Taurianova, Il caso Domenico Sposato: Ecco perché è incompatibile con il regime carcerario

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Riceviamo e pubblichiamo

Il sottoscritto, Avv. Giacomo Iaria, in qualità di Difensore di fiducia di
Sposato Francesco Domenico, nato a Taurianova, l’1.01.1971, espone
quanto segue.
Stante le vicissitudini che hanno visto coinvolto l’odierno assistito, si ritiene
di doverosa importanza illustrare debitamente quanto verificatosi, nell’ottica
di ovviare a ricostruzioni fuorvianti e non rispondenti alla realtà dei fatti.
L’assunzione di tale orientamento è volta ad assicurare idonea difesa al sig.
Sposato, tutelando la Sua persona sotto ogni qualsivoglia profilo.
Il sig. Sposato patisce un repentino e costante cambio di allocazione
detentiva che, a dire del DAP e degli istituti avvicendatesi, trae origine
nell’impossibilità di garantirgli le cure cui necessità, attesa l’assenza di ausili
e presidi medico-assistenziali. Invero, lo Sposato nel suo “turismo”
carcerario, andrà dal penitenziario di Reggio Calabria a quello di Vibo.
Valentia. Da qui, in considerazione dell’impossibilità suindicata e nota, verrà
trasferito presso l’istituto di Benevento. Tuttavia, anche qui si riscontrerà una
certa difficoltà di gestione del detenuto e delle criticità che ha in dote,
pertanto verrà prontamente trasferito, facendo rientro al penitenziario di
Vibo.
È lapalissiano osservare lo stato di obiezione cui versa la Difesa, ma è
doveroso farlo, così da far emergere lo stato di tangibile criticità, assenza di
tutela, incapacità logistica cui versano le nostre carceri e, malgrado, il
sistema penitenziario in generale.
Il programma di viaggio forzato patito dallo Sposato, ragionevolmente, lo ha
esposto a un rischio per le sue condizioni, determinando un acuirsi della
sintomatologia e una decisiva progressione della stessa.
Per doverosa e puntuale esplicitazione, si osserva che il Dr. Pangallo Nicola
veniva incaricato dal Tribunale del Riesame per l’espletamento di attività
peritali, al fine di valutare se il sig. Sposato versi attualmente in condizioni
di salute incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non
consentire adeguate cure presso strutture specializzate dell’Amministrazione
Penitenziaria.
Orbene, dalle attività espletate si rileva uno stato depressivo con
rallentamento ideomotorio unitamente a disturbi della memoria. A ciò si
aggiungano una serie di ulteriori patologie fisiche. Lo specialista,
opportunamente, osserva che il quadro presente è certamente il frutto di uno
stato detentivo patito da un soggetto con personalità di tipo ansioso, che
richiede una massima cura e assistenza sanitaria, giacché gli aspetti
psicopatologici potrebbero essere direttamente correlati con disturbi di tipo
organico.
È bene specificare che, come osserva il Dr. Pangallo, nei mesi sono diversi
gli interventi diagnostici e terapeutici posti in essere, tuttavia presentano tra
di loro una decisiva discordanza. Ebbene, tali evenienze sono plausibili se si
pensa ai continui trasferimenti cui sottoposto l’assistito. Invero, venivano
prescritti una serie di accertamenti postumi alle visite specialistiche, che
tuttavia non venivano espletati né programmati, giacché interveniva
l’ennesimo trasferimento da Benevento a Vibo.
All’attività peritale partecipava il medico legale Dr. Trunfio Antonino, in
qualità di CTP, il quale sin dalla lettura della documentazione sanitaria
osservava che lo Sposato sollecitamente doveva essere sottoposto a una serie
di esami strumentali e di laboratorio, indicati debitamente. Successivamente
alla consulenza effettuata dal Dr. Pangallo, il CTP osservava come fosse
“assolutamente necessario, inoltre, che Sposato Francesco, con urgenza, sia
trasferito presso una struttura ospedaliera (dotato, in particolare, di reparto
di Neurologia e di Neuroradiologia) ove possa essere sottoposto a esami
strumentali e di laboratorio”.
