Il Questore sospende, su impulso della Stazione dei Carabinieri, un bar poiché luogo di ritrovo di pregiudicati

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Il Questore di Catanzaro, a seguito della proposta avanzata dalla Stazione Carabinieri di Pentone e della successiva attività istruttoria espletata dall’Ufficio Licenze della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, ha adottato, ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S., un provvedimento di sospensione della licenza per la durata di 15 giorni nei confronti di un bar situato nel Comune di Pentone.

Dai controlli effettuati dal personale dell’Arma dei Carabinieri è emerso che il locale costituisce un abituale punto di ritrovo per soggetti di comprovata pericolosità sociale e con svariati precedenti penali, in particolare per reati in materia di stupefacenti.

Tali circostanze erano state peraltro segnalate dai cittadini residenti, i quali avevano lamentato nei giorni scorsi una situazione preoccupante anche per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Tali condizioni, valutate anche per l’allarme sociale generato, hanno reso necessario l’intervento dell’Autorità di Pubblica Sicurezza. Il provvedimento di sospensione è stato pertanto adottato con finalità preventiva, al fine di scongiurare il consolidarsi o il ripetersi di situazioni suscettibili di agevolare la commissione di reati o di turbare gravemente la tranquillità pubblica, tutelando nel contempo la sicurezza e la serenità di tutti gli avventori del locale.

L’articolo 100 del TULPS stabilisce che il Questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini e che, qualora si ripetano i fatti che hanno determinato la sospensione, la licenza può essere revocata.

Si tratta di un potere discrezionale che valuta non solo la pericolosità effettivamente riscontrata, ma anche elementi solo potenzialmente idonei a far ritenere sussistente la pericolosità per la collettività, per l’ordine pubblico ed il buon costume. Non è necessario che i disordini si siano effettivamente verificati, basta una situazione di pericolo potenziale ed oggettivo per legittimare l’adozione di simili provvedimenti, sempre suffragati da specifica attività di polizia giudiziaria.

Il potere del Questore di sospendere la licenza di un pubblico esercizio non si correla, sanzionando eventuali omissioni, alla possibilità del titolare di conoscere la pericolosità dei clienti o i loro precedenti penali o ancora di impedire agli stessi di soffermarsi presso il proprio locale, ma si collega alla esigenza obiettiva di tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, indipendentemente da ogni responsabilità dell’esercente. Infatti, nella ratio del legislatore, vieni in rilievo l’effetto dissuasivo sui soggetti indesiderati, i quali, da un lato sono privati di un luogo di abituale aggregazione e, dall’altro, sono resi avvertiti della circostanza che la loro presenza in detto luogo è oggetto di attenzione da parte delle Autorità preposte.

Proseguiranno, su input del Questore, i servizi di controllo su tutto il territorio provinciale degli esercizi commerciali, finalizzati a verificare la correttezza nella conduzione di tali attività e a riscontrare eventuali irregolarità amministrative e penali.