Viaggio aereo. Quali sono i diritti dei passeggeri in caso di ritardo?
Set 05, 2014 - Giovanni D'agata
Importante sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea in materia di diritti dei viaggiatori e compensazione. L’orario di arrivo effettivo di un volo corrisponde al momento in cui si apre almeno un portellone dell’aereo. Solo in tale momento si può infatti determinare la portata del ritardo ai fini di un’eventuale compensazione pecuniaria
Viaggio aereo. Quali sono i diritti dei passeggeri in caso di ritardo?
Importante sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea in materia di diritti dei viaggiatori e compensazione. L’orario di arrivo effettivo di un volo corrisponde al momento in cui si apre almeno un portellone dell’aereo. Solo in tale momento si può infatti determinare la portata del ritardo ai fini di un’eventuale compensazione pecuniaria
Con un importante sentenza in materia di diritti dei passeggeri, la Corte di giustizia
stabilisce a quale momento corrisponda l’orario di arrivo effettivo di un aereo
ai fini dell’indennizzabilità o meno del ritardo..La decisione, rileva Giovanni
D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti [1]”, prende spunto dal ritardo
di un volo della compagnia aerea Germanwings da Salisburgo (Austria) a Colonia/Bonn
(Germania) consente alla Mentre il velivolo in questione era decollato con un ritardo
di 3 ore e 10 minuti, le ruote del medesimo avrebbero toccato la pista dell’aeroporto
di Colonia/Bonn con un ritardo di 2 ore e 58 minuti. Nel momento in cui l’aereo
ha raggiunto la posizione di parcheggio, il ritardo era di 3 ore e 3 minuti. I portelloni
si sono aperti poco dopo.Uno dei passeggeri ha fatto valere che la destinazione finale
era stata raggiunta con un ritardo di oltre tre ore rispetto all’orario di arrivo
previsto e pertanto di avere diritto, in virtù di un noto precedente della Corte,
ad una compensazione pecuniaria di 250 euro. Per la Germanwings, l’orario di arrivo
effettivo è quello in cui le ruote del velivolo hanno toccato la pista dell’aeroporto
di Colonia/Bonn, di modo che il ritardo rispetto all’orario di arrivo previsto
sarebbe stato solo di 2 ore e 58 minuti e non sarebbe quindi dovuta alcuna compensazione
pecuniaria.Il giudice austriaco (Landesgericht, Salisburgo) investito della controversia
tra il passeggero e la compagnia tedesca ha dunque rivolto il quesito alla Corte
di giustizia per stabilire a quale momento corrisponda l’orario di arrivo effettivo
dell’aereo e quindi per decidere se il cittadino abbia o meno diritto ad una compensazione.Nella
sentenza resa in data di ieri 4 settembre, i giudici europei considerano che la nozione
di «orario di arrivo effettivo» non può essere definita contrattualmente, ma dev’essere
interpretata in modo autonomo e uniforme nell’Unione.In tal senso, la Corte rileva
che, durante il volo, i passeggeri sono confinati in uno spazio chiuso, dove sono
soggetti alle istruzioni e al controllo del vettore aereo e dove, per motivi tecnici
e di sicurezza, le loro possibilità di comunicazione con il mondo esterno sono considerevolmente
limitate. In simili condizioni, i passeggeri non possono occuparsi in modo continuato
dei loro affari personali, familiari, sociali o professionali. Se siffatti disagi
devono essere ritenuti inevitabili fintantoché il volo non eccede la durata prevista,
ciò non vale in caso di ritardo, tenuto conto in particolare del fatto che i passeggeri
non possono impiegare il «tempo perso» per realizzare gli obiettivi che li hanno
condotti a scegliere proprio quel volo. Ne risulta che la nozione di «orario di
arrivo effettivo» dev’essere intesa come corrispondente al momento in cui ha termine
una siffatta situazione di costrizione.Orbene, la situazione dei passeggeri di un
volo non cambia sostanzialmente né quando le ruote dell’aereo toccano la pista
di atterraggio, né quando l’aereo raggiunge la posizione di parcheggio, dato che
essi continuano ad essere soggetti, nello spazio chiuso in cui si trovano, a diverse
limitazioni. È solo nel momento in cui i passeggeri sono autorizzati a lasciare
il velivolo e in cui è dato a tale scopo l’ordine di aprire i portelloni dell’aereo
che i passeggeri cessano di subire tali costrizioni e possono in linea di massima
riprendere le loro attività abituali.La Corte conclude dichiarando che l’«orario
di arrivo» utilizzato per determinare l’entità del ritardo subito dai passeggeri
di un volo corrisponde al momento in cui si apre almeno un portellone dell’aereo,
posto che, in tale momento, i passeggeri sono autorizzati a lasciare il velivolo.