllo dell’atto da parte dell’amministrazione
e comunque attraverso una conoscenza sintetica del contenuto dell’atto, che, se
indirizzato al contribuente di nazionalità straniera, deve essere redatto nella
lingua del suo paese d’origine.In tal senso, il collegio giudicante sulla scia
di alcuni precedenti della Cassazione in materia di esecuzione esattoriale, ha rilevato
che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l’inosservanza dell’obbligo
della traduzione degli atti in lingua straniera è rilevabile dal giudice dell’esecuzione
soltanto in sede di opposizione proposta dall’interessato ex articolo 617 Cpc,
spettando in via amministrativa all’intendente di finanza il controllo sulla irregolarità
formale della cartella esattoriale e dell’avviso di mora.Analogamente, il diritto
dello straniero alla conoscenza degli atti del procedimento di espulsione, previsto
dall’art. 13 del T.U. sull’immigrazione, non impone, all’autorità amministrativa,
che di quegli atti ha l’obbligo di dare comunicazione all’interessato nella lingua
del paese di origine o a lui conosciuta, di provvedere alla loro traduzione integrale,
bastando una traduzione anche sintetica idonea a garantire sufficientemente il diritto
di difesa.Quanto stabilito dalla corte di merito trova supporto, peraltro, nel dato
normativo, visto che l’articolo 6 dello statuto del contribuente impone all’amministrazione
finanziaria di assicurare l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli
atti a lui desinati. In caso contrario, laddove le modalità di notifica dell’atto
non siano state tali da garantire il diritto al contraddittorio, l’atto è da ritenere
illegittimo.



