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TAURIANOVA (RC), LUNEDì 06 MAGGIO 2024

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Usura bancaria, arriva la prima sentenza di merito dopo quella della Cassazione del gennaio 2013

Usura bancaria, arriva la prima sentenza di merito dopo quella della Cassazione del gennaio 2013

Il giudice di Pace di Domodossola dice che al fine della determinazione del tasso effettivamente applicato si calcola anche quello di mora. Rileva l'”usurarietà originaria” e condanna la banca a restituire gli interessi pagati. Lo “Sportello dei Diritti”: le banche restituiscano il maltolto. Più convinzione nel proseguire le azioni a tutela degli utenti

Usura bancaria, arriva la prima sentenza di merito dopo quella della Cassazione del gennaio 2013

Il giudice di Pace di Domodossola dice che al fine della determinazione del tasso effettivamente applicato si calcola anche quello di mora. Rileva l'”usurarietà originaria” e condanna la banca a restituire gli interessi pagati. Lo “Sportello dei Diritti”: le banche restituiscano il maltolto. Più convinzione nel proseguire le azioni a tutela degli utenti 

 

 

Dopo che sono state avviate migliaia di azioni a tutela dell’utenza bancaria sulla
scia dell’interpretazione data dalla recente e arcinota decisione della Cassazione
Civile n. 350/2013, arriva finalmente la prima deliberazione di merito che applica,
correttamente la legge, e rileva l’usura “originaria” o “contrattualizzata”
in un contratto di mutuo, stabilendo la restituzione degli interessi versati.

È il giudice di Pace di Domodossola, avv. Carlo Crapanzano, che per primo a chiare
lettere, con la sentenza n. 88/2014, a corroborare l’orientamento della Suprema
Corte, che nei fatti ha chiarito che la gran parte dei contratti di mutuo e molti
di credito al consumo, sono già originariamente “usurari”.

Secondo la citata posizione giurisprudenziale, infatti, era stato rilevato che già
l’indicazione nel contratto del T.A.N. (tasso annuo globale) sommata a quella del
tasso di mora, evidenziasse in gran parte dei casi il superamento del “tasso soglia”,
con la conseguenza che ai sensi dell’articolo 1815 comma 2 del codice civile il
contratto di mutuo in relazione alle pattuizioni relative agli interessi fosse nullo.
Logico effetto: si è aperta la strada per migliaia di mutuatari e di consumatori
sia di recuperare gli interessi versati e indebitamente percepiti dalla banca sia
di vedersi annullare quelli ancora da versare.

Al contrario, le banche, aiutate anche dall'”aggancio” loro dato dalla Banca
d’Italia, hanno sempre sostenuto che il tasso di mora, non andasse conteggiato
ai fini dello sforamento o meno del “tasso soglia” che costituisce la scriminante
tra “mutuo usurario” e “non usurario”.

Il giudice di legittimità, ai fini del controllo sull’usurarietà – applicando
correttamente la normativa antiusura di cui alla L. 108/96 ed in particolare la L.
24/2001 che testualmente recita all’art. 1: “/Ai fini dell’applicazione dell’articolo
644 del codice penale e dell’articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si
intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel
momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente
dal momento del loro pagamento/” – aveva evidenziato come si dovesse tener conto
del tasso di mora stabilito contrattualmente.

Nella fattispecie il magistrato onorario piemontese ha dichiarato che il mutuo così
com’era strutturato dalla banca, fosse da considerarsi usurario condannando alla
restituzione della quota parte d’interessi già versata per come domandata dall’attore.

Per Giovanni D’Agata, fondatore dello “Sportello dei Diritti [1]”, associazione
che è impegnata da mesi in azioni analoghe in tutt’Italia, previe le obbligatorie
procedure di mediazione promosse innanzi al “Centro Nazionale di Mediazione e Conciliazione
– Aprile Group” con sede principale a Lecce, si tratta di una prima importante
conferma di quanto sino ad oggi sostenuto e di una pesante sconfitta per gli istituti
di credito, che almeno sino ad ora avevano deciso di declinare l’invito (bonario)
presso i centri di mediazione dimostrando protervia ed inutile arroganza di fronte
alla possibilità di rinegoziare in sede conciliativa i contratti di mutuo e di finanziamento.

Le banche, quindi, restituiscano il maltolto o continueremo nelle azioni avviate
confidando sia che la magistratura adotti univocamente il corretto orientamento tracciato
dalla citata sentenza n. 350/2013, che nella correttezza del governo che in passato
ha invece più volte salvato con decreti legge tristemente noti come “salva banche”
la lobby dei banchieri calpestando i diritti sacrosanti, per come sanciti dalla legge,
di consumatori ed utenti.