Ordunque, il Dr. Pangallo seppur condivide con il CTP che il sig. Sposato
debba essere sottoposto ad esami diagnostici, diversamente dissente in
merito all’eventuale trasferimento del detenuto in regime ospedaliero. In tal
senso osserva che il livello di assistenza sanitaria dei penitenziari è concepito
per far fronte a queste esigenze di salute ed è presente nelle vicinanze un
ospedale presso il quale effettuare gli specifici approfondimenti. Aggiunge
inoltre che il ricovero per fini diagnostici in assenza di urgenza medica non
risulta praticabile. Il Dr. Pangallo fa ulteriori precisazioni tra cui, la
prescrizione di un celere sostegno psicologico unitamente a un monitoraggio
psichiatrico, un aumento del numero settimanale di colloqui telefonici e
video, e la predisposizione di un percorso diagnostico finalizzato
all’espletamento di una serie di esami.
Atteso ciò, conclude per la compatibilità detentiva sicché osserva che quelle
da lui indicate, siano prescrizioni suscettibili di espletamento in regime
carcerario. Ribadisce, tuttavia, la massima attenzione sanitaria e il corretto
inquadramento clinico da concretizzare in tempi brevi al fine di tutelare il
diritto alla salute del sig. Sposato.
Orbene, rispetto alle risultanze del Dr. Pangallo unitamente all’esame
peritale effettuato nei confronti dell’assistito, è doveroso far emergere le
conclusioni cui giunge il Dr. Trunfio.
Invero il Dr. Trunfio in premessa esplicita che i segni neurologici registrati
a carico del sig. Sposato, che secondo il Dr. Pangallo “potrebbero essere
direttamente correlati con disturbi organici ancora non diagnosticati”,
diversamente sono da ricondursi nell’ambito di una probabile malattia di
tipo degenerativo/demenziale a carattere genetico-familiare.
Nelle pregresse attività medico legali che il Dr. Trunfio espletava
nell’interesse dello Sposato, si attestava che il fratello dell’assistito,
Giovanni Sposato, affetto da ipertensione arteriosa e, dall’età di 50 anni, da
una forma di Demenza (fronto-temporale) a carattere eredo-familiare
esordita (nel 2018) presenta il medesimo quadro clinico e radiologico
dell’odierno assistito. Trattasi di quadro caratterizzato da gliosi cerebrale
(osservata ad una RMN), astenia, dismetria indice naso, impaccio motorio e
fine tremore agli arti superiori (specie alle mani), deficit stenici all’emilato
sinistro, difficoltà di concentrazione, deficit della memoria di fissazione.
Stante le criticità tangibilmente emerse, il percorso diagnostico auspicato
anche dal Dr. Pangallo, deve orientarsi verso doverose indagini strumentali
atte a confermare – o confutare – quella che, allo stato, appare l’ipotesi
diagnostica più probabile, ovverosia una demenza familiare (FTD) in fase di
esordio.
Si specifica che al perito Pangallo, già in precedenza, venivano fatte le
osservazioni di cui sopra da parte del Trunfio, con indicazione di debiti esami
diagnostici da espletarsi, in specie PET amiloide e SPECT cerebrale, da
eseguirsi presso presidi sanitari altamente specializzati in tal senso. È
imprescindibile, stante la complessità del quadro clinico, che a queste si
aggiungano ulteriori indagini genetiche utili alla ricerca del gene MAPT
quale responsabile di FTD con sindrome extrapiramidale associata.
Le indagini ultime evidenziate traggono origine, tra gli altri, nella richiesta
espressa ai sanitari di ricorso all’uso di ascensore per gli spostamenti
unitamente al piantone, atteso lo stato di astenia manifestato dallo Sposato.
Le misure vengono debitamente concesse dai sanitari e della direzione della
casa circondariale di Vivo Valentia in data 29.03.2022.
