Giudici tributari e Costituzione

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La Corte Costituzionale sarà chiamata a decidere se la giustizia tributaria italiana
viola la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e il diritto internazionale
quanto ai valori di indipendenza ed imparzialità del giudice tributario.E’ questa
– in estrema sintesi – la conclusione cui è giunta la Commissione Tributaria Provinciale
di Reggio Emilia con l’ordinanza n. 280/3/2014 con la quale i giudici emiliani,
in maniera minuziosa e puntuale (ben 22 pagine), hanno finalmente prospettato possibili
profili di incompatibilità dell’attuale assetto ordinamentale della giustizia
tributaria con l’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU)
e l’art. 111 della nostra Carta Costituzionale ed hanno sollevato un’eccezione
di legittimità costituzionale di talune disposizioni “sospettate” di violare
il diritto internazionale in relazione ai principi di indipendenza ed imparzialità
del giudice tributario.

Nello specifico, i giudici di merito con l’ordinanza in commento hanno dichiarato
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale:

– quanto al D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545 degli articoli:

a) 2, 15, 31, 32, 33, 34 e 35, in ordine alle attribuzioni di Presidenti,
giudici, Direttore delle Segreterie e Segreterie, per quanto attiene il profilo della
indisponibilità da parte del Giudice Tributario dei mezzi personali per l’esercizio
della giurisdizione, nella parte in cui non assicurano, in conformità alla giurisprudenza
della CEDU, la indipendenza sotto il profilo della possibilità di disporre autonomamente
del personale ausiliario, attribuendo, invece, tali poteri all’Amministrazione cui
appartengono le autorità che emanano gli atti sottoposti al controllo giurisdizionale;

b) 13, per quanto attiene alla lesione della apparenza di indipendenza sotto
il profilo dell’assetto dei poteri di determinazione del trattamento economico
per quanto concerne la previsione della determinazione, liquidazione e amministrazione
del compenso da parte della stessa amministrazione cui appartengono anche gli organi
che emettono gli atti sottoposti al controllo giurisdizionale, con lesione della
apparenza di indipendenza in conformità alla giurisprudenza della CEDU;

c) 2, 29-bis, 31 e 35, sotto il profilo della omessa previsione di una
autonomia di gestione finanziaria e contabile delle Commissioni Tributarie, nella
parte in cui non assicurano, in conformità alla giurisprudenza della CEDU, la apparenza
di indipendenza sotto il profilo della possibilità di disporre autonomamente dei
mezzi materiali, invece attribuiti alla gestione dell’autorità che emette gli
atti da sottoporre al controllo giurisdizionale.

– quanto al D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 dell’articolo 6, oltre
che dell’art. 51 c.p.c., nella parte in cui non prevedono, accanto alla possibilità
di astensione individuale del giudice per motivi “personali”, un rimedio che
consenta di rimediare al difetto di apparenza di indipendenza c.d. ordinamentale
del giudice ovvero di evitare che venga adottata una decisione che, per effetto della
sua adozione da parte di un giudice non apparentemente indipendente per violazione
della clausola del giusto processo, ai sensi dell’art. 111 Cost. e 6 Cedu, sia
nulla per difetto di costituzione del giudice e, comunque, fonte di responsabilità
dello Stato italiano per violazione dei diritti fondamentali dell’uomo.

Come noto, l’art. 111 Cost. dispone, al comma 1, che <> /ed al comma 2, che <>. /

La suddetta norma risulta dal recepimento in Costituzione dei principi di cui all’art.
6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali (CEDU), principi che erano già presenti nell’ordinamento italiano
e nell’interpretazione giurisprudenziale delle regole di ogni modello di processo.

Fondamentale è l’affermazione del rilievo del contraddittorio che deve svolgersi
in situazione di parità delle parti stesse del processo. Necessario corollario
di questo principio è quello della terzietà ed imparzialità del giudice rispetto
alle parti. Solo assicurando questi principi cardine si può realizzare il risultato
del giusto processo al fine della garanzia della effettività della tutela giurisdizionale. Se,
invece, viene meno il momento della terzietà del giudice rispetto alle parti (il
che farà legittimamente dubitare della giustezza ed imparzialità della decisione),
il sistema del processo tributario non assicurerà quelle prerogative che ogni sistema
processuale deve, invece, in sé contenere e garantire alla collettività. L’ordinanza
della C.T.P. di Reggio Emilia si colloca in un momento storico di grande importanza
e, peraltro, proprio nell’art. 10 della legge-delega n. 23 dell’11 marzo 2014
di riforma del sistema fiscale è contenuta la delega al Governo per la revisione
del contenzioso tributario anche in relazione alla garanzia di assicurare la terzietà
dell’organo giudicante. Tale questione è sempre stata ampiamente trattata dall’avvocato
Maurizio Villani e rilanciata dallo “Sportello dei Diritti [1]” e dal suo
presidente Giovanni D’Agata, ed è attualmente contenuta *nella redazione, pure apprestata
dal noto tributarista, del progetto di legge di riforma del processo tributario (visionabile
sul proprio sito http://giovannidagata.voxmail.it/nl/kwe3g/w1br5l/8?_t=aff3e482 [2]),
alla luce della legge delega (art. 10 L. n. 23/2014). *Concludendo, come svolgimento
dei principi della legge delega e di questa importante ordinanza, si auspica che
quanto prima sia riformato l’intero processo tributario con la previsione, tra
l’altro, della sottrazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze di ogni
potere di intervento nella materia.