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Terme Luigiane, la nota degli avvocati sull’accoglimento degli appelli dei Comuni

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Riceviamo e pubblichiamo

Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con sentenza n. 8889/2023, pubblicata l’11.10.2023, ha
accolto gli appelli (previa loro riunione) proposti dai Comuni di Acquappesa e Guardia
Piemontese avverso la sentenza del TAR Calabria n. 1949/2021.
La vicenda in esame – si precisa per l’opinione pubblica – ha ad oggetto le Terme Luigiane.
Si ricorderà che, il TAR Calabria, all’esito di ben quattro giudizi azionati dalla società
S.A.TE.CA. S.p.A. (dei quali tre dichiarati inammissibili e/o rigettati nel merito in primo
grado), aveva accolto un solo ricorso inerente alle attività di acquisizione dei beni appartenenti
al compendio idrotermale “Terme Luigiane” da parte delle amministrazioni comunali a seguito
dell’illegittimo rifiuto della società di restituirli.
Il TAR Calabria aveva ritenuto, dunque, illegittima tale attività, ritenendo (erroneamente)
valida ed efficace la proroga del termine di durata della subconcessione, quasi centenaria (un
unicum a livello continentale), in favore della Società.
Le Amministrazioni comunali, ritenendo la decisione di primo grado illegittima – e nonostante
il rifiuto, da parte della Società, di eseguire, nelle more, la sentenza di primo grado – avevano
proposto appello innanzi al Consiglio di Stato, evidenziando:
– “l’erroneità della sentenza per avere, sostanzialmente, riconosciuto il diritto vantato dalla
Società alla prosecuzione delle proprie attività sulla scorta dell’implicita – perché giammai, formalmente,
esternata dal giudicante – vigenza della proroga della subconcessione quasi centenaria in capo a
S.A.TE.CA.”;
– “la sentenza avrebbe ritenuto erroneamente che quegli accordi attribuissero alla Società il diritto
di continuare a svolgere le proprie attività anche oltre la data del 31 dicembre 2020, qualora le procedure
di scelta del nuovo contraente avessero ecceduto tale data, rispondendo ciò a finalità anche di interesse
pubblico, quali la prosecuzione della gestione del servizio pubblico”.
Ebbene, il Consiglio di Stato, accogliendo n toto le tesi difensive proposte dagli Avv.ti
Giuseppe Porzio, Monica Santoro e Valerio Zicaro, ha riformato la sentenza del TAR Calabria
con reiezione del (residuo) ricorso di primo grado proposto da S.A.TE.CA. S.p.A.
In particolare, i giudici di Palazzo Spada, condividendo in pieno le tesi dei Comuni appellanti,
hanno affermato l’insussistenza di qualsivoglia legittimazione in capo a S.A.TE.CA. “a
continuare a detenere i beni del compendio termale anche successivamente alla scadenza della
concessione”, per due ordini di ragioni:
AVV. GIUSEPPE PORZIO – AVV. MONICA SANTORO – AVV. VALERIO ZICARO
Avv. Giuseppe Porzio – Via Colombo, 32 – 87020 Acquappesa (CS) gipolegal@alice.it
Avv. Monica Santoro – Via Sibari, 21 – 87027 Paola (CS) – santoromonica2015@gmail.com
Avv. Valerio Zicaro – Piazza Zumbini, 72 – 87100 Cosenza – valerio.zicaro@studiolegalezicaro.it
“a) innanzitutto, in ossequio ai principi generali dell’azione amministrativa e in applicazione del
granitico orientamento della giurisprudenza amministrativa sull’illegittimità della proroga emessa
successivamente alla scadenza del termine di efficacia dell’atto da prorogare;
b) facendo puntuale applicazione del consolidato orientamento della giurisprudenza europea e
amministrativa e, da ultimo, dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (decisioni nn. 17-18 del
2021) sulla temporaneità delle concessioni”.
Il Consiglio di Stato mette la parola fine ad una vertenza che è stata, quantomeno negli ultimi
tre anni, utilizzata come strumento di attacco nei confronti delle Amministrazioni interessate
(anche con paventate azioni risarcitorie), di tutti coloro i quali hanno sempre sostenuto e difeso
il diritto dei Comuni e delle popolazioni rappresentate di riappropriarsi di beni appartenenti
alla proprietà pubblica da troppo tempo ‘espropriati’ da un soggetto privato e, lo si consenta,
anche e soprattutto nei confronti dei difensori degli Enti i quali sono stati oggetto di una feroce
campagna stampa (per fortuna, solo da parte di talune testate online di infimo valore alle quali
questo comunicato non viene, ovviamente, inviato) e di contumelie anche in sede contenziosa,
Lo avevamo scritto, anzitempo, che si trattava di una favola (di S.A.TE.CA.): ma che le favole,
come quelle di Esopo, nascondono sempre una morale e, una di queste, in particolare, ci
insegna che la cupidigia porta a perdere anche ciò che si possiede.
Ci auguriamo che costoro, almeno oggi, provino vergogna, ricordando che esiste, sempre, un
giudice a Berlino!
E quel giudice, oggi, è, finalmente, arrivato.
AVV. GIUSEPPE PORZIO AVV. VALERIO ZICARO