Avalla in tal senso la richiesta di sostegno integrato da collocarsi alla data
del 18.05.2022, effettuata dalla Dr.ssa Filomena Speranza all’Istituto
penitenziario di Benevento ove trasferito il detenuto in quel momento. La
Dr.ssa in sede di colloquio trova lo Sposato in uno stato di forte deflessione
del tono dell’umore e inibizione nella comunicazione di contenuti emotivi.
Rileva inoltre difficoltà nella ricostruzione delle passate vicende, unitamente
a un disagio nell’adattamento. Pertanto, conclude per la richiesta di sostegno
integrato.
Nell’excursus sin qui evidenziato si ritiene imprescindibile fare ulteriore
menzione. Entrambi gli specialisti succitati riportano degli eposidi emersi
dal diario clinico del detenuto, altamente preoccupanti. Ci riferiamo a
reiterati gesti autolesivi non suicidari, a un tentativo anticonservativo
(tentativo di impiccagione), colloqui caratterizzati da spunti persecutori e
deliranti, soggetto trascurato nella persona con rallentamenti ideo-motori
unitamente a deficit mnesico.
Ora, riguardo all’asserzioni emergenti dai diari clinici gli specialisti traggono
valutazioni e consequenziali aspetti risolutivi opposti. Invero, il Dr. Pangallo
ritiene che sia “… assolutamente necessario e indifferibile che il sig. Sposato
sia sottoposto a sostegno psicologico e monitoraggio psichiatrico, che sia
incrementato il numero settimanale di telefonate e videochiamate …”
Il Trunfio, contestualizza gli accadimenti e trae delle ragionevoli
osservazioni in merito, ponendosi degli interrogativi pertinenti, tra gli altri
se la perentoria prescrizione può ritenersi concretamente realizzabile
all’interno delle strutture penitenziarie. Ancora si interroga in merito alla
allocazione carceraria, se può considerarsi motivo di un probabile
peggioramento dello stato di salute psichica del soggetto, ancor più laddove
risulti assolutamente necessario un sostegno psicologico e uno stretto
monitoraggio delle sue condizioni psichiatriche. Non di meno se la sua
condizione patologica psichiatrica incide negativamente sulla Cardiopatia
ipertensiva e sullo scarso controllo dei valori pressori, anche tenendo conto
nel corso della visita peritale ha riferito di aver ripreso a fumare circa 20
sigarette/die.
I dati anamnestici che lo Sposato ha debitamente riferito durante il colloquio
peritale, vengono sorprendentemente disattesi dal Perito del Tribunale e di
ciò ne dà atto il Dr. Trunfio. Tuttavia dagli stessi emerge una forte familiarità
per patologie cardio-vascolari: il padre è morto di IMA, uno dei figli è in
attesa di intervento cardiochirurgico di sostituzione valvolare in quanto
affetto da una valvulopatia mitralica congenita; il fratello maggiore è
anch’egli affetto da cardiopatia ipertensiva.
La condizione patologica cardio-circolatoria ha portato all’osservazione del
perito Pangallo circa “il corretto inquadramento dell’instabilità della
pressione arteriosa. Ebbene, tanto i sanitari, come emege dai diari clinici,
quanto il perito del Tribunale, inoltrano richiesta di un test da sforzo, talchè
possa essere valutata la riserva cronica del soggetto unitaante a ECG
dinamico e sec. Holter.
Ordunque dalle risultanze pervenute, il Dr. Trunfio ritiene che il sig. Sposato
non sarà in grado di eseguire un test da sforzo al cicloergometro o al tappeto
che possa considerarsi diagnostico o che possa avere valore predittivo. Il
detto giunge a tale osservazione in considerazione delle minorazioni fisiche
e psichiche dell’assistito. Pertanto, ritiene di prescrive, contrariamente al test
suindicato, una Tomoscintigrafia miocardiaca con stress farmacologico, al
fine di evidenziare eventuali stati ischemici del miocardio, seppur senza
impegno ergico da parte del soggetto.
L’urgenza e l’incontrovertibile necessità vengono avallate da due episodi
ben precisi. Invero ci riferiamo al 1 dicembre del 2021 quando il cardiologo
richiedeva il test di sforzo per Cardiopatia ipertensiva nonché al 19 gennaio
2022 ove lo Sposato aveva una crisi ipertensiva con valori pressori pari a
200/100 mmHg con una frequenza di 250bpm.
È evidente che le conclusioni del Dr. Trunfio abbiano caratura opposta e
oppositiva rispetto a quelle del Pangallo nella misura in cui osserva che il
giudizio riguardante la compatibilità dello stato di salute di Sposato
Francesco con lo stato di detenzione e la possibilità per lo stesso di ricevere
adeguate cure presso strutture specializzate dell’Amministrazione
Penitenziaria, anche alla luce degli esiti dell’osservazione specialistica
espletata (presso il Dipartimento di Salute Mentale S.S.M. Penitenziaria ex
OPG Giallo Basaglia di Benevento), NON possa essere espresso senza
prima aver ricevuto l’esito delle innanzi indicate indagini specialistiche e
strumentali e senza aver, da un lato, formulato una precisa diagnosi del
quadro clinico che affligge il periziando e dall’altro, verificato la effettiva
esecuzione all’interno dell’ambiente carcerario dello stretto monitoraggio
psicofarmacologico, psichiatrico e psicologico del soggetto anche tenendo
conto che gli specialisti in psichiatria che hanno avuto in cura Sposato
Francesco hanno sostenuto che “… lo stesso potrebbe eventualmente
giovarsi di un percorso terapeutico in un contesto diverso da quello
carcerario” (Cfr. relazione medica del 11/07/2022 a firma del dott.
Gianluca Figliola del Dipartimento di Salute Mentale S.S.M. Penitenziaria
ex OPG Giallo Basaglia di Benevento).
È chiaro come le cure cui necessità il sig. Sposato non possono in alcun modo
aver luogo presso Strutture specializzate dell’Amministrazione Penitenziaria
del tipo del Dipartimento di Salute Mentale S.S.M. Penitenziaria, ex OPG.
Di analogo tenore è la posizione del Trunfio nonché degli stessi sanitari del
suindicato Dipartimento di Salute Mentale, giacché in maniera perentoria
osservano che “l’ulteriore permanenza in questa struttura non giova
assolutamente al detenuto, anzi tende a peggiorarne nettamente il quadro
psicopatologico”.
Orbene, rispetto all’analisi clinico-diagnostica si ritiene di non dover
aggiungere nulla, dal momento in cui vi sono specialisti altamente
competenti che si sono pronunciati e, ragionevolmente deputati a farlo.
Diversamente, è sul versante difensivo, per quanto lapalissiano attese le
risultazione di cui sopra, che è necessario ribadire un concetto di
incontrovertibile incidenza.
Le misure custodiali, necessari presidi di repressione e prevenzione dei reati,
vanno certo intese nella loro accezione naturale, quella di assolvimento
dell’esigenza di rieducazione cui destinate. Ora, lungi da voler affermare il
contrario, non può ritenersi necessaria tout court una misura custodiale
prescindendo dalle condizioni di salute del detenuto.
È ragionevole ritenere come queste vengano nel caso in specie bypassate,
soprassedendo ai più basilari quanto primordiali diritti fondamentali
dell’individuo. Andando oltre una mera lezione costituzionalistica, nota ai
più, è fondamentale far luce sul dato emerso: il sig. Sposato necessita di
presidi medico-assistenziali non riscontrabili in misura inframuraria, non lo
osserva solo la difesa, ma con fermezza lo opinano gli specialisti che lo
hanno periziato.
Alla luce di ciò, è necessario riportare l’ago della bilancia fuori dalle carceri
e rammentare che vige nel nostro ordinamento un Principio Costituzionale
ex art. 27, a mente del quale le pene debbano essere mezzo di
rieducazione del condannato, certo non consistere in trattamenti
contrari al senso di umanità.